Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
Legge 10 aprile 1981, n. 158
  Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 92 , 133 e 143 della organizzazione internazionale del lavoro.  
  Pubblicato in GU, n. 116 del 29/04/1981
  Vigente al 13/07/2020 


  Vigente dal: 14/05/1981
  urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158

la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

il Presidente della Repubblica promulga

la seguente legge:


   
  Articolo 1    
  1.  Il presidente della repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni internazionali del lavoro:
   n.92 , concernente l'alloggio dell'equipaggio a bordo, adottata a ginevra il 18 giugno 1949;
   n. 133 , concernente l'alloggio dello equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari) adottato a ginevra il 30 ottobre 1970;
   n. 143 , concernente le migrazioni in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, adottata a ginevra il 24 giugno 1975.
 
 
  Articolo 2    
  1.  Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità, rispettivamente, all'articolo 21 della convenzione n. 92, all'articolo 15 della convenzione n. 133 ed all'articolo 18 della convenzione n. 143.
 
 
  Articolo 3    
  1.  Il governo della repubblica è delegato ad emanare, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro degli affari esteri, il ministro di grazia e giustizia, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il ministro della marina mercantile ed entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria,secondo i principi direttivi contenuti nelle convenzioni nn. 92, 133 e 143, di cui all' articolo 1  della presente legge, per stabilire le norme necessarie ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni stesse.
 

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
 

Data a Roma, addì 10 aprile 1981

Pertini

Forlani

Colombo

Foschi

Sarti

Pandolfi

Campagna

Visto, il guardasigilli: Sarti



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

 

Convention ( n. 92 ) concernant le logement de l'equipage a bord (revisee en 1949) Omissis

 
- Allegato 2   -

Convenzione 18 agosto 1949
  Traduzione non ufficiale convenzione ( n. 92 ) concernente gli alloggi dell'equipaggio a bordo (riveduta nel 1949)  

La conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a ginevra dal consiglio di amministrazione dello ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi l'8 giugno 1949, per la sua trentaduesima sessione,

avendo deciso di adottare varie proposte relative alla parziale revisione della convenzione sugli alloggi degli equipaggi del 1946 , adottata dalla conferenza nel corso della sua ventottesima sessione, tema che figura al punto dodici dell'ordine del giorno della sessione, considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

ha adottato, oggi, diciotto giugno millenovecentoquarantanove, la convenzione che segue, che sarà denominata convenzione sugli alloggi degli equipaggi (riveduta), 1949:

   
  Parte I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1   
  1.  La presente convenzione si applica a qualsiasi nave per la navigazione marittima a propulsione meccanica, di proprietà pubblica o privata, adibita, a fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri e registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione.
 
  2.  La legge nazionale definirà i casi in cui una nave è da ritenersi adibita alla navigazione marittima ai fini dell'applicazione della presente convenzione.
 
  3.  La presente convenzione non si applica:
   a) alle navi con stazza inferiore alle cinquecento tonnellate;
   b) alle navi il cui principale mezzo di propulsione è costituito da vele, anche se dotate di un motore ausiliare;
   c) alle navi adibite alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
   d) ai rimorchiatori.
 
  4.  La presente convenzione si applicherà, tuttavia, per quanto ragionevole e fattibile:
   a) alle navi dalle 200 alle 500 tonnellate di stazza;
   b) agli alloggi del personale adibito al normale lavoro di bordo su navi baleniere o navi destinate ad analoghe operazioni.
 
  5.  Inoltre, si potrà derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui alla parte iii della presente convenzione e per qualsiasi nave, qualora, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni dei marittimi, riconosciute talibona fide, la competente autorità ritenga che le modalità di deroga comportino vantaggi tali da creare condizioni complessivamente non meno favorevoli di quelle provenienti dalla piena applicazione della convenzione. dati dettagliati su qualsiasi deroga di questo tipo dovranno essere trasmessi dal membro al direttore generale dello ufficio internazionale del lavoro, che ne informerà i membri della organizzazione internazionale del lavoro.
 
 
  Art. 2 

 
  1.  In vista dell'applicazione della presente convenzione:
   a) per "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione cui la convenzione si applica;
   b) per "tonnellaggio" si intendono le tonnellate di stazza lorda;
   c) per "nave passeggeri" si intende qualsiasi nave dotata di certificato di sicurezza valido rilasciato conformemente alle vigenti disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana per mare, o di certificato per il trasporto passeggeri;
   d) per "ufficiale" si intende chiunque, ad esclusione del comandante, ricopra il rango di ufficiale in base alla legge nazionale o, in suo difetto, in base ai contratti collettivi o alla consuetudine;
   e) per "personale subalterno" si intendono i membri dell'equipaggio ad eccezione degli ufficiali;
   f) per "membro del personale di maestranza" si intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità, e che venga considerato tale dalla legge nazionale o, in suo difetto, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
   g) per "alloggi dell'equipaggio" si intendono le cuccette, le mense, gli impianti sanitari, le infermerie ed i luoghi di ricreazione previsti per l'equipaggio;
   h) per "prescritto" si intende prescritto dalla legge nazionale o dalla competente autorità;
   i) per "approvato", si intende approvato dalla competente autorità;
   l) per "nuova immatricolazione", si intende una nuova immatricolazione in occasione del cambiamento congiunto di bandiera e di proprietà di una nave.
 
 
  Art. 3 

 
  1.  Ogni membro per il quale vige la presente convenzione si impegna a mantenere in vigore una legge atta ad assicurare l'applicazione delle disposizioni di cui alle parti ii, iii e iv della presente convenzione.
 
  2.  Detta legge:
   a) farà obbligo alla competente autorità di notificare le disposizioni adottate a tutti gli interessati;
   b) specificherà le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
   c) prescriverà adeguate sanzioni per qualsiasi infrazione;
   d) dovrà prevedere la istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione in grado di garantire l'effettivo rispetto delle disposizioni adottate;
   e) farà obbligo alla competente autorità di consultare le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori nonché quelle dei marittimi riconosciute tali bona fide, onde elaborare regolamenti e collaborare per quanto possibile con le parti interessate per l'applicazione di essi.
 
 
 
  Parte II 

Accertamento dei progetti e verifica degli alloggi dell'equipaggio

 
  Art. 4 

 
  1.  1 . Prima dell'inizio della costruzione di una nave, il progetto di quest'ultima indicante, in base alla scala prescritta, la dislocazione nonché le disposizioni generali concernenti gli alloggi dell'equipaggio, dovrà esser sottoposto all'approvazione della competente autorità.
 
  2.  Prima che inizi la costruzione degli alloggi dell'equipaggio, ovvero la modifica o la ricostruzione di detti alloggi a bordo di una nave già esistente, il progetto dettagliato di questi alloggi, unitamente a tutti i dati utili, dovrà essere sottoposto all'approvazione della competente autorità; tale progetto dovrà specificare, su scala prescritta e nei termini prescritti, la destinazione di ogni locale, la disposizione dell'arredo e di altri impianti, la natura e la dislocazione dei dispositivi di ventilazione, illuminazione e riscaldamento nonché degli impianti sanitari. nondimeno, in casi di emergenza o in caso di modifiche o ricostruzioni provvisorie eseguite fuori del paese di immatricolazione, basterà, ai fini del presente articolo, che i progetti siano successivamente sottoposti all'approvazione della competente autorità.
 
 
  Art. 5 

 
  1.  La competente autorità sarà tenuta ad ispezionare ciascuna nave e ad assicurarsi che gli alloggi dell'equipaggio siano conformi alle misure imposte da leggi e regolamenti, ogni qualvolta:
   a) si procederà alla prima immatricolazione o ad una nuova immatricolazione di una nave;
   b) gli alloggi dell'equipaggio saranno stati consistentemente modificati o ricostruiti;
   c) una organizzazione dei marittimi, riconosciuta tale bona fide e rappresentante tutto o parte dell'equipaggio, ovvero un numero prescritto o una prescritta percentuale dei membri dell'equipaggio, avrà denunziato alla competente autorità, nei termini prescritti e prontamente onde evitare ritardi alla nave, che gli alloggi dell'equipaggio non sono conformi alle disposizioni contemplate dalla convenzione.
 
 
 
  Parte III 

Misure prescritte relative agli alloggi dello equipaggio

 
  Art. 6 

 
  1.  La dislocazione, i mezzi di accesso, la costruzione nonché la disposizione degli alloggi dell'equipaggio rispetto alle altre parti della nave dovranno essere tali da garantire una adeguata sicurezza e protezione contro le intemperie ed il mare, ed un adeguato isolamento contro il caldo, il freddo, l'eccessivo rumore, gli odori o le emanazioni provenienti da altre parti della nave stessa.
 
  2.  Sarà vietato qualsiasi passaggio diretto che colleghi la zona notte ai compartimenti adibiti al carico, alla sala macchine o ai locali caldaie, alle cucine, alla lampisteria, ai depositi vernici, ai depositi di coperta e di macchinari ed altri depositi in genere, agli stenditoi, e ai locali adibiti ai servizi igienici comuni. i tramezzi che separano questi locali dai locali adibiti alla zona notte, come pure le paratie esterne della zona notte, dovranno essere opportunamente costruiti in acciaio o altro materiale approvato, ed essere impermeabili all'acqua ed ai gas.
 
