Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 32
  Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.  
  Pubblicato in BURT, n. 23 del 05/08/2002


 
  urn:nir:regione.toscana:legge:2002-07-26;32

Indice

  TITOLO II - LE POLITICHE DI INTERVENTO
 
  CAPO I - LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
   
  CAPO II - IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO
   
 

Il Consiglio Regionale ha approvato il 24-7-2002

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale:


   
  TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI

 
  ARTICOLO 1 

(Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento)

 
  1.  La presente legge disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto  
 
all'orientamento e[1]  
  all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro.
 
  2.  Gli interventi di cui al comma 1  concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
 
 
[3.  Per realizzare le finalità di cui al comma 1  , la Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall' articolo 118 della Costituzione  , determina l'allocazione delle funzioni amministrative al livello di governo più vicino ai cittadini e favorisce l'integrazione di apporti funzionali di soggetti privati. ] [2]  
 
 
3.  Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione determina l'allocazione delle funzioni amministrative disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza previsti dall’articolo 118 della Costituzione e favorisce l’integrazione di apporti funzionali di soggetti privati.[3]  
 
  4.  Gli interventi della Regione si ispirano ai seguenti obiettivi:
   a) assicurare la diffusione territoriale, la qualificazione e il costante miglioramento dell'offerta di attività e di servizi;
   b) favorire la possibilità di apprendere e sviluppare le conoscenze degli individui lungo l'intero arco della vita, garantendo l'esercizio della libertà di scelta nella costruzione di percorsi lavorativi, professionali e imprenditoriali al fine di incrementare la capacità di inserimento e qualificare la permanenza nel mondo del lavoro;
   c)  sostenere lo sviluppo qualitativo dell'offerta di istruzione,  
 
[pubblica] [4]  
   
 
statale[5]  
  e paritaria, contribuendo a rendere effettivo il diritto all'apprendimento per tutti, anche attraverso la flessibilità dei percorsi;
   d) sviluppare e promuovere le politiche del lavoro al fine di favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
   e) prevenire la disoccupazione incentivando intese e accordi tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative locali;
   f) favorire azioni di pari opportunità volte a migliorare l'accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro con interventi specifici per sostenere l'occupazione femminile, ad eliminare la disparità nell'accesso al lavoro, favorendo i percorsi di carriera, e a conciliare la vita familiare con quella professionale;
   g) promuovere l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone esposte al rischio di esclusione sociale attraverso percorsi di sostegno e accesso alle misure di politica del lavoro;
   h) sviluppare le azioni volte a garantire ai disabili il pieno accesso agli interventi previsti dalla presente legge;
   i) promuovere l'innovazione, sviluppando con le parti sociali i necessari accordi, al fine di raggiungere elevati livelli di sicurezza e qualità del lavoro, come fondamento necessario per la competizione qualitativa e l'incremento della produttività.
   
i-bis) promuovere il rafforzamento delle politiche di sostegno alla continuità lavorativa al fine di favorire condizioni lavorative stabili;[6]  
   
[i-ter)  promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati  
 
, dei rifugiati e dei profughi[8]  
  . ] [7]  
   
i-ter) promuovere azioni di pari opportunità e qualità delle condizioni lavorative dei cittadini immigrati, dei rifugiati e dei profughi, nonché dei cittadini italiani e stranieri sottoposti a trattamenti privativi o limitativi della libertà;[9]  
   
i-ter 1) promuovere azioni di pari opportunità e di qualità della formazione per i minori stranieri non accompagnati e per i soggetti indicati alla lettera i ter);[10]  
   
i-quater) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all’articolo 4, commi 52, 53 e 54, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);[11]  
   
i-quinquies) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati.[12]  
   
i-sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell’ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l’archiviazione e la conservazione degli stessi in un’ottica di sostenibilità.[13]  
 
 
 
  TITOLO II 

LE POLITICHE DI INTERVENTO


 
CAPO I 

LE POLITICHE INTEGRATE DELL'EDUCAZIONE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'ORIENTAMENTO E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 
  ARTICOLO 2 

(Interventi di attuazione delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale)

 
  1.  Le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale si attuano attraverso interventi diretti e indiretti. Per interventi diretti si intendono azioni di sostegno, anche di tipo finanziario, in risposta a bisogni riferibili alla domanda individuale; per interventi indiretti si intendono azioni di consolidamento e sviluppo dei sistemi dell'educazione, dell'istruzione, della formazione professionale e dell'orientamento, finalizzate ad assicurare l'accessibilità e il miglioramento sia dell'offerta formativa che dei servizi ad essa connessi, nonché azioni di indirizzo, coordinamento, regolazione, qualificazione, monitoraggio e valutazione dei sistemi stessi, nelle loro articolazioni pubbliche e private.
 
 
[2.  L'insieme organico degli interventi delle politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento e della formazione professionale, attuati ai sensi e per i fini della presente legge, è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento.] [14]  
 
 
2.  L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.[15]  
 
 
2-bis.  La Regione, per rendere effettivo il diritto all’apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall’ articolo 4, comma 55, della l. 92/2012  :
   a) l’integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;
   b) l’integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l’ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;
   c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente.
[16]  
 
 
 
[ARTICOLO 3 

(Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  La Regione promuove e coordina interventi educativi unitari rivolti all'infanzia, tesi alla piena e completa realizzazione dei diritti della persona e informati ai principi del pieno e inviolabile rispetto della libertà e della dignità personale, della solidarietà, dell'eguaglianza di opportunità, della valorizzazione della differenza di genere, dell'integrazione delle diverse culture, garantendo il benessere psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali.
 
  2.  La Regione, nel promuovere la realizzazione di servizi efficaci in relazione ai bisogni emergenti nel proprio territorio, si ispira alle seguenti finalità:
   a) innovazione e sperimentazione;
   b) continuità educativa;
   c) massima diffusione territoriale degli interventi e raggiungimento della più ampia utenza;
   d) diversificazione delle offerte e flessibilità dell'organizzazione;
   e) omogenea qualità dell'offerta;
   f) risposte personalizzate alla molteplicità dei bisogni;
   g) organizzazione degli interventi per garantire le pari opportunità e conciliare la vita professionale dei genitori con quella familiare;
   h) ottimizzazione dell'uso delle risorse, in relazione alla qualità e all'economicità;
   i) tutela dei diritti all'educazione dei disabili.
] [17]  
 
 
 
ARTICOLO 3 

(Finalità degli interventi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita.
 
  2.  Le finalità individuate al comma 1  , vengono realizzate mediante:
   a) interventi volti al rispetto della libertà e della dignità personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacità individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunità;
   b) una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realtà infantile, per la tutela della salute e la prevenzione di possibili forme di disagio fisico, psicologico e sociale;
   c) la continuità verticale, tra servizi educativi per la prima infanzia e scuole dell’infanzia, e orizzontale, tra servizi educativi e famiglie.
 
  3.  La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema regionale dei servizi educativi per l’infanzia attraverso:
   a) la costituzione e lo sviluppo di livelli integrati di direzione e coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, tale da garantire un rapporto continuo con le comunità locali e con la complessiva rete territoriale dei servizi scolastici e socio-sanitari, nonché la realizzazione di processi qualificati di formazione degli operatori e aggiornamento dei progetti;
   b) l’interazione e l’integrazione fra offerta pubblica e privata nella gestione dei servizi;
   c) lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nella prospettiva della continuità verticale con la scuola dell’infanzia.
[18]  
 
 
 
ARTICOLO 3-bis 

(Sistema regionale dei servizi educativi per la prima l’infanzia)

 
  1.  Il sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai comuni e dai soggetti pubblici e privati che istituiscono e gestiscono tali servizi.
 
  2.  I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia. Nel rispetto degli standard previsti nel regolamento di cui all’articolo 4 bis:
   a) gestiscono i servizi educativi;
   b) autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l’accreditamento.
 
  3.  I comuni programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance, in particolare:
   a) elaborano e realizzano interventi per la qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, garantendo per i servizi a gestione diretta i requisiti per l’accreditamento disciplinati dal regolamento di cui all’articolo 4 bis;
   b) promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
   c) vigilano sulla funzionalità del sistema.
 
  4.  I soggetti pubblici diversi dai comuni e i soggetti privati contribuiscono allo sviluppo e alla qualificazione del sistema dei servizi educativi attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi di propria titolarità. I soggetti privati contribuiscono anche attraverso la gestione di parte del sistema pubblico dell’offerta.
 
  5.  Le conferenze zonali per l’istruzione di cui all’ articolo 6-ter  , svolgono un ruolo di coordinamento a livello territoriale all’interno del sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia. A tal fine:
   a) favoriscono la costituzione di organismi di direzione e coordinamento pedagogico unitario dei servizi;
   b) individuano principi omogenei per l’adozione dei regolamenti comunali, al fine di garantire la massima uniformità possibile agli interventi attuati sul territorio.
[19]  
 
 
 
[ARTICOLO 4 

(Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 3  sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
   a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
   b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore.
 
  2.  I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, lettere a)  e b)  , devono attenersi agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  .
 
  3.  Il Comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i Comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all' articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72  (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 
  4.  I Comuni, per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  , ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  .
 
  5.  I Comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  , autorizzano soggetti privati ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti privati autorizzati che ne facciano richiesta, l'accreditamento.
 
  6.  L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione di cui al comma 5  , comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del Comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
] [20]  
 
 
 
[ARTICOLO 4 

(Tipologie degli interventi e servizi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  Gli interventi per la realizzazione delle finalità di cui all' articolo 3  , sono rivolti ai bambini in età compresa da tre mesi a tre anni e consistono in:
   a) nido di infanzia, quale servizio educativo e sociale per la prima infanzia, aperto a tutti i bambini senza alcuna discriminazione, che concorre con le famiglie alla crescita, cura, formazione e socializzazione dei bambini, assicurando la realizzazione di programmi educativi, il gioco, i pasti e il riposo pomeridiano;
   b) servizi integrativi che hanno l'obiettivo di ampliare l'azione dei nidi di infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, che possono comprendere servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, anche per fruizioni temporanee o saltuarie nella giornata, rivolte ai soli bambini o ai bambini con i loro genitori o adulti accompagnatori, e servizi educativi e di cura presso il domicilio della famiglia o dell'educatore;
   c) nido aziendale, quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o più enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti.
 
  2.  I nidi di infanzia ed i servizi di cui al comma 1, si attengono agli standard strutturali, qualitativi ed alle qualifiche professionali definiti dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  .
 
  3.  Il comune è titolare delle funzioni amministrative in materia di servizi ed interventi educativi che gestisce in forma diretta, in associazione con uno o più o tutti i comuni compresi nella zona socio-sanitaria di cui all' articolo 19 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72  (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), anche attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
 
  4.  I comuni, per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle risorse programmate, possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi del regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  , ed ammettere gli interessati alla fruizione delle prestazioni e dei servizi di rete tramite appositi buoni-servizio, le cui modalità di attribuzione sono disciplinate da apposito regolamento comunale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  .
 
  5.  I comuni, con riferimento agli standard previsti dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  , autorizzano soggetti privati e pubblici ad istituire e gestire servizi di carattere educativo e concedono ai soggetti autorizzati che ne facciano richiesta, l'accreditamento.
 
  6.  L'esercizio dei servizi educativi per la prima infanzia privo dell'autorizzazione di cui al comma 5, comporta la cessazione del servizio ad iniziativa del comune, con procedure definite dai regolamenti comunali.
] [21]  
 
 
 
ARTICOLO 4 

(Tipologie dei servizi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  I servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati costituiscono un sistema integrato, finalizzato a garantire una pluralità di offerte, capaci di promuovere e diffondere un’aggiornata cultura dell'infanzia, attenta e consapevole, anche attraverso il coinvolgimento della comunità locale. Il sistema integrato è costituito dal nido d’infanzia e dai servizi integrativi.
 
  2.  Il nido d’infanzia è un servizio educativo rivolto a bambine e bambini da tre mesi a tre anni di età che, in stretto raccordo con la famiglia, promuove lo sviluppo psico-fisico, affettivo, sociale e cognitivo di bambine e bambini, attraverso:
   a) la socializzazione e l’educazione;
   b) l’affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
   c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
 
  3.  I servizi integrativi per la prima infanzia sono:
   a) spazio gioco: servizio educativo dove bambine e bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio, in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell’utenza e nel quale non viene erogato il servizio di mensa e di riposo pomeridiano;
   b) centro per bambini e famiglie: servizio dove si accolgono le bambine e i bambini insieme ai loro genitori o ad altri adulti accompagnatori e nel quale le attività vengono stabilmente offerte in luoghi che hanno sede definita e con continuità nel tempo;
   c) servizio educativo in contesto domiciliare: servizio educativo per piccoli gruppi di bambine e bambini, realizzato con personale educativo qualificato.
 
  4.  Il nido d’infanzia e i servizi integrativi per la prima infanzia, di cui al comma 3, lettere a) e b), possono essere realizzati da uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti.
 
  5.  I servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati, attrezzati per consentire ai bambini attività di gioco con carattere di temporaneità e occasionalità non fanno parte del sistema integrato per la prima infanzia.
[22]  
 
 
 
ARTICOLO 4-bis 

(Regolamento regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia)

 
  1.  Con regolamento regionale sono definite le disposizioni attuative e organizzative del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, in particolare:
   a) gli standard strutturali, le caratteristiche pedagogico-educative e le modalità di funzionamento dei servizi;
   b)  ulteriori requisiti per i nidi d’infanzia integrati con la scuola dell’infanzia, volti a promuovere la continuità verticale di cui all’ articolo 3, comma 3, lettera c)  ;
   c) i requisiti e le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi;
   d) i requisiti e le procedure per il riconoscimento dell’accreditamento;
   e) le modalità di controllo e vigilanza sui servizi, le procedure di sospensione e revoca dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento;
   f)  le modalità di svolgimento delle attività di coordinamento territoriale, di cui all’ articolo 3-bis, comma 5  .
[23]  
 
 
 
ARTICOLO 4-ter 

Interventi per il pluralismo dell’offerta formativa per la scuola dell’infanzia

 
  1.  La Regione riconosce alla scuola dell’infanzia, di cui all’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  (Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell' articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  ), il ruolo di servizio educativo e sociale di interesse pubblico e favorisce il pluralismo delle offerte educative con azioni di sostegno della scuola dell’infanzia paritaria per perseguire la piena generalizzazione della scuola dell’infanzia, garantendo:
   a) la più ampia partecipazione dei bambini all'esperienza fornita dalla scuola dell'infanzia;
   b) il potenziamento dell'offerta integrata, statale e paritaria, e delle reti di scuole;
   c) la promozione del coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia;
   d) il supporto alle scuole nell'implementazione del sistema informativo dell’istruzione, di cui all'articolo 16 ter.
 
  2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene le seguenti scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62  (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione):
   a) scuole dell’infanzia gestite da enti locali;
   b) scuole dell’infanzia private.
 
  3.  Per promuovere il coordinamento organizzativo e pedagogico tra le scuole dell’infanzia paritarie private, la Regione eroga anche contributi in conto gestione da destinare alle federazioni o associazioni più rappresentative a livello regionale delle scuole medesime, composte da almeno dieci scuole aventi la sede didattica in Toscana e dislocate in almeno cinque province. I suddetti contributi sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, a seguito dell’adozione di un avviso pubblico regionale.
[24]  
 
 
  ARTICOLO 5 

(Educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti)

 
  1.  Per educazione non formale si intende l'insieme di interventi educativi non finalizzati direttamente al rilascio di titoli di studio o di attestati professionali, ancorchè valutabili secondo quanto stabilito nel sistema generale dei crediti formativi e di istruzione di cui all' articolo 32, comma 2, lettera c)  .
 
  2.  La Regione promuove interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere.
 
  3.  La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sviluppa, nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa integrata, il progressivo raccordo delle iniziative educative non formali rivolte agli adulti presenti sul territorio regionale, in un insieme organico e qualificato di opportunità educative per la popolazione, basato su accordi ed intese di rete fra tutti i soggetti, pubblici e privati, promotori delle iniziative stesse.
 
  4.  Con il regolamento di cui all' articolo 32, comma 2  , sono definite le caratteristiche strutturali ed organizzative del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.
 
