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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 389
  Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia.  
  Pubblicato in GU, n. 141 del 18/06/1994
  Vigente al 14/08/2020 


  Vigente dal: 15/12/1994
  urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1994-04-18;389

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione  ;

Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241  ;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537  , ed in particolare l'articolo 2 , commi 7, 8 e 9;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dei beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente regolamento:


   
  Art. 1. 

Oggetto

 
  1.  I cittadini e gli enti appartenenti a Paesi extra comunitari, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo (accademie, corsi di lingue, istituti di cultura e d'arte, doposcuola, convitti, collegi, corsi di conferenze e simili) devono essere autorizzati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, ovvero dal Ministero per i beni culturali ed ambientali.
 
  2.  I cittadini e gli enti appartenenti alla Comunita' europea, che intendono istituire o gestire, nel territorio italiano, scuole di qualunque ordine e grado ed organismi culturali di qualunque tipo, hanno l'obbligo di presentare rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, una denuncia di inizio dell'attivita' attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. La denuncia di inizio dell'attivita' sostituisce l'atto di consenso dell'amministrazione competente. L'amministrazione verifica d'ufficio, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, l'esistenza dei presupposti richiesti dal presente regolamento, disponendo, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attivita'.
 
  3.  Gli attestati rilasciati da scuole o organismi culturali stranieri in Italia non hanno il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole statali pareggiate o legalmente riconosciute italiane.
 
  4.  Le disposizioni del presente regolamento si applicano, altresi', alle scuole ed agli organismi culturali di proprieta' o di diretta emanazione di persone o enti italiani indirettamente promossi da persone o enti stranieri, o da essi controllati, o che comunque abbiano con essi rapporti amministrativi.
 
 
  Art. 2. 

Presentazione della domanda

 
  1.  I cittadini e gli enti stranieri ai fini di cui al precedente articolo 1  , devono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione, ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali, corredata dall'indicazione del grado e del tipo di scuola o di istituzione culturale che si intende istituire e dall'indicazione della sede ove si intende istituirla.
 
 
  Art. 3. 

Procedimento di autorizzazione al funzionamento di istituzioni extra comunitarie

 
  1.  L'autorizzazione prevista dall' articolo 1, comma 1  del presente regolamento, e' concessa previo parere del Ministero degli affari esteri, che si intende favorevolmente acquisito decorsi inutilmente quarantacinque giorni dalla richiesta.
 
  2.  Le domande presentate dai soggetti indicati nell' articolo 1, comma 1  del presente regolamento, si considerano accolte, ai sensi dell' articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , qualora non venga comunicato agli interessati un provvedimento di diniego entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di cui all' articolo 1, comma 1  .
 
 
  Art. 4. 

Attivita' di vigilanza

 
  1.  La vigilanza ed il controllo sulle scuole e sugli organismi culturali di cui al precedente articolo 1  spettano rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione ovvero al Ministero per i beni culturali ed ambientali. Il Ministero competente puo' richiedere ai soggetti interessati di fornire le notizie necessarie allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di controllo.
 
  2.   
Il Ministero competente ai sensi del comma 1  puo', con provvedimento motivato, ordinare la soppressione di quegli organismi culturali e la chiusura di quelle scuole che non fossero ritenute idonee a continuare la propria attivita' qualora vengano accertate violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti.
 
  3.   
In casi di urgenza determinata da particolari contingenze, il prefetto competente per territorio puo', con provvedimento motivato, ordinare la chiusura provvisoria di scuole ed organismi di cui al precedente articolo 1  , informandone immediatamente il Ministero della pubblica istruzione ovvero il Ministero per i beni culturali ed ambientali, per gli accertamenti previsti dal comma 2  di quest'articolo. In tali casi, il Ministero competente ai sensi del comma 1  puo' ordinare la soppressione o la chiusura definitiva entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento prefettizio, trascorsi i quali il provvedimento prefettizio si intende revocato.
 
 
  Art. 5. 

Verifiche periodiche

 
  1.  Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali verificano periodicamente la funzionalita', la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
 
  2.  Ai fini delle verifiche di cui comma precedente, i Ministri della pubblica istruzione e per i beni culturali ed ambientali promuovono iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
 
  3.  I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.
 
 
  Art. 6. 

Modificazioni ed abrogazioni

 
  1.  Il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per i beni culturali ed ambientali hanno facolta' di fissare, ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , termini procedimentali inferiori a quelli massimi previsti dal presente regolamento.
 
  2.   
Dall'entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogata, ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537  , la legge 30 ottobre 1940, n. 1636  , recante: "  
Disciplina delle scuole e delleistituzioni culturali straniere in Italia
".
 
 
  Art. 7. 

Entrata in vigore

 
  1.  Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi 18 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE, Ministro per la funzione pubblica

JERVOLINO RUSSO, Ministro della pubblica istruzione

RONCHEY, Ministro per i beni culturali ed ambientali

Visto, il Guardasigilli: CONSO