  3.  Le pareti esterne della zona notte e delle mense dovranno essere opportunamente isolate termicamente. l'incassatura delle macchine come pure le paratie delimitanti le cucine e gli altri locali sprigionanti calore dovranno essere opportunamente isolate nella misura in cui il calore che emanano può disturbare i locali e i corridoi adiacenti. disposizioni dovranno pure essere prese per la realizzazione di un sistema protettivo contro il calore emanato dalle condutture di vapore e di acqua calda.
 
  4.  I tramezzi interni dovranno essere costruiti in un materiale approvato, non attaccabile dai parassiti.
 
  5.  La zona notte, le mense, i locali di svago ed i corridoi siti all'interno degli alloggi dell'equipaggio dovranno essere opportunamente isolati onde evitare condensazioni o eccessivo calore.
 
  6.  Le tubature di vapore e di scarico degli argani e di altri impianti ausiliari analoghi non dovranno passare attraverso gli alloggi dell'equipaggio né, ove tecnicamente possibile, attraverso i corridoi che ad essi conducano. qualora ciò non fosse realizzabile, le tubature dovranno essere opportunamente isolate e incassate.
 
  7.  I quadrati o il serrettame interno dovranno essere di un materiale la cui superficie consenta una facile pulizia. sarà vietato l'impiego di tavolato scanalato o altro tavolato suscettibile di accogliere parassiti.
 
  8.  La competente autorità dovrà decidere in che modo dovranno essere adottate disposizioni atte a prevenire gli incendi o a ritardarne la propagazione nella costruzione degli alloggi.
 
  9.  Le pareti ed i soffitti delle cabine e delle mense dovranno poter essere mantenuti facilmente puliti e, se verniciati, dovranno essere di colore chiaro; sarà vietato l'impiego di intonaci a calce.
 
  10.  La tinteggiatura delle pareti interne dovrà essere rifatta o ripresa ogni qualvolta necessario.
 
  11.  I materiali e le tecniche usati per i rivestimenti di coperta dei locali adibiti ad alloggio dell'equipaggio dovranno essere del tipo approvato; tali rivestimenti dovranno essere refrattari all'umidità e la loro manutenzione dovrà essere facile.
 
  12.  Qualora i rivestimenti di coperta siano di materiale composito, le giunture con le pareti dovranno essere arrotondate onde evitare fenditure.
 
  13.  Dispositivi adeguati dovranno essere previsti per lo scolo delle acque.
 
 
  Art. 7 

 
  1.  La zona notte e le mense dovranno essere opportunamente ventilate.
 
  2.  Il sistema di ventilazione dovrà essere regolabile per mantenere l'aria in condizioni soddisfacenti e per garantire una circolazione adeguata con qualsiasi tempo e clima.
 
  3.  Le navi adibite regolarmente alla navigazione ai tropici o nel golfo persico dovranno essere dotate di impianti meccanici di ventilazione e di ventilatori elettrici, affinché, a seconda del luogo, si abbia ricorso a uno di questi mezzi per assicurare una giusta ventilazione.
 
  4.  Le navi adibite alla navigazione fuori dei tropici dovranno essere dotate o di un sistema di ventilazione meccanico, o di ventilatori elettrici. la competente autorità potrà esentare da tale obbligo le navi che normalmente traversano le acque fredde degli emisferi nord o sud.
 
  5.  La forza motrice necessaria al funzionamento dei sistemi di ventilazione previsti ai paragrafi 3  e 4  dovrà essere disponibile, se possibile, per tutta la durata del tempo in cui l'equipaggio si trova a bordo della nave o vi lavora, e ogni qualvolta le circostanze lo esigano.
 
 
  Art. 8 

 
  1.  Eccezion fatta per le navi esclusivamente adibite ai viaggi ai tropici o nel golfo persico, un'adeguato impianto di riscaldamento dovrà essere previsto a bordo delle navi per gli alloggi dell'equipaggio.
 
  2.  L'impianto di riscaldamento dovrà funzionare quanto necessario allorchè l'equipaggio vive o lavora a bordo, e nella misura in cui le circostanze lo esigano.
 
  3.  A bordo di qualsiasi nave per la quale è obbligatorio l'impianto di riscaldamento, questo potrà funzionare a vapore, ad acqua calda, ad aria calda o ad elettricità.
 
  4.  A bordo di qualsiasi nave ove il riscaldamento è assicurato da una stufa, disposizioni dovranno esser prese perché questa sia di dimensioni adeguate, opportunamente installata e protetta e perché l'aria non risulti viziata.
 
  5.  L'impianto di riscaldamento dovrà essere in grado di mantenere negli alloggi dell'equipaggio una temperatura soddisfacente per le normali condizioni di tempo e di clima che la nave è suscettibile di incontrare nel corso della navigazione; la competente autorità sarà tenuta a prescrivere le condizioni cui attenersi.
 
  6.  I radiatori ed altri impianti di riscaldamento dovranno essere installati in modo da evitare qualsiasi pericolo di incendio e da non costituire una fonte di pericolo o di disturbo per gli occupanti i locali. se necessario, dovranno esser dotati di uno schermo protettivo.
 
 
  Art. 9 

 
  1.  Fatte salve le deroghe speciali eventualmente accordate alle navi passeggeri, la zona notte e le mense dovranno essere rischiarate dalla luce naturale ed essere inoltre dotate di un impianto di illuminazione artificiale.
 
  2.  Tutti i locali riservati all'equipaggio dovranno essere convenientemente illuminati. l'illuminazione naturale nei locali di abitazione dovrà permettere ad una persona con vista normale di leggere, con tempo chiaro e in pieno giorno, un giornale stampato ordinario in ogni punto dello spazio a disposizione per circolare. un sistema di illuminazione artificiale che dia lo stesso risultato verrà installato allorchè sarà impossibile ottenere una conveniente illuminazione naturale.
 
  3.  Ogni nave sarà fornita di una installazione che permetta di illuminare elettricamente lo alloggio dello equipaggio. se a bordo non esistono due fonti indipendenti di produzione di elettricità, un sistema supplementare di illuminazione di soccorso sarà previsto per mezzo di lampade o di apparecchi di illuminazione di modello appropriato.
 
  4.  L'illuminazione artificiale sarà disposta in modo che gli occupanti del posto ne beneficino al massimo.
 
  5.  Nella zona notte, ogni cuccetta sarà fornita di una lampada elettrica da comodino.
 
 
  Art. 10 

 
  1.  La zona notte sarà situata al di sopra della linea di carico, nel mezzo o nella parte posteriore della nave.
 
  2.  In casi eccezionali, la competente autorità potrà autorizzare la dislocazione della zona notte nella zona prodiera della nave - in nessun caso tuttavia oltre la paratia d'attracco - qualora nessun'altra dislocazione risulti soddisfacente o pratica per via del tipo di nave, delle sue dimensioni o del servizio cui è adibita.
 
  3.  Purchè adeguate disposizioni siano prese per l'illuminazione e la ventilazione, la competente autorità potrà permettere che la zona notte risulti al di sotto della linea di caricamento sulle navi passeggeri, ma mai in alcun caso immediatamente al di sotto dei corridoi di servizio.
 
  4.  La superficie per occupante della zona notte destinata al personale subalterno non dovrà essere inferiore a:
   a) 1,85 metri quadri (ovvero 20 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate;
   b) 2,35 metri quadri (o 25 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 800 tonnellate, ma con stazza inferiore alle 3.000 tonnellate;
   c) 2,78 metri quadri (o 30 piedi quadri) a bordo delle navi con stazza pari o oltre le 3.000 tonnellate. tuttavia, a bordo delle navi passeggeri ove più di quattro membri del personale subalterno alloggiano in una stessa cabina, la superficie minima per occupante potrà essere pari a 2,22 metri quadri (24 piedi quadri).
 
  5.  Per le navi su cui prestano servizio varie categorie di personale subalterno e che richiedano l'imbarco di un effettivo nettamente maggiore rispetto a quello solitamente impiegato, la competente autorità potrà, per questo personale, ridurre la superficie obbligatoria della zona notte per occupante, purchè tuttavia:
   a) la superficie complessiva della zona notte destinata a queste categorie di lavoratori non sia inferiore a quella ad esse attribuita se l'effettivo non fosse stato aumentato;
   b) la superficie minima per occupante della zona notte sia pari almeno a:
   1) 1,67 metri quadri (18 piedi quadri) per le navi con stazza inferiore alle 3.000 tonnellate;
   2) 1,85 metri quadri (20 piedi quadri) per le navi con stazza pari o superiore alle 3.000 tonnellate.
 
  6.  Lo spazio occupato da cuccette, armadi, comò e sedili sarà compreso nel computo della superficie. gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per la circolazione o destinato alla mobilia non saranno inclusi in tale computo.
 
  7.  La altezza libera delle cabine destinate ad alloggi dell'equipaggio dovrà essere di almeno 1 metro e novanta (6 piedi e tre pollici).
 