 
  ARTICOLO 6 

(Interventi per lo sviluppo del sistema di istruzione)

 
  1.  Nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, la Regione promuove sul proprio territorio un organico sviluppo, qualitativo e quantitativo, dell'istruzione scolastica.
 
  2.  Le finalità di cui al comma 1  sono perseguite in particolare attraverso le seguenti funzioni  
 
e attività[25]  
  :
   a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
   b)  la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali di cui all' articolo 29, comma 2  , assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a)  ;
   c) la suddivisione, anche sulla base delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
   d) la determinazione del calendario scolastico;
   e) i contributi alle scuole non statali;
   f) le iniziative e le attività di promozione relative alle funzioni di cui al presente elenco.
 
  3.  La Regione, al fine di raccordare organicamente le proprie competenze con quelle esercitate dall'amministrazione statale e dagli enti locali nel campo dell'istruzione, sviluppa le azioni di cui al comma 2  , osservando il metodo della concertazione interistituzionale e stipulando con i suddetti enti intese operative.
 
 
3-bis.  La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2.[26]  
 
 
 
[ARTICOLO 6-bis 

(Ambito funzionale e soggetti della programmazione della rete scolastica regionale)

 
  1.  Nell'ambito delle procedure programmatorie nonché dei criteri e modalità di distribuzione delle risorse umane e finanziarie disponibili stabilite dal regolamento di cui all' articolo 32  , sono soggetti della programmazione:
   a) le istituzioni scolastiche autonome;
   b) i comuni delle zone socio-sanitarie;
   c) le province;
   d) la Regione.
] [27]  
 
 
 
ARTICOLO 6-bis 

Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione

 
  1.  Allo sviluppo delle attività di cui all’ articolo 6, comma 2  , concorrono:
   a) le conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione;
   b) le province e la città metropolitana;
   c) la conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione;
   d) la Regione.
[28]  
 
 
 
[ARTICOLO 6-ter 

(Conferenza zonale per l'istruzione)

 
  1.  La conferenza zonale per l'istruzione è formata da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
 
  2.  La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
 
  3.  La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti; fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2  , la conferenza approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona.
 
  4.  Secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti, ciascuna conferenza garantisce la partecipazione delle province nonché modalità continuative di confronto con le rappresentanze espressive delle componenti delle istituzioni scolastiche autonome per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione.
 
  5.  Le modalità continuative di confronto di cui al comma 4  assicurano il ruolo delle parti sociali con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.
] [29]  
 
 
 
ARTICOLO 6-ter 

Conferenza zonale per l’educazione e l'istruzione

 
  1.  La conferenza zonale per l'educazione e l’istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.
 
  2.  La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
 
  3.  Nell’ambito delle funzioni e attività di cui all’articolo 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.
 
  4.  La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.
 
  5.  Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:
   a) istituzione scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;
   b) scuole paritarie private e degli enti locali;
   c) province e città metropolitana per le materie di competenza.
 
  6.  Le reti di scuole, costituite ai sensi dell’articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275  (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell' art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59  ), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.
 
  7.  La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.
[30]  
 
 
 
ARTICOLO 6-ter 1 

Conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione

 
  1.  E' istituita la conferenza regionale per l'educazione, l’istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.
 
  2.  La conferenza ha compiti di:
   a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;
   b)  verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a)  ;
   c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.
 
  3.  La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all’ articolo 32  . La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.
[31]  
 
 
 
ARTICOLO 6-quater 

Intese Stato-Regione per la continuità del diritto all'istruzione

 
  1.  Al fine dell'attuazione della programmazione della rete scolastica, fino al completo trasferimento dallo Stato alla Regione delle risorse umane e finanziarie attinenti al settore dell'istruzione, la Giunta regionale promuove intese con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca per definire:
   a) le modalità per la determinazione e l'assegnazione da parte statale, in tempi certi, delle risorse umane e finanziarie destinate annualmente alla Regione per lo sviluppo della rete scolastica regionale;
   b) le forme di collaborazione tra gli uffici dell'amministrazione regionale e gli uffici decentrati dell'amministrazione scolastica statale in ordine all'istruttoria per l'attuazione della programmazione regionale della rete scolastica e ai relativi adempimenti per l'assegnazione e la mobilità del personale;
   c) le modalità di integrazione e di condivisione dei sistemi e dei flussi informativi.
 
  2.  Le intese di cui al comma 1  garantiscono la indefettibile continuità dell'azione amministrativa in tutte le fasi di attuazione della programmazione della rete scolastica.
[32]  
 
 
  ARTICOLO 7 

(Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico)

 
  1.  La Regione promuove servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dall'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo.
 
  2.  Le finalità di cui al comma 1  sono perseguite attraverso:
   a) il sostegno di tutti i servizi e le iniziative di supporto alla frequenza delle attività scolastiche;
   b) l'erogazione di provvidenze economiche prioritariamente destinate ai soggetti appartenenti a famiglie in condizioni svantaggiate;
   c) lo sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell'offerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico.
 
 
2-bis.  In attuazione di quanto previsto dall’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), i comuni provvedono, con risorse statali, alla fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione, attraverso il sistema della cedola libraria anche in modalità digitale, garantendo la libera scelta tra i fornitori da parte delle famiglie stesse.[33]  
 
 
2-ter.  Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 2 bis è di norma quello di residenza anagrafica dello studente.[34]  
 
 
[3.  Per la realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, il Piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31  individua gli interventi, rivolti agli studenti, che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi e gli interventi attribuiti per concorso. ] [35]  
 
 
[4.  Il Piano di indirizzo generale integrato prevede, altresì:
   a) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito;
   b) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi rivolti agli studenti, che può essere differenziata in fasce connesse al reddito delle famiglie dei medesimi, fino ad essere eventualmente esclusa.
] [36]  
 
 
 
ARTICOLO 7-bis 

Anagrafe regionale degli studenti

 
  1.  L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76  (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell' articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53  ) è gestita dalla competente struttura regionale.
 
  2.  L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:
   a) la programmazione della rete scolastica;
   b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
   c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;
   d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;
   e) la promozione di interventi perequativi;
   f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l’educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;
   g) l'educazione degli adulti.
 
  3.  L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257  (Regolamento di attuazione dell’ articolo 38 della l. 17 maggio 1999, n. 144  , concernente l’obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli organismi formativi, relativi a:
   a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;
   b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.
 
  4.  L’anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:
   a) dati anagrafici;
   b) istituzione scolastica e classe frequentata;
   c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;
   d) indirizzo di studi prescelto;
   e) frequenza scolastica;
   f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.
 
  5.  Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto  
 
[dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)] [38]  
   
 
dalla normativa statale vigente in materia di trattamento dei dati personali[39]  
  .
 
  6.  Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:
   a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
   b) con il sistema informativo regionale del lavoro.
 
  7.  La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni  
 
[di cui al d.lgs. 196/2003] [40]  
   
 
vigenti in materia di trattamento dei dati personali[41]  
  , rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell’anagrafe regionale degli studenti. 8. Il raccordo dell’anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell’anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni.
[37]  
 
 
  ARTICOLO 8 

(Finalità e destinatari degli interventi per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  In attuazione degli articoli 3  e 34  della Costituzione , la Regione interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.
 
  2.  Gli interventi sono destinati agli studenti iscritti, per il conseguimento di un titolo di valore legale, ai corsi di studio delle Università degli studi e degli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con sede in Toscana, tutti denominati in seguito, ai fini della presente legge, Università.
 
  3.  La Regione assicura il coordinamento dei propri interventi con quelli di competenza delle Università della Toscana.
 
 
  ARTICOLO 9 

(Tipologie degli interventi per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  Gli interventi attuati per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1  , sono realizzati avendo riguardo sia al momento di ingresso nel sistema universitario toscano, con azioni di informazione e di integrazione culturale, sia agli aspetti logistici e di possibilità di permanenza nelle sedi di studio, attivando appositi servizi di ristorazione, di alloggio e di sostegno finanziario attraverso borse di studio ed altre forme, sia alle prospettive di collocazione professionale con azioni di orientamento al lavoro in rapporto con i centri per l'impiego.
 
 
[2.  Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31  individua gli interventi che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti, gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso e gli interventi cumulabili di cui al comma 5  . ] [42]  
 
 
2.  Il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), in coerenza con il Programma regionale di sviluppo (PRS), individua annualmente:
   a) gli interventi prioritari da attuare che prescindono dal possesso di determinati requisiti soggettivi e oggettivi degli studenti;
   b) gli interventi che non prescindono dai suddetti requisiti o che vengono attribuiti per concorso;
   c) i requisiti di merito e di reddito degli studenti per l’accesso agli interventi attribuiti per concorso ed agli interventi cumulabili di cui al comma 5.
[43]  
 
 
[3.  Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31  stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito degli studenti per l'accesso agli interventi attribuiti per concorso e determina, altresì, le entità dei benefici. ] [44]  
 
 
3.  La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e determina altresì le entità dei benefici.[45]  
 
  4.  Le borse di studio possono essere concesse al fine di favorire il conseguimento della prima laurea, della prima laurea specialistica o di altri titoli equipollenti o superiori aventi valore legale.  
 
[Il Piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31] [46]  
   
 
Il DEFR in coerenza con il PRS[47]  
  può prevedere la concessione di prestiti d'onore in sostituzione, anche parziale, delle borse di studio.
 
 
4-bis.  La Regione può integrare con proprie risorse la disponibilità finanziaria destinata all’erogazione degli strumenti e dei servizi di cui all’ articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68  (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti), garantendo priorità alla copertura delle borse di studio di cui al comma 4. [48]  
 
 
[5.  I benefici di cui al comma 3  non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte delle Aziende di cui all' articolo 10  , individuate dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 3  . ] [49]  
 
 
5.  I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all' articolo 10  individuate dal regolamento regionale di cui all' articolo 32, comma 3  . [50]  
 
 
[6.  Il servizio abitativo delle Aziende di cui all' articolo 10  , utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera. ] [51]  
 
 
6.  Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all' articolo 10  , utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università, non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera. [52]  
 
 
 
[ARTICOLO 10 

(Aziende regionali per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  La realizzazione, in collaborazione con le Università e gli enti locali, degli interventi di cui all' articolo 9  è demandata alle tre Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, di seguito denominate Aziende, che hanno sede legale nei comuni sedi delle Università di Firenze, di Pisa e di Siena.
 
  2.  Alle Aziende fanno capo anche gli interventi da realizzare in altre città della regione sedi di decentramento universitario dipendenti dalle Università ove ha sede l'Azienda, nonché gli interventi a favore degli iscritti agli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
 
  3.  Le Aziende sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di patrimonio proprio e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione conformemente alle modalità definite dal regolamento regionale di cui all' articolo 32, comma 3, lettera b)  .
 
  4.  Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori.
 
 
[5.  Le modalità di nomina e la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e degli studenti, sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4  sono stabilite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 3, lettera b)  . ] [54]  
 
 
5.  Le modalità di nomina degli organi di cui al comma 4  , nonché la composizione del Consiglio di amministrazione, che assicura la rappresentanza delle Università e degli studenti, e del Collegio dei revisori delle Aziende sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale. Le modalità di funzionamento e le competenze degli organi di cui al comma 4 sono stabilite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 3, lettera b)  . [55]  
 
 
[6.  Il bilancio previsionale economico delle Aziende con l'allegato piano di attività annuale e il conto di esercizio con i risultati finali del controllo di gestione sono soggetti all'approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.] [56]  
 
 
6.  La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l'allegato piano di attività annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale.[57]  
 
 
6-bis.  Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende.[58]  
 
  7.  Il patrimonio delle Aziende è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all' articolo 9  .
 
  8.  La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione delle Aziende  
 
[ ai sensi dell' articolo 58 dello Statuto  ] [59]  
  .
 
  9.  Nell'esercizio di tali poteri, la Giunta regionale:
   a) dispone ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori tra il personale regionale dirigente;
   b) provvede, previa diffida agli organi dell'Azienda, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino l'adempimento.
 
  10.  In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sciolto ed è nominato un commissario straordinario per la gestione dell'Azienda per un periodo non superiore a sei mesi.
 
  11.  La Giunta regionale presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sull'attività delle Aziende e sulla propria attività di vigilanza.
] [53]  
 
 
 
ARTICOLO 10 

(Azienda regionale per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  E' istituita, a far data dal 1° luglio 2008, l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito Azienda), ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale, di proprio patrimonio e di proprio personale, con sede a Firenze.
 
  2.  L'Azienda, in collaborazione con le Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena, la Scuola Normale Superiore di Pisa, la Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena,  
 
[l'Istituto Italiano di Scienze Umane,] [61]  
  l'Institution Markets Technologies di Lucca, l'Accademia di Belle Arti di Firenze, l'Accademia di Belle Arti di Carrara,  
 
gli Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e l’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze[62]  
  e con gli enti locali, realizza gli interventi di cui all' articolo 9  rivolti agli iscritti ai corsi di studio delle Università degli studi e degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana.
 
  3.  L'Azienda realizza gli interventi di cui all' articolo 9  , nei comuni dove hanno la sede legale le Università della Toscana e gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale con sede in Toscana e nei comuni che ospitano le sedi decentrate.
 
 
[4.  Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Collegio dei revisori; le modalità di funzionamento e le competenze rispettive sono stabilite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 3  . ] [63]  
 
 
4.  La Conferenza esprime pareri:
   a) sulla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;
   b) sul piano degli investimenti dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
   c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti inerenti al diritto allo studio universitario;
   d) sul piano annuale delle attività, sul bilancio previsionale e di esercizio dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario.
[64]  
 
  5.  Il funzionamento dell'Azienda è disciplinato da un regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione della stessa, che prevede una articolazione organizzativa per ognuna delle sedi territoriali di Firenze, Pisa e Siena tenendo conto dei servizi per gli studenti e delle loro specificità.
 
  6.  Tale articolazione organizzativa territoriale garantisce i necessari raccordi tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo le modalità previste dal regolamento organizzativo dell'azienda.
 
  7.  L'articolazione organizzativa territoriale promuove incontri periodici con le rappresentanze territoriali degli studenti e dell'ateneo per monitorare lo stato dei servizi ed il raccordo con l'organizzazione didattica.
 
  8.  Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale:
   a) il regolamento organizzativo dell'Azienda, di cui al comma 5;
   b)  il bilancio previsionale economico dell'Azienda con l'allegato piano di attività annuale  
 
con proiezione triennale[65]  
  , previa espressione del parere del Consiglio regionale;
 
  9.  Il finanziamento dell'Azienda è assicurato mediante:
   a) finanziamento regionale;
   b) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
   c) altre entrate proprie;
   d) accensione di mutui per spese di investimento nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale.
 
  10.  Il patrimonio dell'Azienda è vincolato nell'uso all'attuazione degli interventi del diritto allo studio universitario di cui all' articolo 9  .
 
  11.  L'Azienda predispone il piano degli investimenti per il diritto allo studio universitario, previa consultazione con i comuni dove hanno sede legale le Università della Toscana e con i comuni che ospitano le sedi decentrate.
[60]  
 
 
 
ARTICOLO 10-bis 

(Consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda è composto da:
   a) cinque componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti dal Presidente della Giunta regionale;
   b)  il Presidente del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane (CORECO), di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25  (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell' art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59  ) o suo delegato permanente;
   c)  i tre Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all' articolo 10 sexies, comma 7  .
 
  2.  Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale: la sua durata coincide con quella della legislatura regionale.
 
  3.  Fermo restando il disposto del comma 2, i componenti nominati ai sensi del comma 1, lettera c) restano in carica nel Consiglio di amministrazione dell'Azienda:
   a)  dopo la scadenza di cui al comma 4 dell'articolo 10 sexies  , fino alla loro sostituzione a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari;
   b) dopo il conseguimento della laurea, fino alla sostituzione.
 
  4.  Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.
 
  5.  Il Consiglio di amministrazione si riunisce con il Consiglio regionale degli studenti almeno due volte all'anno per la definizione del piano  
 
[annuale] [67]  
  degli interventi e per il consuntivo del piano dell'anno precedente.
 
  6.  Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
 
  7.  Qualora il Consiglio di amministrazione nell'assumere le proprie determinazioni non ritenga di accogliere il parere del Consiglio regionale degli studenti, ne dà atto fornendo espressa motivazione e riferendo in una successiva riunione del Consiglio regionale degli studenti.
[66]  
 
 
 
ARTICOLO 10-ter 

(Collegio dei revisori)

 
  1.  Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio  
 
[ 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE , relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili) ] [69]  
   
 
2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE , e che abroga la direttiva 84/253/CEE ) [70]  
  .
 
  2.  Il Collegio assume validamente le proprie determinazioni con la presenza di due componenti.
 
  3.  La durata in carica del Collegio dei revisori coincide con quella della legislatura regionale.
 
  4.  Il Collegio dei revisori esamina tutti gli atti approvati dall'Azienda ai fini del controllo di legittimità contabile e amministrativa.
 
 
4-bis.  Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. [71]  
 
 
4-ter.  La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.[72]  
 
 
4-quater.  Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’ articolo 14 del d.lgs. 39/2010  . [73]  
 
 
4-quinquies.  Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’ articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65  (Legge finanziaria per l’anno 2011). [74]  
 
 
4-sexies.  Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.[75]  
 
 
4-septies.  Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.[76]  
[68]  
 
 
 
ARTICOLO 10-quater 

(Poteri di vigilanza)

 
  1.  La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Azienda e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il personale regionale dirigente al fine di verificare il regolare funzionamento dell'Azienda.
 
  2.  I poteri sostitutivi regionali nei confronti degli organi dell'Azienda sono esercitati ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
[77]  
 
 
 
ARTICOLO 10-quinquies 

(Istituzione della Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario)

 
  1.  Al fine di realizzare il coordinamento degli interventi della Regione con quelli degli enti locali e delle Università è istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio universitario, di seguito denominata Conferenza.
 
  2.  La Conferenza è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è costituita dai seguenti membri:
   a) il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
   b) il Presidente dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
   c) un rappresentante nominato da ciascuna delle seguenti istituzioni: Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Siena, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, Università per Stranieri di Siena, Istituto Italiano di Scienze Umane, Institution Markets Technologies di Lucca, Accademia di Belle Arti di Firenze, Accademia di Belle Arti di Carrara;
   d) un rappresentante congiuntamente designato dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale della Toscana e dall'Istituto Superiore per le Industrie artistiche di Firenze;
   e)  i Presidenti dei Consigli territoriali degli studenti, di cui all' articolo 10 sexies  ;
   f) i sindaci dei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, o loro delegati.
 
 
2-bis.  Il Presidente della Giunta regionale può adottare il decreto di cui al comma 2, quando sia possibile nominare almeno la metà più uno dei membri.[79]  
 
  3.  Qualora gli argomenti all'ordine del giorno riguardino questioni relative alle sedi decentrate delle Università, sono invitati a partecipare alle sedute anche i sindaci, o loro delegati, dei comuni sedi di decentramento universitario.
 
  4.  La Conferenza esprime pareri:
   a) sugli atti di programmazione regionale in materia di diritto allo studio universitario;
   b) sul piano degli investimenti;
   c) sulle proposte di sviluppo universitario in Toscana per gli aspetti, anche programmatici, inerenti il diritto allo studio universitario;
   d)  sul piano  
 
[annuale] [80]  
  delle attività e sul bilancio di esercizio dell'Azienda.
 
  5.  La Conferenza si riunisce almeno due volte l'anno: le sedute della Conferenza sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti  
 
effettivamente nominati[81]  
  .
[78]  
 
 
 
ARTICOLO 10-sexies 

(Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità)

 
  1.  Al fine della verifica e del controllo sulla qualità e sulla regolare e corretta erogazione dei servizi sul territorio è istituito per ogni ambito territoriale delle Università di Firenze, Pisa e Siena, un Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità.
 
  2.  Ciascun Consiglio territoriale è composto da sette studenti eletti dagli iscritti presso ciascuna Università e presso gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
 
  3.  Il Consiglio territoriale degli studenti svolge i seguenti compiti:
   a) acquisire dati e informazioni sui servizi offerti dall'Azienda nel proprio ambito territoriale;
   b) verificare l'organizzazione, la qualità e la gestione dei servizi erogati nell'area territoriale dall'Azienda attraverso il controllo degli standard di qualità definiti nella carta dei servizi nel rispetto dei criteri di qualità, efficienza ed economicità;
   c) verificare la rispondenza agli standard stabiliti a livello regionale e aziendale;
   d) proporre all'Azienda soluzioni in grado di innovare i servizi sul territorio e di migliorarne la qualità.
 
  4.  I membri del Consiglio durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.
 
  5.  L'articolazione organizzativa territoriale dell'Azienda, di cui all' articolo 10 comma 5  , garantisce il pieno svolgimento dei compiti del Consiglio territoriale degli studenti e ne costituisce il riferimento per l'adozione delle misure organizzative di funzionamento dei servizi.
 
  6.  I membri del Consiglio territoriale degli studenti hanno diritto di accesso nei locali destinati ai servizi.
 
  7.  Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dallo stesso. Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente.
[82]  
 
 
 
ARTICOLO 10-septies 

(Consiglio regionale degli studenti)

 
  1.  Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale degli studenti, composto dagli studenti membri dei Consigli territoriali, di cui al all' articolo 10 sexies  .
 
  2.  Il Consiglio regionale degli studenti è nominato dal Presidente della Giunta regionale.
 
  3.  Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti è individuato dal Consiglio fra i tre Presidenti dei Consigli territoriali, di cui all' articolo 10-sexies  , garantendo l'alternanza annuale di ciascun ambito territoriale alla presidenza.
 
  4.  Il Presidente del Consiglio regionale degli studenti dura in carica un anno.
 
  5.  Il Consiglio regionale degli studenti ha i seguenti compiti:
   
[a)  esprime pareri e formula proposte in merito al piano di indirizzo generale integrato, di cui all' articolo 31  ; ] [84]  
   
a) esprime pareri e formula proposte in merito alla delibera della Giunta regionale di cui all’articolo 9, comma 3;[85]  
   b)  esprime pareri e formula proposte sul piano  
 
[annuale] [86]  
  degli interventi, sul bilancio preventivo e di esercizio  
 
dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario[87]  
  , sui criteri di erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio universitario.
   c) acquisisce dall'Azienda regionale dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti;
   d) indica i rappresentanti degli studenti nelle Commissioni istituite dall'Azienda.
 
  6.  I membri del Consiglio regionale degli studenti durano in carica due anni, decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza all'Università e possono essere rinnovati una sola volta.
 
 
6-bis.  Ai componenti del Consiglio compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute secondo modalità definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 3  . [88]  
 
  7.  Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento interno adottato dallo stesso.
[83]  
 
 
  ARTICOLO 11 

(  

 
[Personale delle Aziende] [89]  
   
 
Disposizioni relative al personale[90]  
  )

 
 
[1.  Il personale delle Aziende è iscritto nell'apposito ruolo del personale di ciascuna Azienda e ad esso si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti della Regione Toscana.] [91]  
 
 
1.  Al personale dell'Azienda di cui all' articolo 10  si applica il contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni - Autonomie locali. [92]  
 
  2.  Al personale iscritto nei ruoli delle Aziende, già trasferito dalla Regione Toscana ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 55  (Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario), continuano ad applicarsi i benefìci derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 10 maggio 1982, n. 35  (Trattamento previdenziale del personale regionale).
 
 
[3.  Ai fini di previdenza e quiescenza, il personale è iscritto, fin dalla data di inizio del rapporto di lavoro presso l'Azienda, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e precisamente alla gestione autonoma ex CPDEL, per quanto riguarda il trattamento di pensione, ed alla gestione autonoma ex INADEL, per l'indennità di fine servizio.] [93]  
 
 
3.  Le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2007 n. 27  (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge 5 agosto 2003, n. 44  "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26  (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)" ) trovano applicazione anche nei confronti dell'Azienda regionale e del relativo personale. [94]  
 
 
[4.  Previa intesa, ciascuna delle Aziende per l'assunzione del personale può utilizzare le graduatorie dei concorsi che siano stati banditi da una delle altre Aziende, dagli enti locali ovvero dalla Regione Toscana ai sensi dell' articolo 54, comma 9, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26  (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale). ] [95]  
 
 
4.  Le modifiche della dotazione organica dell'Azienda sono approvate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa.[96]  
 
 
4-bis.  Le disposizioni regionali in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo unico regionale si applicano al personale dirigenziale di ruolo dell'Azienda.[97]  
 
 
 
[ARTICOLO 12 

(Orientamento)

 
  1.  La Regione garantisce ai cittadini di ogni età il diritto all'orientamento per la conoscenza delle opportunità finalizzate alla costruzione di percorsi individuali in ambito educativo e scolastico, formativo e professionale, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona umana e in relazione ai cambiamenti sociali.
 
  2.  Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche integrate dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso l'alternanza tra i sistemi, in raccordo con la rete dei servizi per l'impiego.
 
 
2-bis.  Per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l'impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale.[99]  
] [98]  
 
 
 
ARTICOLO 12 

Orientamento

 
  1.  La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l’arco della vita, promuovendo l’accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali.
 
  2.  La Regione, al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale, pone al centro delle politiche per l’orientamento permanente i bisogni della persona.
 
  3.  La Regione si impegna a razionalizzare, potenziare e integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell’orientamento permanente.
 
  4.  Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all’ articolo 4, comma 55, della l. 92/2012  , e l’integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.
 
  5.  In particolare l’orientamento nel sistema dell’istruzione, come forma di prevenzione della dispersione scolastica e di bilancio delle competenze alla fine di ogni ciclo, è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è attuato da personale specializzato.
[100]  
 
 
 
[ARTICOLO 13 

(Obbligo formativo)

 
  1.  Al fine di dare attuazione alle attività relative all'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema di istruzione scolastica, nel sistema della formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato e della libera scelta nella costruzione di percorsi professionali, la Regione promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all'ambito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. La Regione favorisce, altresì, tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione che si rendano necessarie al fine di garantire il diritto al successo formativo previsto dalla legge.
 
 
1-bis.  Nell'ambito delle competenze regionali, l'offerta dell'obbligo formativo è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze formative di entrambi i generi.[102]  
 
  2.  I servizi di accoglienza dei giovani in obbligo formativo e verifica dei percorsi formativi integrati e personalizzati sono svolti dai centri per l'impiego.
 
  3.  La Regione favorisce lo svolgimento dei percorsi integrati di cui al comma 1  , sulla base di specifiche intese con l'amministrazione scolastica e nell'ambito della definizione del sistema generale dei crediti formativi e di istruzione al fine anche di predeterminare, in sede di progetto del percorso formativo individualizzato, specifiche modalità di rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio.
 
  4.  Il progetto del percorso formativo individualizzato contiene l'indicazione delle procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale. Tali procedure sono determinate secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all' articolo 32, comma 2, lettera c)  , per la conclusione degli interventi relativi all'obbligo formativo.
] [101]  
 
 
 
[ARTICOLO 13 

(Obbligo di istruzione)

 
  1.  Nell'ambito dell'attuazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, la Regione promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi rivolti sia all'ambito della formazione professionale e dell'apprendistato a completamento dei percorsi nell'ambito dell'istruzione, sia al rientro nel sistema di istruzione per il completamento del ciclo di studio. A tal fine la Regione favorisce tutte le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e per prevenire l'abbandono scolastico.
 
  2.  La Regione adotta le misure necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno interamente professionalizzante che è realizzato:
   a) dalle scuole accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con agenzie formative accreditate ed eventualmente con altre scuole;
   b) dalle agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in collaborazione con una scuola o reti di scuole;
   c)  dalle scuole non accreditate purché in collaborazione con agenzie formative accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano, o con un'altra scuola accreditata o reti di scuole (a) .
 
  3.  Per il terzo anno professionalizzante possono essere eventualmente previste modalità formative a distanza (b) .
 
  4.  Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri o in stato di disabilità.
 
  5.  Al fine di sostenere i giovani nella scelta per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale è garantito il servizio di orientamento svolto dalle province a partire dall'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado.
 
  6.  Il progetto del percorso formativo individualizzato indica le procedure di accertamento delle competenze per il conseguimento della qualifica finale, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all' articolo 32, comma 2, lettera c)  .
] [103]  
 
 
 
ARTICOLO 13 

Obbligo di istruzione e diritto dovere all’istruzione e formazione

 
  1.  La Regione, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l’abbandono scolastico:
   a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;
   b) garantisce un’offerta formativa unitaria sul territorio regionale;
   c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;
   d) supporta le scuole e le famiglie nell’attività di orientamento.
 
  2.  Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l’attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell’istruzione e della formazione.
 
  3.  Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell’elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali.
[104]  
 
 
 
ARTICOLO 13-bis 

Sistema regionale di istruzione e formazione

 
 
[1.  La Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei giovani per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, dei soggetti inoccupati, disoccupati, occupati, dei giovani che hanno abbandonato gli studi e dei giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.] [106]  
 
 
1.  Al fine di sostenere lo sviluppo delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali dei giovani e dei soggetti inoccupati, disoccupati e occupati, la Regione promuove i seguenti interventi:
   a)  percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'articolo 14,  
 
[comma 2] [108]  
   
 
commi 2 e 2 bis[109]  
  , finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
   b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
   c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
   d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
   e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
   
[f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.] [110]  
   
f) servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali.[111]  
[107]  
 
 
[2.  La Regione promuove i seguenti interventi:
   a)  percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all' articolo 14, comma 2  , finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;
   b) percorsi formativi a supporto dell’inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;
   c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 14 bis, finalizzati all’acquisizione di competenze tecniche e professionali;
   d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;
   e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l’adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;
   f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all’articolo 32.
] [112]  
 
 
[3.  La programmazione dell’offerta di istruzione e formazione garantisce l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione dei percorsi di cui al comma 1.] [113]  
 
 
3.  La Giunta regionale definisce, con deliberazione, le linee generali per la realizzazione degli interventi di istruzione e formazione di cui al comma 1, lettere a), b), e) ed f), garantendone l’unitarietà, la complementarietà e l'integrazione.[114]  
 
 
3-bis.  La deliberazione di cui al comma 3, è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.[115]  
 
  4.  I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.
 
 
[4-bis.  La Regione, allo scopo di ampliare le possibilità occupazionali degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e favorirne l'inserimento nel mercato del lavoro, promuove azioni per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali per l’ottenimento della qualifica professionale.] [116]  
 
 
4-bis.  Nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di norme generali sull’istruzione e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all’acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.[117]  
 
  5.  La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”).
 
  6.  La Regione sostiene un’offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.
 
  7.  La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
[105]  
 
 
 
[ARTICOLO 14 

(Formazione post-obbligo e superiore)

 
  1.  La Regione articola la propria offerta formativa mediante i seguenti interventi:
   a) formazione di supporto all'inserimento e al reinserimento lavorativo;
   b) corsi di istruzione e formazione tecnica superiore a carattere post-secondario;
   
b-bis) percorsi formativi realizzati attraverso gli istituti tecnici superiori;[119]  
   c) formazione professionalizzante all'interno di corsi di laurea universitari;
   d) percorsi di formazione post-universitaria rivolti a giovani e adulti, occupati e non occupati.
 
  2.  La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione post-obbligo e superiore con misure anche di carattere finanziario.
] [118]  
 
 
 
ARTICOLO 14 

Istruzione e formazione professionale

 
 
[1.  La Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53  ) e per un’offerta formativa, coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione. ] [121]  
 
 
[2.   
 
[In applicazione della disciplina statale] [123]  
   
 
Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.[124]  
  , l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale si articola in:
   a) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
   
[b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.] [125]  
   
b)  dalle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale, attivati in via sussidiaria ai sensi dell' articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61  (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione  , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107  ) nel rispetto delle modalità realizzative definite dagli accordi tra la Regione e l’ufficio scolastico regionale ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, del d.lgs. 61/2017  . [126]  
] [122]  
 
 
2.  Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226  (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53  ), l'offerta regionale di IeFP si articola in:
   a) percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione;
   b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi;
   c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.
[127]  
 
 
2-bis.  Possono essere attivati percorsi di istruzione e formazione professionale a favore di adulti con le modalità definite dagli accordi tra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61  (Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione  , nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107  ). [128]  
 
  3.  I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:
   a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'articolo 16 bis, comma 1, nell’ambito dell’offerta regionale pubblica di formazione;
   b)  dagli istituti percorsi di durata triennale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione; b) percorsi di durata biennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che dopo aver assolto l’obbligo di istruzione hanno abbandonato gli studi; c) percorsi di durata annuale, la cui realizzazione è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale IeFP, rivolti ai soggetti in possesso della qualifica professionale IeFP.professionali di stato in sussidiarietà integrativa e complementare secondo quanto previsto dalla disciplina statale, previa intesa con l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011 (Linee guida, ai sensi dell' articolo 13, comma 1 quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7  , convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  , riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale).
 