  8.  Le cabine destinate ad alloggi dell'equipaggio dovranno essere in numero sufficiente affinché ogni categoria disponga di una o più cabine a se stanti; la competente autorità potrà tuttavia concedere deroghe a questa disposizione per le navi di modesto tonnellaggio.
 
  9.  Ogni cabina potrà ospitare un massimo di:
   a) ufficiali al dettaglio, ufficiali di coperta, ufficiali macchinisti, ufficiali di guardia e primi ufficiali od operatori radio: un occupante per cabina;
   b) altri ufficiali: un occupante per cabina ove possibile, e in alcun caso più di due;
   c) personale di maestranza: uno o due occupanti per cabina e in alcun caso più di due;
   d) altro personale subalterno: due o tre persone per cabina ove possibile, e in alcun caso più di quattro.
 
  10.  Onde garantire un adeguato e più confortevole alloggiamento, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, concedere l'autorizzazione ad alloggiare un massimo di dieci membri dell'equipaggio nella stessa cabina per talune navi passeggeri.
 
  11.  Il numero massimo di occupanti per cabina dovrà essere indicato in modo leggibile ed indelebile su di una scritta chiaramente visibile all'interno della cabina.
 
  12.  I membri dello equipaggio dovranno disporre di cuccette singole.
 
  13.  Le cuccette non dovranno essere affiancate in modo da accedere all'una scavalcando l'altra.
 
  14.  E' vietata la sovrapposizione di più di due cuccette. ove le cuccette siano poste lungo la fiancata della nave, sarà vietato sovrapporre le cuccette in modo tale che l'oblò figuri al di sopra di una di esse.
 
  15.  Ove vi siano cuccette sovrapposte, la cuccetta inferiore non dovrà essere posta a meno di 0,30 metri (12 pollici) da terra; la cuccetta superiore dovrà essere posta a mezza altezza circa dal fondo della cuccetta inferiore alla parte bassa dei bagli del soffitto.
 
  16.  Le dimensioni interne minime di una cuccetta dovranno essere di 1,90 x0,68 (ossia 6 piedi e 3 pollici x 2 piedi e tre pollici).
 
  17.  Il telaio e, in sua assenza, la sponda di protezione della cuccetta dovranno essere di un materiale approvato, duro, liscio, non soggetto a corrosione o attaccabile dai parassiti.
 
  18.  Ove siano stati utilizzati telai tubolari per le cuccette, questi dovranno essere assolutamente sigillati e non perforati onde non accogliere parassiti.
 
  19.  Ogni cuccetta sarà dotata di un fondo elastico o di una rete elastica, come pure di un materasso imbottito con un materiale approvato. l'impiego, per l'imbottitura, di paglia o altro materiale soggetto ad accogliere parassiti sarà vietato.
 
  20.  Ove le cuccette siano sovrapposte, un fondo impermeabile alla polvere, in legno, tela o altro materiale soddisfacente, dovrà essere fissato al di sotto della rete elastica della cuccetta superiore.
 
  21.  Ogni cabina dovrà essere sistemata ed arredata in modo da poter essere mantenuta facilmente in ordine e da garantire un certo confort ai suoi occupanti.
 
  22.  L'arredo sarà costituito da un armadio per ognuno degli occupanti. Dovrà avere un'altezza minima di 1 metro e 52 centimetri (5 piedi) ed una sezione trasversale pari a 19,30 decimetri quadri (300 pollici quadri). sarà dotato di un ripiano e di una chiusura con lucchetto. al lucchetto dovrà provvedere l'occupante.
 
  23.  Ogni cabina dovrà essere dotata di un tavolo, o scrittoio del tipo fisso, a ribalta o scorrevole, nonché di sedili confortevoli secondo le esigenze.
 
  24.  La mobilia sarà di un materiale liscio e duro, non deformabile e non soggetto a corrosione.
 
  25.  Ogni occupante disporrà di un tiretto o spazio analogo la cui capienza sarà almeno pari a 0,56 metri cubi (2 piedi cubi).
 
  26.  Gli oblò delle cabine saranno dotati di tendine.
 
  27.  Ogni cabina sarà dotata di specchio, di mensoline per gli oggetti di toletta, di un ripiano per libri e di un certo numero di ganci.
 
  28.  Ove possibile, le cuccette saranno suddivise in modo da separare i turni ed evitare che chi faccia il turno di giorno si trovi a dividere la cabina con chi fa altri turni.
 
 
  Art. 11 

 
  1.  Un numero sufficiente di mense dovrà essere previsto a bordo di ogni nave.
 
  2.  A bordo delle navi con stazza inferiore alle 1.000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
   a) il comandante e gli ufficiali;
   b) il personale di maestranza ed il restante personale subalterno.
 
  3.  A bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 1.000 tonnellate, mense separate saranno previste per:
   a) il comandante e gli ufficiali;
   b) il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta;
   c) il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di macchina. tuttavia:
   1) una delle due mense previste per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno potrà essere riservata al personale di maestranza, mentre l'altra sarà riservata al restante personale subalterno;
   2) un'unica mensa potrà essere prevista per il personale di maestranza ed il restante personale subalterno di coperta e di macchina qualora gli armatori e/o le loro organizzazioni nonché quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, così preferiscano.
 
  4.  Adeguate disposizioni dovranno essere prese per il personale addetto ai servizi generali, sia allestendo per esso una mensa a sestante, o riconoscendogli il diritto di avvalersi delle mense destinate ad altre categorie; a bordo delle navi con stazza pari o superiore alle 5.000 tonnellate, che imbarchino oltre cinque persone addette ai servizi generali, sarà fatto obbligo di prevedere una mensa loro destinata.
 
  5.  Dimensioni ed attrezzature delle mense dovranno essere adeguati al numero di persone da ospitare contemporaneamente.
 
  6.  Ogni mensa dovrà essere dotata di tavoli e sedie del tipo approvato in numero sufficiente rispetto alle persone che le utilizzeranno contemporaneamente.
 
  7.  La competente autorità potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui sopra riguardo all'allestimento delle mense, nella misura in cui lo consentano le particolari condizioni esistenti a bordo delle navi passeggeri.
 
  8.  Le mense dovranno essere nettamente separate dalla zona notte e poste quanto più possibile vicino alle cucine.
 
  9.  Un adeguato impianto di lavaggio delle stoviglie e armadi sufficienti per riporle dovranno essere previsti quando gli offices eventualmente predisposti non siano direttamente accessibili dalle mense.
 
  10.  La superficie delle tavole e delle sedie dovrà essere in materiale resistente all'umidità, compatto e di facile pulizia.
 
 
  Art. 12 

 
  1.  A bordo di ogni nave, uno o più spazi di dimensioni adeguate rispetto alla portata della nave e all'effettivo che costituisce l'equipaggio, dovranno essere predisposti su di un ponte scoperto, affinché l'equipaggio vi possa accedere allorchè non è di servizio.
 
  2.  Locali di ricreazione opportunamente situati e arredati convenientemente dovranno essere previsti per gli ufficiali e per il personale subalterno. qualora, oltre alle mense, non si sia provveduto a predisporre tale tipo di locali, le mense dovranno essere arredate e sistemate in modo da farne le veci.
 
 
  Art. 13 

 
  1.  Adeguati impianti sanitari, provvisti di lavandini, vasche e/o docce, dovranno essere predisposti a bordo di ogni nave.
 
  2.  Gabinetti distinti dovranno essere installati nella proporzione minima che segue:
   a) a bordo di navi con stazza inferiore alle 800 tonnellate: tre;
   b) a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 800 tonnellate, ma inferiore alle 3.000 tonnellate: quattro;
   c) a bordo di navi con stazza pari o superiore alle 3.000 tonnellate: sei;
   d) a bordo di navi con alloggi distinti per gli ufficiali o operatori radio, impianti sanitari contigui o posti in prossimità degli alloggi dovranno essere predisposti.
 
  3.  La legge nazionale dovrà fissare la ripartizione dei gabinetti fra le varie categorie di lavoratori che compongono l'equipaggio, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
 
  4.  Impianti sanitari per tutti i membri dell'equipaggio che non godono di camere o cabine con impianto sanitario privato dovranno essere predisposti per ognuna delle categorie dei componenti l'equipaggio, in ragione di:
   a) una vasca e/o doccia ogni otto persone, o meno;
   b) un gabinetto ogni otto persone, o meno;
   c) n lavabo ogni sei persone, o meno. Qualora, tuttavia, il numero degli effettivi di una data categoria superi di meno della metà della cifra indicata un multiplo della stessa, l'eccedenza potrà essere trascurata per quanto riguarda l'applicazione di questa disposizione.
 
  5.  Qualora complessivamente l'equipaggio superi i cento effettivi o trattandosi di navi passeggeri adibite a traversate di una durata non superiore alle quattro ore, la competente autorità potrà prevedere speciali disposizioni o richiedere un numero ridotto di impianti sanitari.
 
  6.  Acqua dolce, calda e fredda, o attrezzatura per il riscaldamento dell'acqua, dovranno essere fornite in tutti i locali comuni adibiti all'igiene. la competente autorità avrà la facoltà di fissare, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, la quantità massima di acqua dolce che potrà essere richiesta all'armatore per uomo e per giorno.
 