 
[4.  Possono iscriversi ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.] [129]  
 
  5.  Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:
   a)  agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell’ articolo 27, comma 2, del d.lgs. 226/2005  ;
   
[b)  alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi dell’ articolo 13, comma 1 quinquies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7  (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40  . ] [130]  
   
b)  ai criteri generali definiti con decreto ministeriale ai sensi dell’ articolo 7, comma 1, del d. Lgs. 61/2017  , per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale. [131]  
 
  6.  La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.
 
  7.  Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3,  
 
[lettera a),] [132]  
   
 
[la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi] [133]  
   
 
possono essere realizzati  
 
[in via sperimentale] [135]  
  percorsi formativi [134]  
  progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.
 
 
[8.  La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per l'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.] [136]  
 
 
[8-bis.  L'offerta formativa di percorsi di istruzione e formazione professionale erogata dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), è realizzata in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione, ed è coordinata con i tempi di inizio dell’anno scolastico.] [137]  
[120]  
 
 
 
ARTICOLO 14-bis 

Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali

 
  1.  La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l’innalzamento della qualità dell’offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all’art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012 , contenente misure di semplificazione e di promozione dell’istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori “ITS”).
 
  2.  Gli interventi della programmazione sono riferiti a:
   a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;
   
[b) percorsi di alta formazione tecnico-professionale di livello post-secondario, con conseguimento di diploma, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);] [139]  
   
b) percorsi di istruzione tecnica superiore di livello post-secondario, con conseguimento di diploma di tecnico superiore, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);[140]  
   c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.
 
  3.  La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro rispondenza con il quadro  
 
[della programmazione regionale] [141]  
   
 
degli strumenti della programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 )[142]  
  , tenuto conto dell’evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio.
[138]  
 
 
 
ARTICOLO 14-ter 

(Individuazione, validazione e certificazione delle competenze)

 
  1.  I servizi di individuazione e validazione delle competenze di cui all’articolo 13 bis, comma 1, lettera f), sono realizzati dai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento di cui all’articolo 32.
 
  2.  Per i servizi di validazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
 
  3.  La certificazione delle competenze avviene:
   a) da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale di cui all’articolo 16 bis, in esito ad un percorso formativo di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;
   b) in esito ad un percorso di individuazione e validazione delle competenze oppure, nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a seguito dell’accesso diretto all’esame da parte dei candidati esterni.
 
  4.  Per la certificazione di cui al comma 3, lettera b), la Regione può ricorrere ad una delle seguenti modalità:
   a) inserire i candidati nell’esame finale dei percorsi formativi di cui al comma 3, lettera a);
   b) organizzare sessioni specifiche di esame, nei casi e con le modalità definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 32.
 
  5.  Per la certificazione di cui al comma 4, lettera a), la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce il limite di costo per l’accesso all’esame.
 
  6.  Per la certificazione di cui al comma 4, lettera b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire che l’accesso da parte dei soggetti interessati sia subordinato al pagamento di un contributo entro il limite massimo di euro 100,00.
[143]  
 
 
 
[ARTICOLO 15 

(Formazione continua)

 
  1.  Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei soggetti occupati, promuovendo gli interventi volti all'adeguamento delle competenze, alla qualificazione e specializzazione professionale, al perfezionamento e alla riqualificazione professionale, anche imprenditoriale, e sostenendo la formazione continua e ricorrente, nonché quella conseguente alla riconversione di attività produttive. In tale ambito, gli interventi debbono considerare l'insieme delle misure di formazione continua, di provenienza pubblica o privata.
] [144]  
 
 
 
ARTICOLO 15 

Formazione professionale

 
  1.  Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l’occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.
 
  2.   
 
[Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di formazione professionale sulla base delle esigenze espresse dal sistema economico-produttivo garantendo:] [146]  
   
 
Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione, in attuazione delle linee generali di cui all’articolo 13 bis, comma 3, garantisce:[147]  
 
   a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;
   b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;
   c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.
 
  3.  Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l’offerta formativa riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
 
  4.  I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:
   a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;
   b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;
   c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.
 
  5.  Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell’IRPET).
 
 
[6.  La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.] [148]  
 
  7.  Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata.
[145]  
 
 
 
[ARTICOLO 16 

(Finalità del sistema della formazione professionale)

 
  1.  La Regione interviene a sostegno del sistema regionale dei soggetti che promuovono e gestiscono le attività formative per realizzare le seguenti finalità:
   a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
   b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;
   c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
   d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
] [149]  
 
 
 
[ARTICOLO 16 

(Formazione professionale)

 
  1.  Il sistema regionale della formazione professionale ha le seguenti finalità:
   a) assicurare standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione, lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
   b) ridurre il dislivello qualitativo e quantitativo fra la domanda e l'offerta di lavoro;
   c) promuovere la formazione professionale in quanto servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, favorendo la crescita della cultura professionale;
   d) assicurare attività di qualificazione, riqualificazione, specializzazione e riconversione professionale.
] [150]  
 
 
 
ARTICOLO 16 

Catalogo regionale dell’offerta formativa

 
  1.  Al fine di rendere riconoscibile e trasparente, nei contenuti e nei tempi di erogazione, l’offerta formativa regionale, di cui all’ articolo 15  , è istituito il catalogo regionale dell’offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all' articolo 32  .
 
  2.  La Giunta regionale definisce le modalità per la formazione del catalogo regionale e per l’aggiornamento dell’offerta formativa in esso contenuta.
 
  3.  Il catalogo è reso disponibile all'utenza mediante il sistema informativo della Giunta regionale.
[151]  
 
 
 
ARTICOLO 16-bis 

Soggetti del sistema della formazione professionale

 
  1.  I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.
 
  2.  Il regolamento di cui all'articolo 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento.
 
 
2-bis.  I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell’intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all’utilizzo del formato digitale.[153]  
 
 
2-ter.  Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.[154]  
[152]  
 
 
 
ARTICOLO 16-ter 

(Integrazione dei sistemi informativi regionali)

 
  1.  La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 4, lettera i quinquies), realizza il raccordo tre le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.
 
  2.  Il regolamento di cui all'articolo 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1.
[155]  
 
 
 
[ARTICOLO 17 

(Modalità di attuazione degli interventi di formazione professionale)

 
  1.  Le attività di formazione professionale sono svolte secondo una delle seguenti modalità:
   a)  mediante convenzione  
 
o contratto[157]  
  con organismi con finalità di formazione, nei casi in cui l'attività formativa sia finanziata, anche parzialmente, con contributi pubblici e sia conforme agli standard qualitativi di cui all' articolo 32, comma 4, lettera b)  ;
   b)  mediante riconoscimento dell'attività formativa svolta da organismi con finalità di formazione, nei casi in cui essa non usufruisca di alcun finanziamento pubblico e sia conforme agli standard qualitativi di cui all' articolo 32, comma 4, lettera b)  ;
   c) mediante autorizzazione ad enti ed imprese che, con il contributo finanziario pubblico, anche parziale, svolgono attività di formazione continua rivolta al personale di appartenenza o finalizzata all'inserimento lavorativo nella propria organizzazione aziendale, sulla base di accordi sindacali.
 
  2.  La Regione interviene a sostegno della domanda individuale di formazione professionale con misure anche di carattere finanziario.
 
  3.  Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel comma 1  , non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge .
 
  4.  Le attività di cui al comma 1  , lettere a) e b), sono attuate da organismi con finalità di formazione che siano stati accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell' articolo 32, comma 4, lettera b)  , aventi o meno scopo di lucro, ivi compresi gli istituti scolastici e le Università.
 
  5.  I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività  
 
[convenzionate] [158]  
   
 
svolte mediante la convenzione[159]  
  di cui al comma 1, lettera a)  , entrano a far parte, secondo le rispettive competenze, del patrimonio disponibile della Regione o delle Province.
 
  6.  Gli interventi formativi di cui al comma 1  , lettere a) e b), si concludono con la certificazione dell'avvenuta frequenza ovvero con un esame di idoneità il cui esito positivo costituisce presupposto per l'attestazione dell'avvenuto conseguimento della qualifica o specializzazione professionale.
] [156]  
 
 
 
ARTICOLO 17 

(Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale)

 
  1.  L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:
   a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;
   b)  mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal  
 
[decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)] [161]  
   
 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)[162]  
  .
 
  2.  L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.
 
  3.  Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.
 
  4.  Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 32 definisce:
   a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;
   b) i requisiti necessari per l’accreditamento degli organismi formativi;
   c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.
 
  5.  La Regione favorisce l’accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.
 
  6.  La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.
 
  7.  Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.
 
  8.  I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione  
 
[o delle province] [163]  
  .
[160]  
 
 
 
[ARTICOLO 17-bis 

(Tirocini)

 
  1.  La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
 
  2.  I tirocini non curriculari sono svolti presso soggetti pubblici e privati e si distinguono in:
   a) tirocini di formazione e orientamento finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità;
   b) tirocini di inserimento al lavoro destinati ai soggetti inoccupati;
   c) tirocini di reinserimento al lavoro, destinati ai soggetti disoccupati e ai lavoratori in mobilità, e tirocini di formazione destinati ai soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria e in deroga;
   d)  tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro, destinati a categorie di soggetti svantaggiati, diversi da quelli di cui all’ articolo 17 ter, comma 8  , da individuarsi con deliberazione della Giunta regionale.
 
  3.  I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’ articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608  .
 
  4.  La Regione promuove altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.
] [164]  
 
 
 
ARTICOLO 17-bis 

(Tirocini: tipologie e destinatari)

 
  1.  La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa o professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati nel territorio regionale.
 
  2.  I tirocini non curriculari si distinguono in:
   a) tirocini formativi e di orientamento;
   b) tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro.
 
 
[3.  I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore, il diploma di tecnico superiore o una qualifica professionale, entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.] [166]  
 
 
3.  I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei soggetti neo-diplomati, neo-laureati, di coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), il diploma di tecnico superiore in esito ai percorsi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b) o una qualifica professionale in esito ai percorsi di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera a), entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.[167]  
 
  4.  I tirocini finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro sono rivolti a:
   a) soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
   b) lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali;
   c) lavoratori a rischio di disoccupazione di cui all'articolo 19, comma 4, del d. lgs. 150/2015;
   d) soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, nel rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).
 
  5.  I tirocini di cui ai commi 3 e 4 possono inoltre essere destinati:a)
   a) ai soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
   b) ai seguenti soggetti svantaggiati:
   1) soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
   2) persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
   3) vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune diresidenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all’articolo 5 bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
   4) richiedenti protezione internazionale e titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
   
[5) titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998 e all’articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008;] [168]  
   
5)  titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’ articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998  nel testo vigente prima del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132  ; [169]  
   
5-bis)  titolari di permesso di soggiorno rilasciato per casi speciali di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, comma 2, lettera d bis), 20 bis, 22, comma 12 quater e 42 bis, del d.lgs. 286/1998  e titolari di permesso di protezione speciale di cui all’ articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008  ; [170]  
   6) profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).
 
  6.  La Regione  
 
[promuove] [171]  
   
 
favorisce[172]  
  altresì, anche attraverso accordi con le istituzioni scolastiche e le università, lo sviluppo dei tirocini curriculari inclusi nei piani di studio delle università e degli istituti scolastici o previsti all’interno di un percorso di istruzione per realizzare l’alternanza studio e lavoro.
[165]  
 
 
 
[ARTICOLO 17-ter 

(Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari)

 
  1.  Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
 
  2.  Sono soggetti promotori:
   a) i centri per l’impiego;
   b) gli enti bilaterali;
   c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
   d) le università;
   
d-bis) gli istituti tecnici superiori (ITS);[174]  
   e) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
   f) i soggetti non aventi scopo di lucro iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
   g) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
 
  3.  Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 7 e 8, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
 
  4.  Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3, è approvato dal dirigente della competente struttura regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari previste dall’articolo 32, comma 4 bis.
 
  5.  Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3  , ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
 
  6.  Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico–organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
 
  7.  La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatta salva la possibilità di una durata fino a dodici mesi per i soggetti laureati esclusivamente per le tipologie di tirocinio indicate all’ articolo 17 bis, comma 2, lettere b)  e c)  , e fatto salvo quanto previsto al comma 8  .
 
 
[8.  La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti svantaggiati, di cui all’ articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381  (Disciplina delle cooperative sociali). La durata massima è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). ] [175]  
 
 
8.  La durata massima del tirocinio è di ventiquattro mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono i soggetti disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). La durata massima del tirocinio è di dodici mesi, proroghe comprese, se i destinatari sono:
   a)  i soggetti svantaggiati, di cui all’ articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381  (Disciplina delle cooperative sociali);
   b)  le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall’ articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228  (Misure contro la tratta di persone), e dall’ articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
   c)  i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” di cui all’ articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25  (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
   d)  i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all’ articolo 5, comma 6, del d.lgs. 286/1998  e all’ articolo 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008  ;
   e)  i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n. 763  (Normativa organica per i profughi).
[176]  
 
  9.  Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfetario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’ articolo 32  .  
 
Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento.[177]  
  Se il tirocinio è svolto da un soggetto percettore dell’indennità di mobilità, anche in deroga, dell’indennità di disoccupazione, o in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfetario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione.
 
  10.  Al termine del tirocinio le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
 
  11.  Le province, attraverso i centri per l’impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione e di controllo, così come specificato nel regolamento di cui all’articolo 32.
 
  12.  In caso di mancato rispetto della convenzione e dell’allegato progetto formativo, accertato dall’organo di controllo, il soggetto ospitante non può attivare tirocini per il periodo di un anno dall’accertamento ed è tenuto al rimborso delle quote eventualmente corrisposte dalla Regione.
] [173]  
 
 
 
ARTICOLO 17-ter 

(Modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini non curriculari)

 
  1.  Il tirocinio non curriculare è attivato da un soggetto promotore che è garante della regolarità e qualità dell’esperienza formativa.
 
  2.  Sono soggetti promotori:
   a) i centri per l’impiego;
   b) gli enti bilaterali;
   c) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;
   d)  le università e  
 
[gli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale abilitati] [179]  
   
 
le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica abilitate[180]  
  al rilascio di titoli accademici aventi valore legale in Italia;
   e) gli istituti tecnici superiori (ITS);
   f)   
 
[le associazioni rappresentative delle professioni non organizzate,] [181]  
   
 
associazioni professionali[182]  
  iscritte nell’elenco di cui all’ articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4  (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, ai sensi della normativa statale e regionale;
   g) l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL);
   h) gli enti in house del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL e di altri ministeri per programmi di rilevanza nazionali;
   i) le cooperative iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali e dei consorzi;
   j) i soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 20 ter;
   k) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
 
 
2-bis.  I tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede al di fuori del territorio regionale possono essere promossi solo dai soggetti indicati al comma 2, lettere a), d) ed e). A tali tirocini si applicano le disposizioni per essi previste nelle linee guida nazionali approvate in Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 maggio 2017.[183]  
 
  3.  Il tirocinio è svolto presso un soggetto ospitante, pubblico o privato, che stipula una convenzione con il soggetto promotore per ospitare nella propria sede uno o più tirocinanti. Alla convenzione è allegato un progetto formativo che stabilisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, entro i limiti di cui ai commi 9 e 10, e le modalità di svolgimento del tirocinio.
 
  4.  Lo schema-tipo della convenzione di cui al comma 3 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
 
  5.  Un soggetto privato non può rivestire il ruolo, in relazione allo stesso tirocinio, di soggetto promotore e di soggetto ospitante.
 
  6.  I tirocini non curriculari sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall’ articolo 9 bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510  (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608  .
 
  7.  Il soggetto promotore è tenuto direttamente, o per il tramite del soggetto ospitante attraverso la convenzione di cui al comma 3, ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante anche al di fuori dell’azienda, ma rientranti nel progetto formativo. Se il promotore è un soggetto pubblico le spese assicurative del tirocinio sono a carico del soggetto ospitante.
 
  8.  Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico-organizzative, che ha la funzione di raccordo tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo. Il soggetto ospitante nomina un tutore per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio.
 
  9.  La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e degli obiettivi di apprendimento. In ogni caso non può essere inferiore a due mesi e superiore a sei mesi, proroghe comprese, fatto salvo quanto previsto al comma 10.
 
  10.  La durata massima del tirocinio è:
   a) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti laureati e per coloro che hanno conseguito il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di tecnico superiore, purché il tirocinio sia attivato entro ventiquattro mesi dal conseguimento del relativo titolo e sia relativo ad un profilo professionale coerente con il titolo di studio;
   b) di ventiquattro mesi, proroghe comprese, per i soggetti disabili di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera a);
   c) di dodici mesi, proroghe comprese, per i soggetti svantaggiati, di cui all’articolo 17 bis, comma 5, lettera b).
 
  11.  Al tirocinante è corrisposto un rimborso spese forfettario da parte del soggetto ospitante nella misura minima stabilita dal regolamento di cui all’articolo 32. Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento. Se il tirocinio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 17 bis, comma 4, lettere a) e b), percettori di strumenti di sostegno al reddito, il rimborso spese non è dovuto, fatti salvi i casi in cui l’importo della suddetta indennità risulti inferiore al rimborso spese forfettario, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un’integrazione fino alla concorrenza dell'importo minimo del rimborso spese a titolo forfettario.
 
  12.  Al termine del tirocinio il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono una relazione finale che documenta le attività effettivamente svolte e la consegnano al tirocinante. Le competenze acquisite dal tirocinante sono registrate nel libretto formativo del cittadino.
 
  13.  Lo schema-tipo della relazione finale di cui al comma 12 è approvato dal dirigente della competente struttura regionale.
[178]  
 
 
 
[ARTICOLO 17-quater 

(Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari)

 
  1.  I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni che hanno assolto l’obbligo di istruzione.
 
  2.  Il tirocinio formativo e di orientamento, di cui all’ articolo 17 bis, comma 2, lettera a)  , è attivato in favore di neo-diplomati, di neo-laureati e di coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica.
 
  3.  Il tirocinante non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale e non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto. I limiti di cui al presente comma non si applicano ai soggetti di cui all’ articolo 17 ter, comma 8  .
] [184]  
 
 
 
ARTICOLO 17-quater 

Disposizioni sull’ammissibilità dei soggetti ai tirocini non curriculari

 
  1.  I tirocini non curriculari sono svolti da soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
 
  2.  Fatti salvi i soggetti indicati dall’articolo 17 bis, comma 5, lettere a) e b), il destinatario di un tirocinio:
   a) non può svolgere più di un tirocinio per ciascun profilo professionale;
   b) non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso soggetto;
   c)  non può essere ospitato presso un soggetto ospitante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l’attivazione del tirocinio  
 
, salvo il caso in cui abbia svolto, presso il medesimo soggetto ospitante, prestazione occasionale di cui all' articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50  (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96  . [186]  
  .
[185]  
 
 
 
ARTICOLO 17-quater 1 

(Attività per il corretto utilizzo dei tirocini)

 
  1.  La Regione garantisce il corretto utilizzo dei tirocini mediante attività di informazione, monitoraggio e controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 32.
 
  2.  La Regione promuove apposite intese con l’Ispettorato nazionale del lavoro per garantire la corretta applicazione del tirocinio.
[187]  
 
 
 
ARTICOLO 17-quater 2 

(Violazione della normativa regionale sui tirocini)

 
  1.  L'attività di controllo è finalizzata all'accertamento, da parte del dirigente della competente struttura regionale, della violazione della normativa regionale con particolare riferimento:
   a) alle modalità di attivazione e di svolgimento dei tirocini;
   b) alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti;
   c) ai requisiti e agli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio;
   d) al numero dei tirocini attivabili.
 
  2.  Se la violazione è sanabile e se la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni violate, il dirigente della competente struttura regionale contesta la violazione ed invita il soggetto promotore o ospitante a regolarizzare tale rapporto. In tal caso, il tirocinio prosegue.
 
  3.  Se l'invito a regolarizzare la violazione sanabile viene disatteso oppure se la violazione non è sanabile, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto promotore o ospitante di interrompere il rapporto di tirocinio a far data dalla contestazione della violazione.
 
  4.  L’interruzione di cui al comma 3 comporta per il soggetto promotore o ospitante l’interdizione ad attivare o ospitare nuovi tirocini. Tale interdizione è disposta dal dirigente della competente struttura regionale per un periodo minimo di dodici mesi fino ad un massimo di trentasei mesi decorrenti dalla contestazione della violazione.
 
  5.  Il regolamento di cui all'articolo 32 individua le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili, con particolare riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).
 
  6.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e la procedura per l'accertamento e l'adozione dei provvedimenti necessari.
[188]  
 
 
 
[ARTICOLO 17-quinquies 

(Tirocini non curriculari svolti da cittadini comunitari ed extracomunitari)

 
  1.  Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini comunitari e di cittadini non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste  
 
[dagli articoli da 17 bis a 17 quater] [190]  
   
 
in materia dalla presente legge[191]  
  .
] [189]  
 
 
 
ARTICOLO 17-quinquies 

(Tirocini non curriculari svolti da cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi)

 
  1.  Ai tirocini non curriculari attivati in favore di cittadini dell’Unione europea e di paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia, si applicano le disposizioni previste in materia dalla presente legge.
[192]  
 
 
 
ARTICOLO 17-quinquies 1 

(Tirocini estivi di orientamento)

 
  1.  I tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dai centri per l'impiego, dalle istituzioni scolastiche e dalle università in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado, all’università e ai percorsi di istruzione e formazione professionale.
 
  2.  Il tirocinio estivo di orientamento si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno scolastico, formativo o accademico, e l’inizio di quello successivo ed ha una durata non superiore a tre mesi.
 
 
2-bis.  I tirocini estivi di orientamento sono soggetti alla comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 17 ter, comma 6.[194]  
 
  3.  Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i soggetti ospitanti e sono definiti le modalità di attivazione, il numero dei tirocini attivabili da parte dei soggetti ospitanti e l’importo del rimborso spese da corrispondere ai tirocinanti da parte dei soggetti stessi.
 
  4.  I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro effettuati nel periodo estivo a titolo gratuito dagli studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado non costituiscono tirocini estivi di orientamento e si svolgono nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77  (Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola lavoro, a norma dell’ articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53  ).
[193]  
 
 
 
ARTICOLO 17- sexies 

(Agevolazioni per i tirocini)

 
  1.  La Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante. Può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle professioni.
[195]  
 
 
 
[ARTICOLO 18 

(Accertamento del reddito per l'accesso alle prestazioni)

 
  1.  L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento del reddito effettuato secondo gli indicatori della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109  (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449  ), e successive modifiche.
] [196]  
 
 
 
ARTICOLO 18 

(Accertamento della situazione economica per l'accesso alle prestazioni)

 
  1.  L'accesso alle prestazioni per cui rilevano le condizioni economiche dei destinatari è subordinato all'accertamento della situazione economica effettuato secondo gli indicatori di cui al  
 
[decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 )] [198]  
   
 
di cui alla normativa statale vigente[199]  
  .
 
  2.  Ulteriori criteri rispetto a quelli previsti dalla disciplina ISEE sono definiti con apposito atto di indirizzo, adottato con deliberazione del Consiglio regionale al fine di assicurare uniformità ed omogeneità agli interventi sul territorio regionale. L'atto di indirizzo tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
   a) valutazione del reddito realmente disponibile del nucleo familiare;
   b) valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare attraverso specifica ponderazione delle relative componenti;
   c) applicazione di riduzioni parametrate sulla base della composizione e delle caratteristiche del nucleo familiare.
 
  3.  L'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario è tenuta all'applicazione dell'atto di indirizzo a decorrere dall'anno accademico successivo a quello di adozione dell'atto stesso.
 
  4.  Gli enti locali adeguano i regolamenti che disciplinano l'accesso alle prestazioni e definiscono le modalità di compartecipazione degli utenti ai costi nel rispetto dei criteri indicati ai commi 1 e 2. L'avvenuto adeguamento, nei termini definiti dall'atto di indirizzo, costituisce elemento di priorità nell'attribuzione di contributi finanziari regionali finalizzati al sostegno del sistema dei servizi per i quali è prevista compartecipazione dell'utenza.
[197]  
 
 
 
[ARTICOLO 18-bis 

(Obiettivi della formazione nell'apprendistato)

 
  1.  La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
   a) Valorizzare e certificare dei contenuti formativi dei contratti di apprendistato;
   b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
   c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutori;
   d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
   e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti.
 
 
1-bis.  La Regione con le disposizioni del regolamento di cui all’ articolo 32, comma 5 bis  , sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’ articolo 23  , attua gli obiettivi individuati al comma 1. [201]  
] [200]  
 
 
 
ARTICOLO 18-bis 

Formazione nell'apprendistato

 
  1.  La Regione riconosce i seguenti obiettivi qualificanti la formazione nell'apprendistato:
   a) valorizzare e certificare i contenuti formativi del contratto di apprendistato;
   b) certificare le competenze in correlazione alla definizione dei profili formativi;
   c) individuare gli standard di riferimento per la definizione delle competenze dei tutor;
   d) individuare i criteri e i requisiti di riferimento per la capacità formativa delle imprese;
   e) garantire la formazione a tutti gli apprendisti;
   f) rafforzare il collegamento tra istruzione, formazione professionale e lavoro, favorendo la transizione scuola-lavoro e l’occupabilità dei giovani attraverso il sistema duale, di cui al comma 3.
 
  2.  La formazione nell'apprendistato si realizza attraverso percorsi formativi per le seguenti tipologie contrattuali, di cui all' articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183  ):
   a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
   b) contratto di apprendistato professionalizzante;
   c) contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
 
  3.  Con le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c), si realizza l'apprendistato nel sistema duale, di cui all' articolo 41, comma 3, del d.lgs. 81/2015  , che si caratterizza per un raccordo organico e continuo tra formazione e lavoro.
 
  4.  Nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015 (Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’ articolo 46, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  ), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce le modalità operative dei percorsi formativi per le tipologie di contratto di cui al comma 2, lettere a) e c).
 
  5.  La deliberazione di cui al comma 4 è approvata sentita la Commissione regionale permanente tripartita e previa informativa alla commissione consiliare competente per materia. Per l’apprendistato di alta formazione e ricerca la deliberazione è approvata sentiti anche i soggetti di cui all’ articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015  .
 
  6.  Per il contratto di apprendistato professionalizzante la Regione, con il regolamento di cui all’articolo 32, comma 5 bis, disciplina gli ambiti di propria competenza individuati dal d.lgs. 81/2015  .
[202]  
 
 
 
[ARTICOLO 18-ter 

(Disciplina dell'apprendistato)

 
  1.  La Regione, con il regolamento di cui all' articolo 32  , sentita la Commissione regionale permanente tripartita, di cui all' articolo 23  , disciplina i profili formativi, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna per l'apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
] [203]  
 
 

 
CAPO II 

IL SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO E LE POLITICHE DEL LAVORO

 
  ARTICOLO 19 

(Finalità)

 
  1.  Al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro, la Regione definisce le strategie e individua le proprie politiche in linea con gli orientamenti in materia di occupazione definiti dall'Unione europea.
 
  2.  La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili favorendo, attraverso il collocamento mirato, l'incontro tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori disabili.
 
 
 
[ARTICOLO 20 

(Il sistema regionale per l'impiego)

 
  1.  Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19  e per la gestione dei relativi servizi.
 
  2.  Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuto, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.
 
  3.  Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell' articolo 22  .
 
 
[4.  La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati aventi per scopo la prestazione di servizi per il lavoro.] [205]  
 
 
4.  La Regione promuove e favorisce il raccordo del sistema regionale per l'impiego, anche tramite convenzioni e misure finanziarie, con soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi dell' articolo 20 ter  , secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità. [206]  
] [204]  
 
 
 
ARTICOLO 20 

Il sistema regionale per l'impiego

 
  1.  Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
 
  2.  I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall’ articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150  (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’ articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183  ).
 
  3.  Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell’ articolo 18 del d.lgs. 150/2015  .
[207]  
 
 
 
ARTICOLO 20-bis 

(Istituzione dell'albo regionale delle agenzie per il lavoro)

 
  1.  È istituito l'albo regionale delle agenzie per il lavoro che operano nel territorio della Regione.
 
  2.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 32  disciplina l'articolazione e la tenuta dell'albo, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'autorizzazione con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
 
  3.  L'iscrizione delle agenzie all'albo regionale è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari previsti dagli articoli 5  e 6  deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30  ) come modificato dal d.lgs. 6 ottobre 2004, n. 251  .
[208]  
 
 
 
ARTICOLO 20-ter 

(Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti accreditati a svolgere servizi al lavoro)

 
  1.  È istituito l'elenco regionale dei soggetti pubblici e privati accreditati a svolgere servizi al lavoro nel territorio della Regione.
 
  2.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 32  disciplina l'articolazione e la tenuta dell'elenco, le modalità e le procedure per l'iscrizione, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati con particolare riferimento alle competenze professionali e ai requisiti dei locali ove viene svolta l'attività, la sospensione e la revoca dell'accreditamento.
 
  3.  L'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati costituisce condizione necessaria per poter svolgere i servizi al lavoro.
[209]  
 
 
 
[ARTICOLO 21 

(Le politiche del lavoro)

 
  1.  La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire la disoccupazione, evitare la disoccupazione di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo,  
 
favorendo la stabilità del lavoro,[211]  
  la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenere il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale.
 
  2.  Per il conseguimento del fine di cui al comma 1  , la Regione:
   a)  sostiene azioni positive per le pari opportunità finalizzate all'occupazione femminile  
 
e mirate al superamento degli stereotipi sulle scelte formative, sui mestieri e sulle professioni ritenuti a prevalente concentrazione femminile o maschile[212]  
  ;
   b) promuove la diffusione della cultura di impresa, con particolare riferimento alla cultura cooperativa, e promuove l'imprenditoria giovanile e femminile favorendo l'avvio di nuove imprese con interventi di agevolazione e di sostegno alla loro creazione anche in forma cooperativa;
   c) sostiene politiche contro l'esclusione sociale, al fine di favorire l'inserimento dei disabili e delle categorie svantaggiate;
   d) promuove l'inserimento e il reinserimento dei disoccupati di lunga durata.
   
d-bis) promuove la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, anche con incentivi per l'occupazione[213]  
   
[d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.] [214]  
   
d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali.[215]  
   
[d-quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio.] [216]  
   
d-quater) interviene finanziariamente al fine di incentivare l'inserimento lavorativo presso il medesimo soggetto ospitante delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio mediante l’assunzione con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni.[217]  
   
d-quinquies) organizza e gestisce le attività relative all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.[218]  
 
 
2 bis.  La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.[219]  
] [210]  
 
 
 
ARTICOLO 21 

Funzioni della Regione

 
  1.  La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l’inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l’integrazione con le politiche per l’istruzione e la formazione anche nell’ottica della realizzazione della rete dell’apprendimento permanente.
 
  2.  Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:
   a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;
   b)   
 
[individua e promuove] [221]  
   
 
individua, promuove e gestisce[222]  
  gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese,  
 
[nonché a favore dello sviluppo] [223]  
   
 
nonché per il rafforzamento e lo sviluppo[224]  
  delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;
   c)  definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal d. lgs. 150/2015  ;
   d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;
   e) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l’aggiornamento deglioperatori;
   f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
   g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;
   h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
   i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;
   j) garantisce l’attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;
   k)  garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all' articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183  (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
   l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;
   m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.
   
m-bis) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità retributiva ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e ai lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che non percepiscano la retribuzione da almeno due mesi.[225]  
 
  3.  La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.
[220]  
 
 
 
ARTICOLO 21-bis 

(Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili)

 
  1.  Le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro possono operare ai sensi dell' articolo 13 del d.lgs. 276/2003  , a condizione che stipulino una convenzione  
 
[con la provincia interessata] [227]  
   
 
con l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter[228]  
  .
 