  7.  I lavabo e le vasche dovranno essere di dimensioni adeguate e di materiale del tipo approvato, a superficie compatta, non suscettibile di incrinarsi, di scheggiarsi o corrodersi.
 
  8.  L'aerazione di ogni gabinetto avverrà attraverso un passaggio comunicante direttamente con l'aria libera, indipendentemente dalle altre parti dei locali ad uso abitazione.
 
  9.  I gabinetti dovranno essere del tipo approvato e dotati di sciacquone potente, costantemente in funzione e individualmente controllabile.
 
  10.  I tubi discendenti e di scarico dovranno essere di dimensioni adeguate e installati in modo da ridurre al minimo le possibilità di ostruzione e da facilitarne la pulizia.
 
  11.  Gli impianti sanitari destinati a più di una persona dovranno essere conformi alle seguenti norme:
   a) i rivestimenti di coperta dovranno essere di materiale duraturo del tipo approvato, di facile pulizia e impermeabili all'umidità; un efficace sistema di scolo delle acque dovrà essere predisposto;
   b) le paratie saranno in acciaio o altro materiale del tipo approvato, stagne per un'altezza di almeno 0,23 (9 pollici) da terra;
   c) i locali dovranno essere adeguatamente illuminati, riscaldati ed areati;
   d) i gabinetti saranno situati in un punto facilmente accessibile dalla zona notte e dai locali adibiti all'igiene, ma da questi separati; non dovranno affacciarsi direttamente sulla zona notte né su di un corridoio che immetta unicamente alla zona notte. tuttavia, quest'ultima disposizione non si applica ai gabinetti posti fra due cabine, con un totale di occupanti non superiore a quattro;
   e) qualora più gabinetti siano installati in uno stesso locale, essi dovranno essere adeguatamente cintati per garantire l'isolamento.
 
  12.  A bordo di ogni nave saranno predisposti impianti di lavaggio ed asciugatura biancheria in proporzione agli effettivi che compongono l'equipaggio e alla normale durata delle traversate.
 
  13.  L'impianto di lavaggio comprenderà adeguate vasche dotate di dispositivo di scolo, che potranno essere installate nei locali adibiti all'igiene, ove non sia ragionevolmente possibile allestire una lavanderia vera e propria. le vasche saranno alimentate adeguatamente con acqua dolce, calda e fredda. in mancanza di acqua calda, impianti di riscaldamento dell'acqua saranno predisposti.
 
  14.  L'impianto di asciugatura sarà allestito in un locale separato dalla zona letto e dalle mense, adeguatamente aerato e fornito di corde o altro sistema di stenditura.
 
 
  Art.14 

 
  1.  Un'infermeria a se stante sarà predisposta a bordo di ogni nave che imbarchi un equipaggio di quindici o più persone ed effettui traversate di più di tre giorni. la competente autorità potrà concedere deroghe a questa disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera.
 
  2.  L'infermeria sarà situata in un punto di facile accesso, e sarà sistemata in modo da ospitare confortevolmente i suoi occupanti e fornir loro, ad ogni istante, le necessarie cure.
 
  3.  L'accesso, le cuccette, l'illuminazione, la ventilazione, il riscaldamento e l'impianto d'acqua saranno predisposti in modo da garantire il confort degli occupanti e facilitarne il trattamento.
 
  4.  Il numero di cuccette dell'infermeria sarà stabilito dalla competente autorità.
 
  5.  Gli occupanti l'infermeria disporranno, per loro uso esclusivo, di gabinetti situati nell'ambito dell'infermeria o in prossimità della stessa.
 
  6.  Sarà vietato adibire l'infermeria ad un uso che non sia l'eventuale trattamento di malati.
 
  7.  Ogni nave che non imbarchi un medico a bordo dovrà disporre di un armadietto per medicinali del tipo approvato, munito di istruzioni di facile comprensione.
 
 
  Art. 15 

 
  1.  Guardaroba adeguati e opportunamente areati destinati ad accogliere le incerate dovranno essere predisposti al di fuori della zona notte, ma da questa facilmente accessibili.
 
  2.  A bordo di ogni nave con stazza superiore alle 3.000 tonnellate, sarà predisposto un locale per il servizio di coperta ed uno per il servizio di macchina, ad uso ufficio.
 
  3.  A bordo delle navi che toccano normalmente porti infestati da zanzare, dovranno essere prese disposizioni per la protezione degli alloggi dell'equipaggio, che prevedano l'utilizzo di appropriate zanzariere per oblo, aperture destinate alla ventilazione e porte che si affaccino su di un ponte aperto.
 
  4.  Ogni nave che viaggi normalmente ai tropici o nel golfo persico, o che raggiunga tali regioni, dovrà essere munita di tendoni da installare sui ponti scoperti siti direttamente sopra gli alloggi dell'equipaggio, come pure su quella o quelle zone di ponte scoperto adibite a luogo di svago.
 
 
  Art. 16 

 
  1.  Trattandosi di navi contemplate al paragrafo 5 dell' articolo 10  , la competente autorità potrà, relativamente ai membri dell'equipaggio ivi considerati, modificare i termini fissati nei precedenti articoli onde tener conto delle abitudini o degli usi locali; in particolare, essa potrà adottare disposizioni speciali riguardo al numero di occupanti per cabina, o riguardo all'allestimento delle mense e degli impianti sanitari.
 
  2.  Nel modificare i termini così stabiliti, la competente autorità sarà tuttavia tenuta a rispettare le disposizioni di cui all' articolo 10, paragrafi 1  e 2  , nonché i minimi richiesti di superficie per questo personale, di cui all' articolo 10, paragrafo 5  .
 
  3.  A bordo di navi su cui una qualsiasi categoria di membri dell'equipaggio sia composta di gente con abitudini ed usi nazionali molto diversi, alloggi ed altri locali abitativi distinti ed adeguati dovranno essere predisposti onde rispondere alle esigenze delle varie categorie.
 
  4.  Trattandosi di navi contemplate all' articolo 10, paragrafo 5  , infermerie, mense ed impianti sanitari dovranno essere predisposti, quanto a numero e ad utilizzo pratico, sulla stessa base di quelli di navi di tipo analogo immatricolate nello stesso paese.
 
  5.  In occasione dell'elaborazione di regolamenti speciali in conformità delle disposizioni del presente articolo, l'autorità competente consulterà le organizzazioni, riconosciute bona fide della gente del mare interessata e le organizzazioni degli armatori e/o gli armatori loro datori di lavoro.
 
 
  Art. 17 

 
  1.  Gli alloggi dell'equipaggio dovranno essere mantenuti puliti e in condizioni di abitabilità convenienti, essi non dovranno essere utilizzati come luogo di immagazzinaggio delle merci o di viveri che non siano di proprietà personale dei loro occupanti.
 
  2.  Il comandante o un ufficiale da lui espressamente incaricato a tale scopo, accompagnato da uno o più membri dello equipaggio, procederà almeno una volta alla settimana all'ispezione di tutti i locali che costituiscono l'alloggio dell'equipaggio; i risultati della ispezione saranno messi per iscritto.
 
 
 
  Parte IV 

Applicazione della convenzione alle navi esistenti

 
  Art. 18 

 
  1.  Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2  , 3   e 4  del presente articolo, la presente convenzione si applicherà alle navi la cui chiglia sia stata posta in cantiere successivamente all'entrata in vigore della convenzione per il paese in cui la nave è stata immatricolata.
 
  2.  Trattandosi di nave completamente ultimata alla data di entrata in vigore di questa convenzione nel territorio di immatricolazione della nave e non rispondendo questa alle norme formulate nella parte iii di questa convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuco, allorchè:
   a) la nave sia nuovamente immatricolata;
   b) importanti modifiche strutturali o importanti riparazioni siano effettuate alla nave in ottemperanza ad un piano prestabilito e non a seguito di un incidente o di un'emergenza.
 
  3.  Trattandosi di nave in costruzione e/o in via di trasformazione alla data di entrata in vigore della presente convenzione nel territorio in cui la nave è immatricolata, la competente autorità potrà previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche affinché risponda alle disposizioni contemplate dalla convenzione, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuco; tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione, a meno che non si proceda ad una nuova immatricolazione della nave.
 
  4.  Allorchè una nave - fatte salve quelle contemplate ai paragrafi 2   e 3   del presente articolo nonché le navi cui la presente convenzione si applicava nel corso della loro costruzione è nuovamente immatricolata in un territorio successivamente alla data di entrata in vigore della convenzione, la competente autorità potrà, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e/o degli armatori e quelle dei marittimi, riconosciute tali bona fide, esigere che alla nave siano apportate le opportune modifiche, tenuto conto dei problemi di carattere pratico in giuoco. tali modifiche costituiranno una applicazione definitiva dei termini della convenzione fintanto che non si sarà proceduto ad una nuova immatricolazione della nave.
 
 
 
  Parte V 

Disposizioni finali

 
  Art. 19 

 
  1.  Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzionepotrà pregiudicare leggi, sentenze, consuetudini o intese intercorse fra gli armatori ed i marittimi che garantiscano condizioni più favorevoli di quelle previste da questa convenzione.
 