  2.  Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, secondo le modalità stabilite dall' articolo 14 del d.lgs. 276/2003  ,  
 
[la provincia stipula] [229]  
   
 
l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter stipula[230]  
  una convenzione con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative a livello territoriale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all' articolo 3 comma 4, lettera b) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87  (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).
 
  3.  Il regolamento regionale di cui all' articolo 32  disciplina le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati e dei disabili e i requisiti soggettivi e oggettivi per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2.
[226]  
 
 
 
ARTICOLO 21-ter 

 

 
[Istituzione dell’Agenzia regionale del lavoro] [232]  
   
 
Istituzione dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)[233]  
 

 
  1.  E’ istituita l'  
 
[Agenzia regionale del lavoro] [234]  
   
 
Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)[235]  
  , di seguito denominata Agenzia.
 
  2.  L’Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
 
  3.  L’Agenzia ha sede legale a Firenze.
 
 
[4.  L’Agenzia e le strutture periferiche di cui all’articolo 21 quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l’impiego.] [236]  
[231]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-quater 

Funzioni dell’Agenzia

 
  1.  L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale,  
 
di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015[238]  
  svolge le seguenti funzioni:
   a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
   b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;
   c) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro;
   d) attività di orientamento a supporto della scelta dei percorsi individuali in ambito formativo e professionale;
   e) servizi di informazione sulle opportunità formative contenute nel catalogo regionale, di cui all’articolo 16;
   f) gestione del sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite per il sistema informativo nazionale;
   g) istruttoria, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati e autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;
   h) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
   i) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
   j) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
   k) attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali;
   l) ogni altra attività strumentale all’incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale.
 
  2.  Oltre alle funzioni indicate al comma 1, l’Agenzia:
   a) fornisce assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
   b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
   c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
   d) si raccorda con i corrispondenti organismi istituiti dallo stato.
 
  3.  L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.
] [237]  
 
 
 
ARTICOLO 21-quater 

Funzioni dell’Agenzia

 
  1.  L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015 , svolge le seguenti funzioni:
   a) gestione della rete regionale dei centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
   b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
   c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
   d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;
   e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;
   
[f) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;] [240]  
   g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
   h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
   i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
   j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
   k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;
   l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
   m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla Regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;
   n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;
   o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;
   p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
 
  2.  L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.
[239]  
 
 
 
[ARTICOLO 21- quinquies 

Articolazione organizzativa

 
  1.  L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati centri per l’impiego.
 
  2.  L’Agenzia, entro novanta giorni dalla nomina del direttore, di cui all’articolo 21 septies, adotta un regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione.
 
  3.  Il regolamento di cui al comma 2 individua:
   a) le funzioni e le attività da espletare a livello regionale e periferico, al fine di assicurare la maggiore efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell’Agenzia;
   b) gli ambiti delle strutture periferiche, garantendo un'adeguata articolazione territoriale;
   c) gli strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello territoriale.
 
  4.  L’organizzazione interna dell’Agenzia è strutturata in modo da garantire che le funzioni, di cui all’articolo 21 quater, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità collegati alle strutture periferiche.
] [241]  
 
 
 
ARTICOLO 21-quinquies 

(rticolazione organizzativa)

 
  1.  L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l’impiego e servizi territoriali.
 
  2.  La struttura centrale di livello regionale dell’Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione.
[242]  
 
 
 
ARTICOLO 21-sexies 

Organi

 
  1.  Sono organi dell’Agenzia:
   a) il direttore;
   b) il collegio dei revisori.
 
 
1-bis.  Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).[244]  
[243]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-septies 

Direttore

 
  1.  Il direttore dell’Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell’Agenzia.
 
  2.  I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
 
  3.  L’incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
 
  4.  Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi: a)
   a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
   b) gravi violazioni di norme di legge;
   c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.
] [245]  
 
 
 
ARTICOLO 21-septies 

(Direttore)

 
  1.  Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell’Agenzia.
 
  2.  L’incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
 
  3.  Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge.
 
  4.  Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
 
  5.  L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
 
  6.  Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
 
  7.  Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
 
  8.  Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
 
  9.  La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
 
  10.  Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi:
   a) grave perdita del conto economico;
   b)  mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma  
 
[annuale] [247]  
  di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;
   c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 novies 1;
   d) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
[246]  
 
 
 
ARTICOLO 21-octies 

Attribuzioni del direttore

 
  1.  Il direttore rappresenta legalmente l’Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. E’ tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.
 
  2.  In particolare il direttore:
   
[a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all’Agenzia;] [249]  
   
a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell’ambito del piano dei fabbisogni dell’Agenzia, di cui all’articolo 21 quinquiesdecies;[250]  
   b)  adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di  
 
[piano annuale] [251]  
   
 
programma  
 
[annuale] [253]  
  [252]  
  delle attività;
   c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
   
c-bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;[254]  
   
c-ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;[255]  
   
c-quater) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;[256]  
   d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell’Agenzia.
 
 
[3.  Il direttore cura i rapporti tra l’Agenzia e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull’attività svolta dall’Agenzia.] [257]  
[248]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-novies 

Collegio dei revisori

 
  1.  Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
 
  2.  Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.
 
  3.  Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l’organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
 
  4.  Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Agenzia delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123  (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196  ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
 
  5.  La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
 
  6.  Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all' articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  (Attuazione della direttiva 2006/43/CE  , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE  e la direttiva 83/349/CEE  , e che abroga la direttiva 84/253/CEE  ).
 
  7.  Il collegio dei revisori esprime parere preventivo sulle operazioni straordinarie individuate dall’ articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65  (Legge finanziaria per il 2011).
 
  8.  Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
 
  9.  Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.
 
  10.  Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39  (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali), spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta, avuto anche riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio.
 
  11.  In sede di prima applicazione, l'indennità per il presidente del collegio dei revisori e quella per i membri sono rispettivamente pari al 5 e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
 
  12.  Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
 
  13.  Le indennità e il rimborso spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori sono a carico del bilancio dell’Agenzia.
] [258]  
 
 
 
ARTICOLO 21-novies 

(Collegio dei revisori)

 
  1.  Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
 
  2.  Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.
 
  3.  Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.
 
  4.  Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
 
  5.  Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
 
  6.  Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.
 
  7.  Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
 
  8.  La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
 
  9.  Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
 
  10.  Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
 
  11.  Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.
 
  12.  Al presidente del collegio spetta un’indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
 
  13.  Ai membri del collegio spetta un’indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
 
  14.  Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
[259]  
 
 
 
ARTICOLO 21-novies 1 

(Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione)

 
  1.  Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Agenzia.
 
  2.  Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma  
 
[annuale] [261]  
  di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
 
  3.  La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla l.r. 1/2009 , definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
 
  4.  Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
[260]  
 
 
 
ARTICOLO 21-decies 

 

 
[Piano annuale delle attività] [263]  
   
 
Programma  
 
[annuale] [265]  
  delle attività [264]  
 

 
  1.  La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all’articolo 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il  
 
[31 luglio] [266]  
   
 
31 ottobre[267]  
  di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale,  
 
di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 1/2015[268]  
  gli indirizzi per la redazione della proposta del  
 
[piano annuale] [269]  
   
 
programma annuale[270]  
   
 
con proiezione triennale[271]  
  delle attività dell'Agenzia  
 
[relativo all’anno successivo] [272]  
  .
 
  2.  La proposta di  
 
[piano annuale] [273]  
   
 
programma  
 
[annuale] [275]  
  [274]  
  definisce le attività che l’Agenzia è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.
 
  3.  La proposta di  
 
[piano] [276]  
   
 
programma[277]  
  è adottata dal direttore dell’Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell’approvazione.
 
 
[4.  La Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato d’attuazione del piano annuale delle attività dell’anno precedente.] [278]  
 
 
4.  Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.[279]  
 
 
4-bis.  Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.[280]  
[262]  
 
 
 
ARTICOLO 21-undecies 

Vigilanza e poteri sostitutivi

 
  1.  La Giunta regionale vigila sull’amministrazione dell’Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.
[281]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-duodecies 

Bilancio

 
  1.  L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
 
  2.  Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
 
  3.  Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
 
  4.  Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l’approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.
 
  5.  Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all’approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.
 
  6.  Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia, tra l’altro, i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.
 
  7.  Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
 
  8.  Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relazioni del direttore sono redatti nel rispetto degli schemi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 4 della l.r. 65/2010  .
] [282]  
 
 
 
ARTICOLO 21-duodecies 

(Bilanci e contabilità)

 
  1.  L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
 
  2.  I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.
 
  3.  Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
 
  4.  In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
 
  5.  Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
 
  6.  Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
 
  7.  Il direttore dell’Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
 
  8.  L’Agenzia provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
[283]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-terdecies 

Entrate

 
  1.  Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
   a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio;
   b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale, di cui all’articolo 21 decies;
   c) altri contributi statali e comunitari;
   d)  ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’ articolo 8 della l.r. 65/2010  ;
   e) ulteriori entrate eventuali.
] [284]  
 
 
 
ARTICOLO 21-terdecies 

Entrate

 
  1.  Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
   a)  contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 794 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
   b)  finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal programma  
 
[annuale] [286]  
  , di cui all’articolo 21 decies;
   c) altri contributi statali e comunitari;
   d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’articolo 8 della l.r. 65/2010;
   e) ulteriori entrate eventuali.
 
  2.  L’Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l’attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
 
  3.  L’Agenzia stipula con l’istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all’ articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385  (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
[285]  
 
 
 
ARTICOLO 21-terdecies 1 

Regolamento di amministrazione e contabilità

 
  1.  Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Ente.
 
  2.  Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.
 
  3.  Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma  
 
[annuale] [288]  
  , ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.
[287]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-quaterdecies 

Patrimonio

 
  1.  L’Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale.
] [289]  
 
 
 
ARTICOLO 21-quaterdecies 

Patrimonio

 
  1.  L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 ( Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro).
[290]  
 
 
 
[ARTICOLO 21-quinquiesdecies 

Personale

 
  1.  La dotazione organica dell’Agenzia è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore.
] [291]  
 
 
 
ARTICOLO 21-quinquiesdecies 

Personale

 
  1.  Al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
 
  2.  Il piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia, nell’ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.
[292]  
 
 
  ARTICOLO 22 

(Il sistema provinciale per l'impiego)

 
  1.  Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.
 
 
[2.  Le Province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine del miglioramento della qualità e della diffusione degli interventi.] [293]  
 
 
2.  Le province possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell' articolo 20 ter  , secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità. [294]  
 
  3.  Le Province hanno il compito di gestire attraverso il sistema provinciale per l'impiego, di cui fanno parte i centri per l'impiego:
   a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti relativi al collocamento, e all'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro;
   b) i servizi connessi ai compiti di gestione in materia di politiche attive del lavoro;
   c) gli interventi di prevenzione della disoccupazione;
   
[d)  le attività di orientamento di cui all' articolo 12  e le attività relative all'obbligo formativo di cui all' articolo 13  . ] [295]  
   
d)  le attività di orientamento di cui all' articolo 12  e le attività relative all'obbligo di istruzione di cui all' articolo 13  . [296]  
 
  4.  Al fine di garantire omogeneità nell'erogazione dei servizi nel territorio regionale, con il regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  , sono stabiliti le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni.
 
 
 
[ARTICOLO 22-bis 

(Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro)

 
  1.  La Giunta regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro tra domanda o offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, adotta un regolamento con il quale definisce in particolare:
   a) l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale;
   b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
   c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
   d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.
] [297]  
 
 
 
ARTICOLO 22-bis 

(Regolamento regionale in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro)

 
  1.  Con regolamento regionale, al fine di garantire l'uniformità e la semplificazione delle modalità di incontro fra domanda e offerta di lavoro nel sistema regionale dei servizi per l'impiego, sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, sono definiti in particolare:
   a)  l'attuazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda  
 
[professionale] [299]  
   
 
anagrafico – professionale[300]  
  ;
   b) i criteri e le procedure per l'accertamento dello stato di disoccupazione;
   c) gli indirizzi operativi per la verifica della conservazione, della perdita e della sospensione dello stato di disoccupazione;
   d) le modalità di assunzione dei lavoratori e gli obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.
[298]  
 
 
 
ARTICOLO 22-ter 

(Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) (c)

 
  1.  Le pubbliche amministrazioni, come individuate dall' articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),  
 
[comprese] [302]  
   
 
escluse[303]  
  le sedi centrali e gli uffici periferici di amministrazioni ed enti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale presenti sul territorio regionale, reclutano il personale per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, mediante propria selezione dei soggetti, iscritti nell'elenco anagrafico ai sensi della normativa vigente, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta ed i requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
 
  2.  Le pubbliche amministrazioni, di cui al comma 1 possono, ove non procedano autonomamente, fare richiesta di avviamento a selezione ai servizi per l'impiego territorialmente competenti secondo l'ubicazione della sede di lavoro.
 
  3.  Il regolamento di cui all' articolo 22 bis  definisce:
   a) Il contenuto e le modalità di pubblicizzazione dell'avviso di selezione, le modalità di svolgimento della prova selettiva di idoneità e di assunzione agli impieghi;
   b) Le modalità per la formazione della graduatoria e per l'ordine di precedenza per la convocazione alle prove selettive secondo i criteri del carico di famiglia, del reddito e dello stato di disoccupazione; la durata di validità della graduatoria e i motivi di decadenza dalla stessa.
[301]  
 
 
  ARTICOLO 23 

(Commissione regionale permanente tripartita)

 
  1.  Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche  
 
dell’educazione, dell’istruzione, dell’orientamento, della formazione professionale e[304]  
  del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione, è costituita una Commissione regionale permanente tripartita.
 
 
[2.  La Commissione di cui al comma 1  svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. ] [305]  
 
 
2.  La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di  
 
educazione,[307]  
  istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell’efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro,  
 
[limitatamente alle funzioni di competenza regionale,] [308]  
  nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione. [306]  
 
  3.  La Commissione di cui al comma 1  formula, altresì, proposte sui criteri e sulle modalità per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi per l'impiego.
 
  4.  La procedura per la nomina della Commissione di cui al comma 1  , la composizione e la durata in carica della stessa sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  . Fanno parte della Commissione, oltre alla rappresentanza istituzionale della Regione, i rappresentanti delle parti sociali più rappresentative a livello regionale, nel rispetto della pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, il consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196  (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell' articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 144  ) nonché, per la trattazione di argomenti relativi all'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68  (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) o comunque afferenti al collocamento dei disabili, i rappresentanti delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.
 
 
[4-bis.  In deroga all' articolo 13, comma 4, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5  (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale, non è consentita la nomina per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico. ] [309]  
 
 
4-bis.  Non si applicano alla Commissione di cui al comma 1, le seguenti disposizioni della l.r. 5/2008:
   a) articolo 1, comma 1 bis, lettera b), nella parte in cui prevede l'inammissibilità della designazione in caso di mancata indicazione di un numero pari di nominativi di entrambi i generi da parte del soggetto designante;
   b) articolo 13, commi da 2 a 5 ter.
[310]  
 
 
4-ter.  In conformità all' articolo 12 della l.r. 5/2008  , non possono essere nominati nella Commissione regionale permanente tripartita i rappresentanti designati dalle parti sociali e dalle associazioni che ricoprono in agenzie formative incarichi direzionali e di responsabilità amministrativa  
 
e gestionale[312]  
  , di certificatore di competenze e valutatore di progetti. [311]  
 
  5.  Il funzionamento della Commissione di cui al comma 1  è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa.
 
 
  ARTICOLO 24 

(Comitato di coordinamento istituzionale)

 
  1.  Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione sul territorio tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro  
 
[e le politiche formative] [313]  
   
 
 
 
dell’educazione,[315]  
  , dell'istruzione e della formazione professionale [314]  
  , è istituito un Comitato di coordinamento istituzionale.
 
  2.  Il Comitato di cui al comma 1  esprime valutazioni in merito alla qualità dei servizi resi e alla efficacia del  
 
[sistema regionale per l'impiego] [316]  
   
 
sistema regionale  
 
dell’educazione,[318]  
  dell’istruzione, della formazione e del lavoro [317]  
  , con particolare riguardo alla realizzazione dell'integrazione dei servizi.
 