 
  Art. 20 

 
  1.  Gli strumenti formali di ratifica della presente convenzione saranno trasmessi al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.
 
 
  Art. 21 

 
  1.  La presente convenzione non vincolerà che i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal direttore generale.
 
  2.  La presente convenzione entrerà in vigore sei mesi dopo la data di registrazione degli strumenti di ratifica di sette dei seguenti paesi: stati uniti d'america, argentina, australia, belgio, brasile, canada, cile, cina, danimarca, finlandia, francia, regno unito di gran bretagna e d'irlanda del nord, grecia, india, irlanda, italia, norvegia, paesi bassi, polonia, portogallo, svezia, turchia e iugoslavia, essendo inteso che di questi sette paesi, quattro almeno dovranno possedere una propria marina mercantile con stazza lorda non inferiore ad un milione di tonnellate. questa disposizione ha come scopo quello di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli stati membri.
 
  3.  Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
 
 
  Art. 22 

 
  1.  Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunziarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. la denunzia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.
 
  2.  Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denunzia concessagli dal presente articolo, sarà da ritenersi vincolato per un altro decennio e, successivamente, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, secondo i termini previsti dal presente articolo.
 
 
  Art. 23 

 
  1.  Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e di tutte le denunzie pervenutegli dai membri dell'organizzazione.
 
  2.  Nel notificare ai membri della organizzazione l'avvenuta registrazione dell'ultimo strumento di ratifica necessario per l'entrata in vigore della convenzione, il direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri della organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
 
 
  Art. 24 

 
  1.  Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro trasmetterà al segretario generale delle nazioni unite ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della carta delle nazioni unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutte le denunzie da lui registrate in conformità degli articoli precedenti.
 
 
  Art. 25 

 
  1.  Allo scadere di ogni decennio a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro sarà tenuto a presentare alla conferenza generale un rapporto circa la applicazione della presente convenzione e deciderà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.
 
 
  Art. 26 

 
  1.  Qualora la conferenza adotti una nuova convenzione totalmente o parzialmente riveduta della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:
   a)  la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di diritto, malgrado l' articolo 22  di cui sopra, l'immediata denunzia della presente convenzione, purchè la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
   b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.
 
  2.  La presente convenzione resterà in ogni caso vigente, quanto a forma e portata, per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la convenzione riveduta.
 
 
  Art. 27 

 
  1.  Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua trentaduesima sessione, tenutasi a ginevra e conclusasi il 2 luglio 1949.
 
 

 

In fede di che hanno apposto le loro firme, oggi, diciotto agosto 1949

Il presidente della conferenza Guildhaume Myrddin-Evans

Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro David a. Morse

 
- Allegato 3   -

 

Convention ( n. 133 ) concernant le logement de l'equipage a bord des navires (dispositions complementaires). Omissis

 
- Allegato 4   -

Convenzione 30 ottobre 1970
  Traduzione non ufficiale convenzione ( n. 133 ) sull'alloggio dell'equipaggio a bordo delle navi (disposizioni complementari)  

Preambolo

La conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro, convocata a ginevra dal consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 nella sua cinquantacinquesima sessione;

osservando che la convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949, fissa norme particolareggiate per quanto concerne questioni quali i posti- cuccetta, le mense e le sale di ricreazione, la ventilazione, il riscaldamento, l'illuminazione e gli impianti sanitari a bordo delle navi;

considerando che la rapida evoluzione delle caratteristiche di costruzione e di utilizzazione delle navi moderne permette di prevedere nuove migliorie nell'alloggio degli equipaggi;

avendo deciso l'adozione di varie proposte relative all'alloggio degli equipaggi, argomento che costituisce il secondo punto all'ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che tali proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale destinata a completare la convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949,

adotta, oggi, trenta ottobre millenovecentosettanta, la seguente convenzione denominata convenzione sull'alloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970:

   
  Parte I 

Disposizioni generali

 
  Art. 1   
  1.  La presente convenzione si applica a qualsiasi nave che effettua la navigazione marittima, di proprietà pubblica o privata, adibita per fini commerciali, al trasporto di merci o di passeggeri, o adibita a qualsiasi altro fine di natura commerciale, immatricolata in un territorio per il quale la presente convenzione sia in vigore, e la cui chiglia sia stata collocata - o la cui costruzione sia ad uno stadio equivalente - alla data di entrata in vigore della convenzione per tale territorio o posteriormente a tale data.
 
  2.  La legislazione nazionale stabilirà quando una nave dovrà essere ritenuta nave marittima ai fini dell'applicazione della presente convenzione.
 
  3.  La presente convenzione si applica ai rimorchiatori nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile.
 
  4.  La presente convenzione non si applica:
   a) alle navi di stazza inferiore a 1000 tonnellate;
   b) alle navi di cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, siano o no esse equipaggiate di un motore ausiliario;
   c) alle navi destinate alla pesca, alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe;
   d) alle navi ad ali portanti e a cuscino pneumatico.
 
  5.  Tuttavia la presente convenzione si applicherà nella misura in cui ciò sia ragionevole e possibile:
   a) alle navi da 200 a 1000 tonnellate;
   b) all'alloggio delle persone preposte alle normali attività di bordo sulle navi adibite alla caccia alla balena o ad operazioni analoghe.
 
  6.  Inoltre si potrà derogare nei riguardi di qualsiasi nave, alla piena applicazione di una qualunque delle prescrizioni contemplate all' articolo 3  della convenzione, se, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, la autorità competente ritiene che le modalità della deroga comporteranno vantaggi aventi l'effetto di determinare condizioni che non saranno meno favorevoli, nel complesso, di quelle che sarebbero derivate dalla piena applicazione della convenzione. particolari relativi a tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dallo stato membro interessato al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro.
 
  7.  Inoltre, l'autorità competente stabilirà, dopo consultazione delle organizzazioni di armatori e/o degli armatori e delle organizzazioni riconosciute bona fide di marittimi, in quale misura sarà opportuno, tenuto conto delle necessità di locali destinati al personale per il tempo libero, fare delle eccezioni o discostarsi dalle disposizioni della presente convenzione per quanto riguarda:
   a) le navi- traghetto, le navi rifornimento e le navi analoghe che non dispongono in modo continuo dello stesso equipaggio permanente;
   b) le navi marittime, quando il personale preposto al servizio di riparazione è temporaneamente imbarcato in sovrappiù allo equipaggio della nave;
   c) le navi marittime adibite a viaggi di breve durata che permettano, ogni giorno, ai membri dell'equipaggio, o di tornare a domicilio o di beneficiare di vantaggi analoghi.
 
 
  Art. 2 

 
  1.  Ai fini dell'applicazione della presente convenzione:
   a) con il termine "nave" s'intende qualsiasi imbarcazione alla quale si applica la convenzione;
   b) con il termine "tonnellate" si intendono le tonnellate di stazza lorda;
   c) con il termine "nave passeggerI" s'intende qualsiasi nave per la quale è valido:
   1) sia un certificato di sicurezza per nave passeggeri rilasciato in conformità alle disposizioni in vigore della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare;
   2) sia un certificato per il trasporto di passeggeri;
   d) con il termine "ufficiale" s'intende qualsiasi persona, ad eccezione del capitano, che possegga il grado di ufficiale, secondo la legislazione nazionale o, in mancanza di una tale legislazione, secondo i contratti collettivi o la consuetudine;
   e) il termine "personale subalterno" significa qualsiasi membro dell'equipaggio tranne gli ufficiali;
   f) con il termine "membro del personale di maestranza" s'intende qualsiasi membro del personale subalterno che eserciti una funzione di sorveglianza o assuma una particolare responsabilità e che sia considerato come tale dalla legislazione nazionale o, in mancanza di tale legislazione, dai contratti collettivi o dalla consuetudine;
   g) il termine "adulto" si applica a qualsiasi persona che abbia almeno diciotto anni;
   h) il termine "alloggio dell'equipaggio" comprende i dormitori, le mense, le installazioni sanitarie, le infermerie e i luoghi di ricreazione previsti per uso dell'equipaggio;
   i) il termine "prescritto" significa prescritto dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente;
   j) il termine "approvato" significa approvato dalla autorità competente;
   k) il termine "nuova immatricolazione" significa nuova immatricolazione in occasione di un cambiamento simultaneo di bandiera e di proprietà di una nave.
 
 
  Art. 3 

 
  1.  Ogni stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione s'impegna ad uniformarsi, per quello che riguarda le navi alle quali si applica la convenzione:
   a) alle disposizioni delle parti ii e iii della convenzione sull'alloggio degli equipaggi (riveduta), 1949;
   b)  alle disposizioni della parte ii  della presente convenzione.
 
 
  Art. 4 

 
  1.  Ogni stato membro contraente della presente convenzione s'impegna a mantenere in vigore una legislazione atta ad assicurarne l'applicazione.
 
  2.  La suddetta legislazione:
   a) vincolerà l'autorità competente a notificare a tutti gli interessati le disposizioni che verranno adottate;
   b) indicherà le persone incaricate di assicurarne l'applicazione;
   c) prescriverà sanzioni adeguate per ogni infrazione;
   d) prevederà l'istituzione ed il mantenimento di un sistema d'ispezione atto a garantire effettivamente l'osservanza delle disposizioni adottate;
   e) vincolerà l'autorità competente a consultare le organizzazioni di armatori e/o gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, allo scopo di elaborare i regolamenti e di collaborare per quanto possibile con le parti interessate alla applicazione di questi regolamenti.
 
 
 
  Parte II 

Prescrizioni relative all'alloggio degli equipaggi

 
  Art. 5 

 
  1.  La superficie, per occupante, di ogni cabina destinata al personale subalterno non sarà inferiore a:
   a) metri quadri 3,75 (piedi quadri 40,36) a bordo delle navi di 1.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiore a 3.000 tonnellate;
   b) metri quadri 4,25 (piedi quadri 45,75) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10.000 tonnellate;
   c) metri quadri 4,75 (piedi quadri 51,13) a bordo delle navi di 10.000 tonnellate ed oltre di stazza.
 
  2.  Tuttavia, la superficie, per occupante di ogni cabina destinata a due membri del personale subalterno, non sarà inferiore a:
   a) metri quadri 2,75 (piedi quadri 29,60) a bordo delle navi di 1.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3.0000 tonnellate;
   b) metri quadri 3,25 (piedi quadri 34,98) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 10.000 tonnellate;
   c) metri quadri 3,75 (piedi quadri 40,36) a bordo delle navi di 10.000 tonnellate ed oltre di stazza.
 
  3.  Inoltre, la superficie delle cabine destinate al personale subalterno a bordo delle navi passeggeri non sarà inferiore a:
   a) metri quadri 2,35 (piedi quadri 25,30) per occupante, a bordo delle navi di 1.000 tonnellate ed oltre di stazza, ma inferiori a 3.000 tonnellate;
   b) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate ed oltre di stazza, a:
   1) metri quadri 3,75 (piedi quadri 40,36) per cabine individuali;
   2) metri quadri 6,00 (piedi quadri 64,58) per cabine di due persone;
   3) metri quadri 9,00 (piedi quadri 96,88) per cabine di tre persone;
   4) metri quadri 12,00 (piedi quadri 129,17) per cabine di quattro persone.
 
  4.  Due membri del personale subalterno al massimo potranno occupare la stessa cabina salvo sulle navi passeggeri, sulle quali tale numero non potrà essere superiore a quattro.
 
  5.  I membri del personale di maestranza disporranno sia di cabine individuali che di cabine per due persone.
 
  6.  Nelle cabine destinate agli ufficiali, quando questi non dispongano di un salottino privato, la superficie, per occupante, sarà di almeno 6,50 metri quadri (piedi quadri 69,96), a bordo delle navi di meno 3.000 tonnellate di stazza, e non inferiore a metri quadri 7,50 (piedi quadri 80,73) a bordo delle navi di 3.000 tonnellate di stazza ed oltre.
 
  7.  A bordo di tutte le navi, tranne le navi passeggeri, ogni membro adulto dell'equipaggio disporrà di una cabina individuale quando le dimensioni, la destinazione e la sistemazione della nave rendono tale soluzione ragionevole e possibile.
 
  8.  Quando ciò sarà possibile sulle navi di 3.000 tonnellate di stazza ed oltre, il direttore di macchine ed il secondo ufficiale disporranno di una altra stanza contigua alla propria cabina, la quale servirà da salottino privato.
 
  9.  Lo spazio occupato da cuccette, stipetti, cassettoni e sedie sarà compreso nel calcolo della superficie. gli spazi esigui o di forma irregolare che non accrescono effettivamente lo spazio disponibile per circolare o che non possono essere utilizzati per disporvi mobili non saranno compresi in tale calcolo.
 
  10.  Le dimensioni interne di una cuccetta non saranno inferiori a metro 1,98 per metro 0,80 (6 piedi 6 pollici per 2 piedi 7,50 pollici).
 
 
  Art. 6 

 
  1.  La superficie delle mense destinate agli ufficiali od al personale subalterno non sarà inferiore a 1 metro quadro (10,76 piedi quadri) per ogni posto a sedere previsto.
 
  2.  Ogni mensa sarà dotata di tavoli e di sedie omologati, fissi o amovibili, in numero sufficiente per il maggior numero probabile di membri dell'equipaggio che li utilizzeranno contemporaneamente.
 
  3.  I seguenti impianti saranno in ogni momento utilizzabili, quando i membri dell'equipaggio sono a bordo:
   a) un frigorifero di comodo accesso e di capacità sufficiente per il numero di persone che utilizzano la o le mense;
   b) impianti che permettono di disporre di bevande calde;
   c) impianti di distribuzione di acqua fresca.
 
  4.  L'autorità competente potrà concedere deroghe alle disposizioni contenute nei paragrafi 1  e 2   del presente articolo riguardante la sistemazione delle mense, nella misura in cui le condizioni particolari esistenti a bordo delle navi passeggeri lo esigano.
 
 
  Art. 7 

 
  1.  Locali di svago situati in posto adatto ed ammobiliati in modo adeguato saranno previsti per gli ufficiali ed il personale subalterno. quando non vi saranno altri locali di svago all'infuori delle mense, queste verranno sistemate ed ammobiliate in modo da sostituirli.
 
  2.  I locali di svago saranno attrezzati al minimo di biblioteca e di installazioni per la lettura, la corrispondenza e, possibilmente, per i giuochi.
 
  3.  Sulle navi di 8.000 tonnellate di stazza ed oltre, sarà opportuno sistemare una sala per fumatori ed una biblioteca in cui potrebbero essere proiettati films o impiantata la televisione, nonché una sala per piccoli lavori manuali e da giuoco; si dovrà prevedere anche l'installazione di una piscina.
 
  4.  All'atto della determinazione dei piani riguardanti i locali di svago, l'autorità competente prenderà in considerazione la creazione di uno spaccio.
 
 
  Art. 8 

 
  1.  A bordo di ogni nave, sarà opportuno prevedere per gli ufficiali ed il personale subalterno, almeno una latrina situata in un posto appropriato, nonché una vasca da bagno e/o una doccia per ogni gruppo di sei persone a meno che non dispongano di istallazioni sanitarie in conformità ai paragrafi 2 - 4 seguenti. quando a bordo di una nave lavorano delle donne, impianti sanitari separati saranno previsti per loro.
 
  2 .  A bordo delle navi di 5.000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15.000 tonnellate, almeno cinque cabine individuali destinate agli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, di vasca e/o di doccia nonché di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potrà essere installato nella cabina. inoltre, a bordo delle navi di 10.000 tonnellate di stazza ed oltre, ma inferiori alle 15.000 tonnellate, le cabine di tutti gli altri ufficiali disporranno di stanze da bagno private o comunicanti equipaggiate nello stesso modo.
 
  3 .  A bordo delle navi di 15.000 tonnellate di stazza ed oltre, le cabine individuali degli ufficiali disporranno di una stanza da bagno privata contigua, equipaggiata di tazza, nonché di una vasca e/o di doccia e di lavandino alimentati da acqua dolce corrente, calda e fredda; il lavandino potrà essere installato nella cabina.
 
  4 .  A bordo delle navi da 25.000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, sarà prevista una stanza da bagno per ogni due membri del personale subalterno, sia comunicante tra due cabine, sia situata di fronte all'ingresso di due cabine contigue; questa stanza da bagno sarà equipaggiata di tazza nonché di vasca e/o doccia e di lavandino alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
 
  5 .  A bordo delle navi di 5.000 tonnellate di stazza ed oltre, ad eccezione delle navi passeggeri, ogni cabina destinata agli ufficiali od al personale subalterno sarà equipaggiata di lavandino alimentato di acqua dolce corrente, calda e fredda, a meno che ce ne sia uno in una stanza da bagno installata in conformità ai paragrafi 2, 3 o 4 del presente articolo.
 
  6 .   A bordo di ogni nave, saranno previsti mezzi per lavare, asciugare e stirare la biancheria, in proporzione corrispondente agli effettivi dell'equipaggio e alla durata normale del viaggio, per uso degli ufficiali e del personale subalterno. tali impianti saranno situati, per quanto possibile, in posti ai quali gli interessati potranno accedere facilmente dai loro alloggi.
 
  7.  Tali impianti comprenderanno:
   a) lavatrici;
   b) macchine per asciugare la biancheria o locali per l'asciugatura convenientemente riscaldati e ventilati;
   c) ferri da stiro o apparecchi equivalenti.
 
 
  Art. 9 

 
  1.  A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre, saranno previsti:
   a) delle toelette separate, comprendenti una tazza ed un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla passerella di navigazione e destinate essenzialmente al personale che vi lavora;
   b) una tazza nonché un lavandino con acqua dolce corrente, calda e fredda, facilmente accessibili dalla sala macchine, se non esistono impianti del genere vicini al posto centrale di comando della sala macchine.
 