  3.  Il Comitato di cui al comma 1  formula proposte sulla qualità e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi  
 
[per l'impiego] [319]  
  .
 
  4.  La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1  , la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  . La composizione deve assicurare la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione,  
 
[delle Province e degli altri enti locali] [320]  
   
 
degli enti locali,  
 
delle conferenze zonali, di cui all’articolo 6 ter[322]  
   
 
[,delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università] [323]  
  [321]  
  .
 
  5.  Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1  è definito in apposito regolamento interno, approvato dal Comitato stesso.
 
 
 
[ARTICOLO 25 

(Commissione provinciale tripartita e Comitato tecnico provinciale per il collocamento dei disabili)

 
  1.  Per lo svolgimento delle funzioni attribuite in materia di lavoro, le Province provvedono alla istituzione della Commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei centri per l'impiego.
 
  2.  La Provincia garantisce all'interno della Commissione di cui al comma 1  la presenza di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni più rappresentative, e del consigliere provinciale di parità.
 
  3.  La Provincia garantisce, per la trattazione di argomenti relativi al diritto al lavoro dei disabili, l'integrazione della Commissione di cui al comma 1  con i rappresentanti designati dalle categorie interessate.
 
  4.  La Provincia istituisce un Comitato tecnico con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
 
  5.  Il Comitato tecnico è composto dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario della Provincia.
] [324]  
 
 
 
ARTICOLO 25 

Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili

 
  1.  L’Agenzia di cui all’articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
 
  2.  I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
 
  3.  I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
[325]  
 
 
  ARTICOLO 26 

(Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

 
  1.  È istituito il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, finalizzato al sostegno delle iniziative di inserimento dei disabili nel mondo del lavoro.
 
 
[2.  La Giunta regionale, sulla base dei criteri contenuti nel Piano di indirizzo generale integrato di cui all' articolo 31  , stabilisce le modalità di gestione del Fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il Fondo di cui all' articolo 27  , approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell'attività. ] [326]  
 
 
2.  La Giunta regionale, sulla base degli interventi definiti dal DEFR per favorire l’occupazione dei disabili, stabilisce le modalità di gestione del fondo e, valutate le proposte del Comitato regionale per il fondo di cui all’articolo 27, approva il piano di ripartizione delle risorse e verifica i risultati dell’attività.[327]  
 
 
  ARTICOLO 27 

(Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili)

 
  1.  È istituito il Comitato regionale per il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, che propone alla Giunta regionale la destinazione delle risorse che costituiscono il Fondo e le modalità di verifica dei risultati.
 
  2.  La procedura per la nomina del Comitato di cui al comma 1  , la composizione e la durata in carica dello stesso sono definite dal regolamento di cui all' articolo 32, comma 5  . La composizione deve assicurare la presenza della rappresentanza istituzionale della Regione e della rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.
 
  3.  Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1  è definito in apposito regolamento interno, approvato dalla Comitato stesso.
 
 
 
 
  TITOLO III 

PROGRAMMAZIONE ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

 
  ARTICOLO 28 

(Funzioni e compiti della Regione)

 
  1.  La Regione svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e attuazione di politiche di intervento che attengono ad esigenze di carattere unitario su base regionale ed esprime i motivati pareri previsti dalle leggi vigenti.
 
 
1-bis.  La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di orientamento professionale e formazione professionale.[328]  
 
  2.  La Regione esercita funzioni di impulso e regolazione nei confronti del sistema allargato dell'offerta integrata tra istruzione, educazione, formazione; la Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, previsti dall' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione  , ne definisce gli ambiti territoriali di riferimento, i requisiti di accesso, gli standard qualitativi, le linee guida di valutazione e di certificazione degli esiti e dei risultati; con riferimento al sistema di istruzione, la Regione definisce, altresì, gli indirizzi per la programmazione della rete scolastica e il calendario scolastico.
 
 
2-bis.  La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell’ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale.[329]  
 
 
2-ter.  Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2 bis.[330]  
 
  3.  Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione sviluppa appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.
 
 
3-bis.  Tutti i dati diretti alla borsa continua nazionale del lavoro di cui all' articolo 15 del d.lgs. 276/2003  confluiscono nel sistema informativo regionale. La Regione provvede alla interconnessione del sistema regionale con la borsa continua nazionale del lavoro. [331]  
 
  4.  Nei settori disciplinati dalla presente legge, la Regione si riserva la possibilità di promuovere, finanziare e gestire interventi di carattere prototipale o di interesse e di livello regionali, nonché di sviluppare tutte le iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle proprie competenze. Tali interventi sono svolti anche tramite intese con gli organi dell'amministrazione dello Stato, con le Province e con i Comuni.
 
 
  ARTICOLO 29 

(Funzioni e compiti delle Province)

 
 
[1.  Le Province sono titolari delle funzioni in materia di orientamento e formazione professionale  
 
nell’ambito degli atti di indirizzo e programmazione regionale[333]  
  . ] [332]  
 
  2.  Le Province sono titolari delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e per le azioni di sviluppo del sistema di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, nonché del sistema di istruzione con particolare riferimento alla formulazione dei piani provinciali di organizzazione della rete scolastica.
 
 
[3.  Le funzioni relative all'obbligo formativo di cui all' articolo13  sono attribuite alle Province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego. ] [334]  
 
 
3.  Le funzioni relative all'obbligo di istruzione di cui all' articolo 13  sono attribuite alle province che le esercitano tramite l'attività dei centri per l'impiego. [335]  
 
  4.  Alle Province sono attribuite tutte le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro non espressamente riservate con la presente legge alla Regione.
 
 
[5.  Le Province garantiscono l'integrazione delle funzioni in materia di politiche del lavoro e di collocamento con quelle relative alla formazione professionale e all'istruzione.] [336]  
 
  6.  Le Province contribuiscono all'integrazione delle funzioni di cui al comma 4  con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico e territoriale, e concorrono alla definizione degli indirizzi e degli obiettivi della programmazione regionale.
 
 
[7.  Le funzioni ed i compiti attribuiti dal presente articolo alle Province possono essere attribuiti dalle stesse ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77  (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento) e della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38  (Istituzione del circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), che li esercitano, in tal caso, con le modalità previste dalla presente legge. ] [337]  
 
 
  ARTICOLO 30 

(Funzioni e compiti dei Comuni)

 
  1.  I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici.
 
 
 
[ARTICOLO 31 

(Piano di indirizzo generale integrato)

 
  1.  Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento strategico le linee emergenti nella programmazione di lungo periodo effettuata dal programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di programmazione economica e finanziaria, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 49  (Norme in materia di programmazione regionale).
 
  2.  Le politiche di intervento si conformano ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza rivolti al sistema delle autonomie locali, espressi dall' articolo 118, primo comma, della Costituzione  , ed al principio di sussidiarietà rivolto all'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, espresso dall' articolo 118, quarto comma, della Costituzione  .
 
  3.  La programmazione generale degli interventi integrati e intersettoriali viene espressa attraverso un Piano di indirizzo generale integrato a durata quinquennale, in raccordo temporale con il PRS, salvo diversi vincoli temporali di derivazione comunitaria, approvato dal Consiglio regionale. Eventuali aggiornamenti annuali del Piano sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale.
 
  4.  Il Piano di indirizzo generale integrato definisce:
   a) gli obiettivi, le priorità degli interventi e gli ambiti territoriali di riferimento;
   
a-bis)  gli interventi di cui all’ articolo 4 della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34  (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000  , alla l.r. 22/2002  ed alla l.r. 32/2002  ). [339]  
   b) le tipologie, i contenuti ed i destinatari degli interventi;
   c) le strategie e le politiche di intervento;
   d) le modalità di individuazione dei requisiti di merito e di reddito ;
   e) i criteri per la contribuzione finanziaria dei destinatari degli interventi;
   f) le entità dei benefici;
   g) le procedure di individuazione dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi e le indicazioni generali di raccordo operativo con gli stessi;
   h) l'individuazione delle misure finanziarie di sostegno ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione operativa degli interventi ed i criteri per la loro ripartizione fra gli stessi;
   i) gli strumenti di valutazione, i criteri e le modalità per le verifiche di efficienza ed efficacia del sistema;
   j) la definizione degli indicatori per il monitoraggio degli interventi;
   k) le indicazioni relative alla tipologia dei flussi informativi;
   l) le eventuali ulteriori direttive.
 
 
4-bis.  Il Piano di indirizzo generale integrato definisce inoltre per l'ambito educativo e dell'istruzione l'attuazione della strategia regionale coordinata e continuativa in materia di sicurezza stradale.[340]  
 
  5.  Il processo di formazione del Piano di indirizzo generale integrato è informato al principio del concorso istituzionale e della partecipazione sociale ai sensi dell' articolo 15 della LR 49/1999  .
 
  6.  La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, il rapporto sullo stato di avanzamento del Piano di indirizzo generale integrato circa le attività svolte e i risultati conseguiti, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di verifica e di controllo.
] [338]  
 
 
 
ARTICOLO 31 

Programmazione delle politiche regionali in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro e del diritto allo studio universitario

 
  1.  La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale, del lavoro e del diritto allo studio universitario, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del PRS di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015.
 
  2.  Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015 , individua gli interventi da realizzare, tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
 
  3.  La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR.
[341]  
 
 
 
  TITOLO IV 

DISPOSIZIONI FINALI

 
  ARTICOLO 32 

(Regolamento di esecuzione)

 
  1.  Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  
 
[la Giunta regionale] [342]  
   
 
la Regione[343]  
  , sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali e delle parti sociali, attuando le procedure di concertazione con i soggetti istituzionali e con i soggetti economici e sociali, approva un regolamento di esecuzione con il quale definisce le regole generali di funzionamento del sistema integrato disciplinato dalla presente legge, ferma restando la competenza degli enti locali, ai sensi dell' articolo 117, sesto comma, della Costituzione  , all'emanazione delle norme regolamentari attinenti alla organizzazione e svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite.
 
  2.  Il regolamento regionale definisce le norme che attengono:
   a) alla classificazione dei presìdi ed ai loro requisiti tecnico strutturali, relativamente agli standard riguardanti la localizzazione dei servizi, le caratteristiche funzionali generali, gli spazi per gli utenti, la ricettività, il dimensionamento;
   b) ai requisiti generali che assicurano i livelli di qualità delle prestazioni, riguardanti la configurazione funzionale dei sistemi, le metodologie ed i moduli operativi, il rapporto operatori/utenti, gli standard di base per l'erogazione dei servizi, la qualificazione degli operatori;
   c) alla regolazione ed al controllo del sistema al regime di accreditamento, al regime di autorizzazione, al sistema di accertamento delle competenze e di rilascio delle relative attestazioni formali, al sistema generale dei crediti formativi e di istruzione, al sistema di rendicontazione degli interventi, al sistema di vigilanza ed ai conseguenti interventi.
 
 
2-bis.  Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l’educazione, l’istruzione e la formazione.[344]  
 
 
[3.  Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario:
   a) le Aziende competenti ad effettuare gli interventi presso le sedi di decentramento universitario e le sedi di Istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
   b) le modalità di funzionamento e le competenze degli organi delle Aziende regionali per il diritto allo studio universitario, nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento delle Aziende stesse, ivi comprese le modalità e le forme per il controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carte dei servizi.
] [345]  
 
 
3.  Il regolamento regionale definisce, relativamente al diritto allo studio universitario, le modalità di funzionamento dell'Azienda, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione, le procedure di controllo degli atti dell'Azienda da parte del Collegio dei revisori nonché i criteri di organizzazione e di funzionamento dell'Azienda stessa, le linee per l'articolazione territoriale dei servizi agli studenti, ivi comprese le modalità e le forme di controllo degli utenti sulla qualità dei servizi e delle attività sulla base della carta dei servizi, i compensi degli organi dell'Azienda.[346]  
 
 
[4.  Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
   a) le norme di gestione e rendicontazione degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici;
   b) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
   1. dell'accreditamento, del monitoraggio e della verifica dell'offerta formativa;
   2. della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza;
   3. dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
   4. del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
   5. della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
   6. dello sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.
] [347]  
 
 
4.  Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:
   a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;
   b) i criteri per l’istituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa;
   c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;
   d) la verifica ed il controllo sull’attività di formazione professionale riconosciuta;
   e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:
   1) dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:
   1.1 - affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;
   1.2 - differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;
   1.3 - differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;
   1.4 - valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;
   1.5 - semplificazione delle procedure;
   1.6 - conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;
   1.7 - possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;
   1.8 - adeguata formazione delle figure di presidio.
   
[2) della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali;] [349]  
   
2) dell’individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali indicando:[350]  
   2.1 – i requisiti del personale che realizza tali servizi;
   2.2 – i casi e le modalità con le quali la Regione può organizzare specifiche sessioni di esame.
   3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;
   4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;
   5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;
   6) dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;
   7) delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata.
[348]  
 
 
4-bis.  Relativamente ai tirocini non curriculari il regolamento definisce:
   a) gli obblighi del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
   b) l’importo minimo del rimborso spese a titolo forfetario;
   
b-bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati;[352]  
   c) le caratteristiche e i compiti del tutore;
   d) i contenuti della convenzione e del progetto formativo;
   
[e)  il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti svantaggiati di cui alla l. 381/1991  e dei disabili di cui alla l. 68/1999  non sono computati a tal fine; ] [353]  
   
e)  il numero massimo dei tirocini attivabili dai soggetti ospitanti, fermo restando che i tirocini attivati nei confronti dei soggetti  
 
[di cui all’articolo 17-ter, comma 8,] [355]  
   
 
di cui all’articolo 17 bis, comma 5,[356]  
  non sono computati a tal fine; [354]  
   f) le condizioni e le modalità per la registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino;
   
[g) le modalità di informazione e controllo di cui all’articolo 17 ter, comma 11.] [357]  
   
g) le modalità di informazione, monitoraggio e controllo di cui all’articolo 17 quater 1, comma 1;[358]  
   
g-bis) le ipotesi di violazioni sanabili e non sanabili.[359]  
[351]  
 
 
[5.  Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina :
   a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
   b)  la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23  , del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 24  e del Comitato regionale per il Fondo per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27  ;
   c) i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale.
] [360]  
 
 
5.  Relativamente al sistema regionale per l'impiego ed alle politiche del lavoro, il regolamento regionale disciplina:
   a) le tipologie dei servizi per l'impiego, gli standard minimi di efficienza dei servizi e la qualità delle prestazioni;
   b)  la procedura per la nomina, la composizione e la durata in carica della Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23  , del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all' articolo 24  e del Comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili di cui all' articolo 27  ;
   c)  i criteri per l'individuazione delle organizzazioni  
 
[sindacali dei datori di lavoro,] [362]  
   
 
rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali[363]  
  dei lavoratori e delle associazioni dei disabili più rappresentative a livello regionale;
   d)  le procedure, le garanzie a tutela dei lavoratori svantaggiati per la stipula delle convenzioni di cui all' articolo 21 bis, comma 2  , con particolare riferimento al valore minimo del coefficiente di calcolo che può essere adottato dalle stesse;
   e)  i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni, di cui all' articolo 21 bis, comma 1  , con particolare riferimento agli standard minimi degli interventi formativi che devono essere erogati ed ai requisiti professionali dei tutori aziendali;
   f) i requisiti, le procedure ed i criteri per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati che intendono svolgere servizi al lavoro, con particolare riferimento alle capacità gestionali e logistiche, alle competenze professionali, alla situazione economica, alle esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
   g) l'articolazione e la tenuta dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati, i requisiti per l'iscrizione, la durata, la sospensione e la revoca dell'accreditamento, gli strumenti di misurazione dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati e le misure di raccordo con il sistema formativo;
   h) le modalità per la concessione a soggetti pubblici e privati dell'autorizzazione a svolgere nel territorio regionale l'attività di intermediazione, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale.
[361]  
 
 
[5-bis.  Il regolamento regionale disciplina i profili formativi e le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa esterna del contratto di apprendistato.] [364]  
 
 
[5-bis.  Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
   a)  per l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, i profili formativi secondo quanto previsto dall’ articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167  (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell' articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247  );
   b)  per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell’articolo 4, commi 3 e 4, del d.lgs. 167/2011  ;
   c)  per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall’ articolo 5, comma 2, del d.lgs. 167/2011  .
] [365]  
 