  2.  A bordo delle navi di 1.600 tonnellate di stazza ed oltre - all'infuori di quelle in cui esistono cabine individuali o stanze da bagno private o semiprivate per l'insieme del personale di servizio alle macchine - bisognerà prevedere spogliatoi che saranno:
   a) situati all'estremo della sala macchine, ma facilmente accessibili da questa;
   b) equipaggiati di armadi individuali, nonché di vasche e/o di docce e di lavandini, alimentati di acqua dolce corrente, calda e fredda.
 
 
  Art. 10 

 
  1.  In tutti i locali dell'equipaggio in cui deve essere assicurata la libertà di circolazione, l'altezza dello spazio libero non sarà inferiore a metri 1,98 (6 piedi 6 pollici); tuttavia la autorità competente potrà autorizzare una certa riduzione di tale dimensione per ogni spazio o parte di spazio in questi locali, quando lo consideri ragionevole, e a condizione che una tale riduzione non comprometta gli agi dell'equipaggio.
 
 
  Art. 11 

 
  1.  I locali destinati all'alloggio dell'equipaggio saranno convenientemente illuminati.
 
  2.  Con riserva delle sistemazioni speciali che possono essere autorizzate per le navi passeggeri, i dormitori e i refettori saranno provvisti di illuminazione naturale nonché d'illuminazione artificiale adeguata.
 
  3.  Ogni nave sarà dotata di un impianto che permetta di illuminare elettricamente l'alloggio dell'equipaggio. se non esistono a bordo due fonti indipendenti di produzione di elettricità, sarà previsto un sistema sussidiario d'illuminazione per mezzo di lampade o di apparecchi d'illuminazione di modello appropriato.
 
  4.  Nelle cabine, ogni cuccetta sarà munita di una lampada da notte elettrica.
 
  5.  Norme appropriate d'illuminazione naturale ed artificiale saranno fissate dall'autorità competente.
 
 
  Art. 12 

 
  1.  A bordo delle navi la cui composizione dell'equipaggio deve, senza che ne risultino discriminazioni, tener conto dello interesse di equipaggi che abbiano pratiche religiose e sociali diverse, l'autorità competente potrà - dopo essersi consultata con organizzazioni di armatori e/o armatori ed organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, e con riserva di accordo tra le due parti - consentire deroghe alle disposizioni dei paragrafi 1  , 4   e 7  , dell' articolo 5 e dei paragrafi 1   e 4   dell' articolo 8 della presente convenzione, a condizione che non ne risulti una situazione che, nel complesso, sarebbe meno favorevole di quella che sarebbe derivata dall'applicazione della convenzione. particolari su tutte le deroghe di tale natura verranno comunicati dallo stato membro interessato al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro, il quale ne informerà gli stati membri dell'organizzazione internazionale del lavoro.
 
 
 
  Parte III 

Applicazione della convenzione alle navi esistenti.

 
  Art. 13 

 
  1.  Nel caso di una nave completamente terminata alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il paese in cui la nave è immatricolata, e che è al di sotto delle prescrizioni della convenzione, l'autorità competente potrà, dopo essersi consultata con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide dalla gente di mare, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili - tenuto conto in particolar modo dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli articoli 5  , 8   e 10  - allorchè:
   a) la nave sarà nuovamente immatricolata;
   b) importanti modifiche di struttura o riparazioni maggiori saranno fatte alla nave in seguito all'applicazione di un piano prestabilito, e non in seguito ad un incidente o ad un caso di urgenza.
 
  2.  Nel caso di una nave in costruzione e/o in trasformazione alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore per il territorio di immatricolazione, l'autorità competente potrà, previa consultazione con le organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e con le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, esigere di apportare alla nave, allo scopo di farla rispondere alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dall'applicazione degli articoli 5  , 8   e 10  ; tali modifiche costituiranno un'applicazione definitiva dei termini della convenzione.
 
  3.  Quando una nave - a meno che non si tratti di nave di cui si faccia menzione ai paragrafi 1   e 2   del presente articolo , o alla quale la presente convenzione fosse applicabile nel corso della costruzione - è nuovamente immatricolata in un territorio dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione, l'autorità competente potrà, previa consultazione delle organizzazioni di armatori e/o con gli armatori e le organizzazioni riconosciute bona fide della gente di mare, esigere che siano apportate alla nave, allo scopo di renderla conforme alle prescrizioni della convenzione, quelle modifiche che essa giudichi ragionevoli e possibili, tenuto conto, in particolar modo, dei problemi di natura tecnica, economica ed altra, sollevati dalla applicazione degli articoli 5, 8 e 10; tali modifiche costituiranno un'applicazione definitiva dei termini della convenzione.
 
 
 
  Parte IV 

Disposizioni finali

 
  Art. 14 

 
  1.  Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.
 
 
  Art. 15 

 
  1.  La presente convenzione sarà vincolante solo per gli stati membri dell'organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal direttore generale.
 
  2.  La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale saranno state registrate le ratifiche di dodici stati membri possessori ciascuno di una marina mercantile di oltre 1 milione di tonnellate di stazza, essendo inteso che almeno quattro di essi dovranno possedere ciascuno una marina mercantile di almeno 2 milioni di tonnellate di stazza.
 
  3.  In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascuno stato membro sei mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
 
 
  Art. 16 

 
  1.  Ogni stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, con atto notificato al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. la denunzia avrà effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.
 
  2.  Ogni stato membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del decennio menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni previste al presente articolo.
 
 
  Art. 17 

 
  1.  Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti gli stati membri dell'organizzazione internazionale del lavoro, la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dagli stati membri della organizzazione.
 
  2.  Notificando agli stati membri della organizzazione la registrazione dell'ultima ratifica necessaria alla entrata in vigore della convenzione, il direttore generale richiamerà l'attenzione degli stati membri dell'organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.
 
 
  Art. 18 

 
  1.  Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro comunicherà al segretario generale delle nazioni unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della carta delle nazioni unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denunzia che egli avrà registrati conformemente agli articoli precedenti.
 
 
  Art. 19 

 
  1.  Ogni qual volta lo riterrà necessario, il consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro presenterà alla conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità di iscrivere all'ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
 
 
  Art. 20 

 
  1.  Nel caso in cui la conferenza adottasse una nuova convenzione per la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
   a) la ratifica, da parte di uno stato membro, della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante l' articolo 16 sopracitato, denunzia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
   b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli stati membri.
 
  2.  La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
 
 
  Art. 21 

 
  1.  Fanno ugualmente fede le versioni francese ed inglese della presente convenzione. Il testo che precede è quello autentico della convenzione debitamente adottato dalla convenzione generale dell'organizzazione internazionale del lavoro nella sua cinquantesima sessione tenutasi a ginevra, e dichiarata chiusa il 30 ottobre 1970.
 
 

 

In fede di ciò hanno apposto le proprie firme in questo giorno trenta ottobre 1970

Il presidente della conferenza Nagendra Singh

Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro Wilfred Jenks

 
- Allegato 5   -

 

Convention ( n. 143 ) sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l'egalite de chances et de traitement des travailleurs migrants. Omissis

 
- Allegato 6   -

Convenzione 26 giugno 1975
  Traduzione non ufficiale convenzione ( n. 143 ) sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti.  
Preambolo

La conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a ginevra dal consiglio di amministrazione dello ufficio internazionale del lavoro (bureau international du travail - b.i.t. e ivi

riunitasi il giorno 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

considerato che il preambolo della costituzione dell'organizzazione internazionale del lavoro assegna all'organizzazione stessa il compito di difendere gli "interessi dei lavoratori occupati all'estero";

considerato che la dichiarazione di filadelfia riafferma, tra i principi basilari dell'organizzazione internazionale del lavoro, che "il lavoro non è una merce" e che "la povertà, ovunque essa esista, costituisce un pericolo per la prosperità di tutti", e riconosce l'obbligo solenne dell'organizzazione di assecondare la messa in opera di programmi idonei, tra l'altro, ad attuare la piena occupazione, in particolare con "mezzi atti a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera...";

considerati il programma mondiale per l'occupazione dell'oil nonché la convenzione e la raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964 , e rilevando la necessità di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato o non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano;

considerato inoltre che, al fine di superare il sottosviluppo e la disoccupazione cronica e strutturale, i governi di numerosi paesi insistono sempre più sulla opportunità di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori, in funzione delle esigenze e delle richieste di tali paesi e nell'interesse reciproco dei paesi d'origine e di quelli di occupazione;

considerato altresì il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, ivi compreso il proprio, e di entrare nel proprio paese, come stabilito dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici ;

ricordando le disposizioni contenute nella convenzione e nella raccomandazione sui lavoratori migranti (rivedute), 1949 ; nella raccomandazione sulla protezione dei lavoratori migranti (paesi insufficientemente sviluppati), 1955 ; nella convenzione e nella raccomandazione sulla politica dell'occupazione, 1964 , nella convenzione e nella raccomandazione sul servizio dell'occupazione, 1948 ; nella convenzione sugli uffici di collocamento a pagamento (riveduta),1949 , le quali trattano di problemi quali la disciplina del reclutamento, dell'introduzione e del collocamento dei lavoratori migranti, della messa a disposizione degli stessi di informazioni precise sulle migrazioni, delle condizioni minime di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori migranti, nel corso del viaggio e al momento dell'arrivo, dell'adozione di una politica attiva della occupazione, nonché della collaborazione internazionale in questi campi; considerato che l'emigrazione di lavoratori dovuta alle condizioni del mercato del lavoro dovrebbe avvenire sotto la responsabilità degli enti ufficiali per l'occupazione, conformemente agli accordi multilaterali e bilaterali relativi, tra l'altro quelli che permettono la libera circolazione dei lavoratori;