 
[5-bis.  Relativamente all’apprendistato, il regolamento regionale disciplina:
   a)  per l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le modalità di realizzazione dell’offerta formativa, secondo quanto previsto dall' articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81  (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183  );
   b)  per l'apprendistato professionalizzante, le modalità organizzative e di erogazione dell'attività formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015  ;
   c)  per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per i profili che attengono alla formazione, secondo le modalità previste dall' articolo 45, comma 4, del d.lgs. 81/2015  .
] [366]  
 
 
5-bis.  Relativamente all’apprendistato professionalizzante, il regolamento regionale definisce le modalità organizzative e di erogazione dell'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, a norma dell'articolo 44, commi 3 e 4, del d.lgs. 81/2015  . [367]  
 
 
  ARTICOLO 33 

(Decorrenza e abrogazioni)

 
  1.  Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 32  , sono abrogate le seguenti disposizioni e leggi:
   a)  
legge regionale 19 giugno 1981, n. 53  (Interventi per il diritto allo studio);
   b)  
legge regionale 17 luglio 1989, n. 45  (Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale);
   c)  
legge regionale 23 giugno 1993, n. 41  (Modifica della legge regionale n. 53 del 1981  : Interventi per il diritto allo studio);
   d)  
legge regionale 31 agosto 1994, n. 70  (Nuova disciplina in materia di formazione professionale);
   e)  
legge regionale 25 gennaio 1996, n. 6  (Disciplina transitoria della promozione e gestione degli interventi di educazione permanente);
   f)  
legge regionale 31 luglio 1996, n. 61  ( Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70  "Nuova disciplina in materia di formazione professionale". Modifica);
   g)  
legge regionale 29 ottobre 1997, n. 78  ( Legge regionale 31 agosto 1994, n. 70  "Nuova disciplina in materia di formazione professionale" e legge regionale 17 luglio 1989, n. 45  "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale". Modifiche);
   h)  
legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego);
   i)  
articolo 14 della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 74  (Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario);
   j)  
articoli da 16 a 32 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85  (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  );
   k)  
legge regionale 14 aprile 1999, n. 22  (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti);
   l)  
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 7  (Disciplina del diritto allo studio universitario);
   m)  
legge regionale 3 febbraio 2000, n. 12  ( Legge regionale 52/1998  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Modifiche ed integrazioni);
   n)  
articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 3  (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003);
   o)  
legge regionale 4 luglio 2001, n. 29  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego". Soppressione dell'Ente Toscana Lavoro);
   p)  
legge regionale 14 novembre 2001, n. 56  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego");
   q)  
legge regionale 21 dicembre 2001, n. 62  (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1998, n. 52  "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego").
 
  2.  Gli interventi che fanno riferimento a leggi regionali abrogate dalla presente legge si attuano, ove compatibili, secondo le modalità in essa previste.
 
  3.  Sono fatte salve tutte le obbligazioni assunte sulla base delle norme abrogate.
 
 
 
[ARTICOLO 34 

(Disposizione finale in materia di formazione professionale)

 
  1.  L'esercizio diretto da parte delle Province degli interventi di formazione professionale è consentito fino al 31 dicembre 2002.
] [368]  
 
 
  ARTICOLO 35 

(Norma finanziaria)

 
  1.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte, a partire dall'esercizio 2003, con gli stanziamenti stabiliti ogni anno con legge di bilancio nelle apposite unità previsionali di base (UPB) di cui al bilancio pluriennale di previsione 2002-2004:
   611 (Sistema formativo professionale - spese correnti);
   612 (Lavoro - spese correnti);
   613 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese correnti);
   614 (Sistema dell'educazione e dell'istruzione - spese di investimento);
   615 (Attuazione programma fondo sociale europeo - spese correnti);
   616 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese correnti);
   617 (Completamento regolamenti UE 2052/88 e 2081/93 - spese di investimento);
   618 (Sistema formativo professionale - spese di investimento).
 
 
1-bis.  All’onere di spesa di cui all’ articolo 9, comma 4 bis  , si fa fronte per euro 10.575.000,00 con gli stanziamenti dell’UPB 613 “Sistema dell’educazione e dell’istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014. [369]  
 
 
1-ter.  Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.[370]  
 
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

Firenze, 26 luglio 2002

Martini

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24-7-2002.
 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 22/02/2005 al 29/01/2016

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo, 1Comma, 1Lettera, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma5, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma3, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[17] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 13/02/2013

[18] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[21] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 12/11/2009 al 13/02/2013

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[23] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[26] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[27] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 13/01/2005 al 05/11/2014

[28] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 13/01/2005 al 05/11/2014

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[32] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5.  In vigore dal 13/01/2005

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 70.  In vigore dal 13/08/2020

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 70.  In vigore dal 13/08/2020

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[37] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[38] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[40] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo46, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo46, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[42] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[44] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[45] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[46] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, comma3, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[47] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[48] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo55, comma1, legge 24 dicembre 2013, n. 77.  In vigore dal 01/01/2014

[49] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[50] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[51] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[52] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[53] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[54] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 29 settembre 2003, n. 53. In vigore dal 20/08/2002 al 08/10/2003

[55] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 29 settembre 2003, n. 53.  In vigore dal 09/10/2003

[56] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 34, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[57] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 34, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[58] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 34, comma 2 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[59] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 34, comma 3 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[60] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[61] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[62] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[63] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[64] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[65] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51.  In vigore dal 10/07/2020

[66] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[67] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, letteraa, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[68] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[69] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39. In vigore dal 20/08/2002 al 15/08/2012

[70] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[71] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[72] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[73] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[74] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[75] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[76] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma2, legge Regione Toscana 20 luglio 2012, n. 39.  In vigore dal 16/08/2012

[77] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[78] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[79] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[80] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, letterab, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[81] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 2 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[82] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[83] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[84] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[85] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[86] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo33, comma1, letterac, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[87] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma2, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[88] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 24, comma 1 della legge Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62.  In vigore dal 29/11/2008

[89] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[90] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[91] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[92] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 2 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[93] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 3 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[94] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 3 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[95] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 4 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[96] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 4 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[97] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 5 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[98] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[99] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 25, comma 1 della legge Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62.  In vigore dal 29/11/2008

[100] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[101] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[102] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 16, comma 2 della legge Regione Toscana 2 aprile 2009, n. 16.  In vigore dal 07/04/2009

[103] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 12/11/2009 al 05/11/2014

[104] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[105] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[106] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[107] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[108] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[109] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[110] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[111] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[112] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[113] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[114] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[115] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[116] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 20 giugno 2017, n. 27. In vigore dal 09/02/2017 al 12/07/2017

[117] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 20 giugno 2017, n. 27.  In vigore dal 13/07/2017

[118] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[119] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[120] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[121] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[122] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[123] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[124] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[125] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[126] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[127] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[128] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[129] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma3, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[130] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[131] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo47, comma2, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[132] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma4, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[133] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[134] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[135] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo47, comma3, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 30/01/2016 al 25/01/2019

[136] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma4, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[137] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma5, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma5, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 30/01/2016 al 29/07/2020

[138] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[139] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[140] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[141] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[142] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[143] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[144] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[145] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[146] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[147] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[148] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[149] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 35, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[150] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 35, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 31/07/2007 al 05/11/2014

[151] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[152] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[153] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[154] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[155] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[156] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[157] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 36, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[158] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 36, comma 2 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 20/08/2002 al 30/07/2007

[159] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 36, comma 2 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[160] - Modificato da: .  In vigore dal 06/11/2014

[161] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo48, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[162] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo48, comma1, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[163] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[164] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 02/02/2012 al 24/04/2018

[165] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[166] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[167] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[168] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[169] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[170] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma3, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[171] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma4, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[172] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma4, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[173] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 02/02/2012 al 24/04/2018

[174] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[175] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 13/02/2013

[176] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[177] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[178] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[179] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo49, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[180] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo49, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[181] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[182] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[183] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[184] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 02/02/2012 al 24/04/2018

[185] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[186] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[187] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[188] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[189] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 02/02/2012 al 29/07/2020

[190] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 24/04/2018

[191] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[192] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[193] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[194] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[195] - Modificato da: .  In vigore dal 02/02/2012

[196] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 118, comma 1 della legge Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65. In vigore dal 20/08/2002 al 31/12/2010

[197] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 118, comma 1 della legge Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65.  In vigore dal 01/01/2011

[198] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo50, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3. In vigore dal 20/08/2002 al 25/01/2019

[199] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo50, legge Regione Toscana 7 gennaio 2019, n. 3.  In vigore dal 26/01/2019

[200] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 22/02/2005 al 08/02/2017

[201] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16.  In vigore dal 10/05/2012

[202] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[203] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 3, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16. In vigore dal 22/02/2005 al 09/05/2012

[204] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[205] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. In vigore dal 20/08/2002 al 21/02/2005

[206] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[207] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[208] - Modificato da: .  In vigore dal 22/02/2005

[209] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[210] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[211] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[212] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 16, comma 3 della legge Regione Toscana 2 aprile 2009, n. 16.  In vigore dal 07/04/2009

[213] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 2 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[214] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 26-bis, comma 1 della legge Regione Toscana 27 dicembre 2005, n. 70. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo20, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 24/08/2006 al 05/11/2014

[215] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[216] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 02/02/2012 al 13/02/2013

[217] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[218] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo20, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[219] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 7, comma 3 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[220] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[221] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[222] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[223] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[224] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[225] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge Regione Toscana 12 luglio 2019, n. 43.  In vigore dal 25/07/2019

[226] - Modificato da: .  In vigore dal 22/02/2005

[227] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[228] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[229] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[230] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[231] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo21, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[232] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[233] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[234] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[235] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[236] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[237] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo22, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[238] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[239] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[240] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo2, legge Regione Toscana 12 luglio 2019, n. 43. In vigore dal 20/08/2002 al 24/07/2019

[241] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo23, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[242] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo25, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[243] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo24, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[244] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[245] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[246] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[247] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letteraa, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[248] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo26, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[249] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[250] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[251] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[252] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[253] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letterab, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 08/06/2018 al 09/07/2020

[254] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma3, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[255] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma4, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[256] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[257] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo9, comma6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[258] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo27, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[259] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[260] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[261] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letterac, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[262] - Modificato da: .  In vigore dal 06/11/2014

[263] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[264] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[265] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma3, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 08/06/2018 al 09/07/2020

[266] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[267] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[268] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo16, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[269] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[270] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma2, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[271] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo37, comma1, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51.  In vigore dal 10/07/2020

[272] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma2, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[273] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma3, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[274] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma3, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[275] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo37, comma2, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 08/06/2018 al 09/07/2020

[276] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma4, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[277] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma4, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[278] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[279] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma5, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[280] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo12, comma6, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[281] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo29, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[282] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo30, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[283] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[284] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo31, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[285] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[286] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letterad, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[287] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo15, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[288] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma1, letteraf, legge Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51. In vigore dal 20/08/2002 al 09/07/2020

[289] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo32, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[290] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[291] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo33, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo17, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 06/11/2014 al 07/06/2018

[292] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[293] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. In vigore dal 20/08/2002 al 21/02/2005

[294] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 9, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[295] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[296] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 5, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[297] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 24 dicembre 2003, n. 65. In vigore dal 14/03/2003 al 07/01/2004

[298] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 24 dicembre 2003, n. 65.  In vigore dal 08/01/2004

[299] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo34, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[300] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo34, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[301] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 2, comma 1 della legge Regione Toscana 4 agosto 2003, n. 42.  In vigore dal 14/03/2003

[302] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 37, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40. In vigore dal 14/03/2003 al 30/07/2007

[303] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 37, comma 1 della legge Regione Toscana 27 luglio 2007, n. 40.  In vigore dal 31/07/2007

[304] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[305] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo35, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[306] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[307] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo9, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[308] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[309] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 2 maggio 2011, n. 15. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 05/05/2011 al 08/02/2017

[310] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 1, comma 1 della legge Regione Toscana 2 maggio 2011, n. 15. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[311] - Modificato da: .  In vigore dal 05/05/2011

[312] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[313] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[314] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[315] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[316] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[317] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[318] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[319] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma3, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[320] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo36, comma4, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[321] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo36, comma4, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[322] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma3, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[323] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo10, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 06/11/2014 al 29/07/2020

[324] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28. In vigore dal 20/08/2002 al 07/06/2018

[325] - Sostituzione (testo inserito) da: legge Regione Toscana 8 giugno 2018, n. 28.  In vigore dal 08/06/2018

[326] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo17, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[327] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo17, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[328] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2.  In vigore dal 30/01/2016

[329] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma1, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[330] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo10, comma2, legge Regione Toscana 11 novembre 2022, n. 38.  In vigore dal 19/11/2022

[331] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20.  In vigore dal 22/02/2005

[332] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[333] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo37, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[334] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63. In vigore dal 20/08/2002 al 11/11/2009

[335] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 6, comma 1 della legge Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63.  In vigore dal 12/11/2009

[336] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[337] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo12, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 29/01/2016

[338] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo18, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 02/04/2017

[339] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, comma1, legge Regione Toscana 4 luglio 2013, n. 34.  In vigore dal 27/07/2013

[340] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 8, comma 1 della legge Regione Toscana 11 maggio 2011, n. 19.  In vigore dal 04/06/2011

[341] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo18, comma1, legge Regione Toscana 31 marzo 2017, n. 15.  In vigore dal 03/04/2017

[342] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5. In vigore dal 20/08/2002 al 12/01/2005

[343] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 4, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 5.  In vigore dal 13/01/2005

[344] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[345] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26. In vigore dal 20/08/2002 al 23/05/2008

[346] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 10, comma 1 della legge Regione Toscana 19 maggio 2008, n. 26.  In vigore dal 24/05/2008

[347] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo38, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[348] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 11, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma2, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[349] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo11, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64. In vigore dal 20/08/2002 al 29/07/2020

[350] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo11, legge Regione Toscana 21 luglio 2020, n. 64.  In vigore dal 30/07/2020

[351] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 27 gennaio 2012, n. 3.  In vigore dal 02/02/2012

[352] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo38, comma3, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59.  In vigore dal 06/11/2014

[353] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2. In vigore dal 20/08/2002 al 13/02/2013

[354] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 23 gennaio 2013, n. 2.  In vigore dal 14/02/2013

[355] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 24/04/2018

[356] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma1, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[357] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo7, comma2, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15. In vigore dal 20/08/2002 al 24/04/2018

[358] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma2, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[359] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo7, comma3, legge Regione Toscana 16 aprile 2018, n. 15.  In vigore dal 25/04/2018

[360] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 11, comma 1 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. In vigore dal 20/08/2002 al 21/02/2005

[361] - Modificato da: .  In vigore dal 22/02/2005

[362] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 20/08/2002 al 08/02/2017

[363] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma1, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[364] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 11, comma 2 della legge Regione Toscana 1 febbraio 2005, n. 20. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16. In vigore dal 22/02/2005 al 09/05/2012

[365] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo3, comma1, legge Regione Toscana 7 maggio 2012, n. 16. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. In vigore dal 10/05/2012 al 29/01/2016

[366] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo13, comma1, legge Regione Toscana 25 gennaio 2016, n. 2. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1. In vigore dal 30/01/2016 al 08/02/2017

[367] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo5, comma2, legge Regione Toscana 3 febbraio 2017, n. 1.  In vigore dal 09/02/2017

[368] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo39, comma1, legge Regione Toscana 14 ottobre 2014, n. 59. In vigore dal 20/08/2002 al 05/11/2014

[369] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo35, comma1, legge 24 dicembre 2013, n. 77.  In vigore dal 01/01/2014

[370] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo56, comma2, legge 24 dicembre 2013, n. 77.  In vigore dal 01/01/2014

 

Note della redazione

(a) - 

La Corte Costituzionale con sentenza 2 novembre 2010, n. 309, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(b) - 

La Corte Costituzionale con sentenza 2 novembre 2010, n. 309, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(c) - 

La Corte Costituzionale con sentenza 12 gennaio 2005, n. 26, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' articolo 2 della legge regionale 4 agosto 2003, n. 42  (introduttivo del presente articolo) nella parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dall'art. 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esistenti nel territorio regionale.