considerato che, a norma dell'esistenza di traffici illeciti o clandestini di manodopera, nuove norme specialmente dirette contro tali pratiche abusive sarebbero auspicabili; ricordato che la convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, chiede ad ogni stato membro che l'abbia ratificata di applicare agli immigranti che si trovino legalmente nei confini del proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello applicato ai propri nazionali, per quanto attiene a varie materie in essa elencate, nella misura in cui tali questioni siano disciplinate dalla legislazione o dipendono dalle autorità amministrative; ricordato che la definizione del termine ?discriminazione?, nella convenzione relativa alla discriminazione (occupazione e professione), 1958, non include obbligatoriamente le distinzioni basate sulla nazionalità;

considerato che nuove norme sarebbero auspicabili, ivi comprese quelle in materia di sicurezza sociale, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori migranti e, per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla legislazione o dipendenti dalle autorità amministrative, per garantire un trattamento almeno uguale a quello dei lavoratori per nazionali;

rilevato che le attività relative ai diversissimi problemi riguardanti i lavoratori migranti possono raggiungere pienamente i loro obiettivi soltanto con l'ausilio di una stretta cooperazione con le nazioni unite e le istituzioni specializzate;

rilevato che, nell'elaborare le presenti norme, è stato tenuto conto dei lavori delle nazioni unite e delle istituzioni specializzate e che, al fine di evitare doppioni e di garantire un opportuno coordinamento, verrà proseguita una cooperazione continua, per promuovere e garantire l'applicazione di tali norme; avendo deciso di adottare varie proposte relative ai lavoratori migranti, argomento che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione; dopo aver deciso che tali proposte abbiano a prendere la forma di una convenzione che venga ad integrare la convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, e la convenzione sulla discriminazione (occupazione e professione), 1958 adotta, addì ventiquattro giugno millenovecentosettantacinque, la convenzione di cui sotto, che verrà denominata convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975.

   
  Parte I 

Migrazioni in condizioni abusive

 
  Art. 1   
  1.  Ogni stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore s'impegna a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti.
 
 
  Art. 2 

 
  1.  Ogni stato membro per cui la presente convenzione sia in vigore deve impegnarsi a stabilire sistematicamente se esistano lavoratori migranti illegalmente occupati sul proprio territorio e se esistano, in provenienza o a destinazione del territorio stesso, o in transito, migrazioni al fine della occupazione in cui i lavoratori migranti vengano sottoposti, nel corso del viaggio, all'arrivo o durante il soggiorno e la occupazione, a condizioni contrastanti con gli strumenti o accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, relativi, ovvero con la legislazione nazionale.
 
  2.  Le organizzazioni di rappresentanza degli imprenditori e dei lavoratori debbono essere largamente consultate ed avere la possibilità di fornire le proprie informazioni in proposito.
 
 
  Art. 3 

 
  1.  Ogni stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie ed opportune, sia che siano di sua competenza, sia che richiedano una collaborazione con altri stati membri:
   a) per sopprimere le migrazioni clandestine e l'occupazione illegale di lavoratori migranti;
   b) contro gli organizzatori di movimenti illeciti o clandestini di lavoratori migranti, ai fini della occupazione, in provenienza o a destinazione del proprio territorio, o in transito attraverso lo stesso, e contro coloro che impiegano lavoratori i quali siano immigrati in condizioni illegali, per prevenire ed eliminare gli abusi di cui all' articolo 2 della presente convenzione.
 
 
  Art. 4 

 
  1.  Gli stati membri debbono, tra l'altro, adottare, sul piano nazionale ed internazionale, le disposizioni necessarie per stabilire a tale proposito contatti e scambi sistematici di informazione con gli altri stati, consultando anche le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori.
 
 
  Art. 5 

 
  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 3  e 4  debbono, tra l'altro, tendere a far sì che gli autori di traffici clandestini di manodopera possano essere perseguiti, qualunque sia il paese dal quale essi esercitano le loro attività.
 
 
  Art. 6 

 
  1.  Disposizioni debbono essere prese conformemente alla legislazione nazionale per una identificazione efficace della occupazione illegale di lavoratori migranti, nonché per la definizione e l'applicazione di sanzioni amministrative, civili e penali, che possono giungere sino alla detenzione, riguardo alla occupazione illegale di lavoratori migranti, all'organizzazione di migrazioni a fini occupazionali definiti come implicanti gli abusi di cui all' articolo 2  della presente convenzione, ed all'assistenza consapevolmente concessa, con o senza fini di lucro, a tali migrazioni.
 
  2.  Quando un datore di lavoro viene perseguito in ottemperanza alle disposizioni adottate in virtù del presente articolo, egli deve avere il diritto di produrre la prova della propria buona fede.
 
 
  Art. 7 

 
  1.  Le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere consultate a proposito della legislazione e delle altre disposizioni previste dalla presente convenzione, al fine di prevenire o di eliminare gli abusi di cui sopra, e la possibilità di prendere iniziative all'uopo deve esser loro riconosciuta.
 
 
  Art. 8 

 
  1.  A condizione di aver risieduto legalmente nel paese ai fini dell'occupazione, il lavoratore migrante non potrà essere considerato in posizione illegale o comunque irregolare a seguito della perdita del lavoro, perdita che non deve, di per sè, causare il ritiro del permesso di soggiorno o, se del caso, del permesso di lavoro.
 
  2.  Egli dovrà, quindi, usufruire di un trattamento identico a quello dei cittadini nazionali, specialmente per quanto riguarda le garanzie relative alla sicurezza dell'occupazione, la riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento.
 
 
  Art. 9 

 
  1.  Senza pregiudizio delle misure destinate al controllo dei movimenti migratori ai fini dell'occupazione, garantendo che i lavoratori migranti entrino nel territorio nazionale e vi siano occupati conformemente alla legislazione relativa, il lavoratore migrante deve, nei casi in cui detta legislazione non sia rispettata e in cui la propria posizione non possa essere regolarizzata, beneficiare, per sè stesso e per i familiari, della parità di trattamento per quanto riguarda i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni.
 
  2.  In caso di contestazione dei diritti di cui al precedente paragrafo, il lavoratore deve avere la possibilità di far valere i propri diritti innanzi ad un ente competente sia personalmente, sia tramite suoi rappresentanti.
 
  3.  In caso di espulsione del lavoratore o della sua famiglia, essi non dovranno sostenerne le spese.
 
  4.  Nulla, nella presente convenzione, vieta ai membri di concedere alle persone che risiedono o lavorano illegalmente nel paese il diritto di rimanervi e di esservi legalmente occupate.
 
 
 
  Parte II 

Parità di opportunità e di trattamento

 
  Art.10 

 
  1.  Ogni stato membro per il quale la convenzione sia in vigore s'impegna a formulare e ad attuare una politica nazionale diretta a promuovere e garantire, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali, la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio.
 
 
  Art. 11 

 
  1.  Ai fini dell'applicazione della presente parte della convenzione il termine "lavoratore migrante" designa una persona che emigra o è emigrata da una paese verso l'altro, in vista di una occupazione, altrimenti che per proprio conto; esso include qualsiasi persona ammessa regolarmente in qualità di lavoratore migrante.
 
  2.  La presente parte non si applica:
   a) ai lavoratori frontalieri;
   b) agli artisti e professionisti entrati nel paese per un breve periodo;
   c) ai marittimi;
   d) alle persone venute particolarmente a scopo di formazione o educazione;
   e) alle persone occupate da organizzazioni o imprese operanti nel territorio di un paese, che siano state ammesse temporaneamente in tale paese su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato, e che siano tenute a lasciare detto paese quando tali funzioni o compiti siano terminati.
 
 
  Art. 12 

 
  1.  Ogni stato membro deve, con metodi adatti alle circostanze ed agli usi nazionali:
   a) cercare di ottenere la collaborazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori e di altri enti appropriati, per favorire l'accettazione e l'attuazione della politica prevista dall' articolo 10 della presente convenzione;
   b) emanare leggi e promuovere programmi di educazione atti a garantire tale accettazione e tale attuazione;
   c)  adottare disposizioni, incoraggiare programmi di educazione e sviluppare altre attività diretti a far sì che i lavoratori migranti conoscono nel modo più completo possibile la politica adottata, i loro diritti ed i loro obblighi, nonché le attività destinate a dar loro una effettiva assistenza, per garantire la loro protezione e permettere loro di esercitare i propri diritti;
   d) abrogare qualsiasi disposizione legislativa e modificare qualsiasi disposizione o prassi amministrativa incompatibili con la suddetta politica;
   e) con la consulenza delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare ed attuare una politica sociale rispondente alle condizioni ed agli usi nazionali, affinché i lavoratori migranti ed i loro familiari possano essere in condizione di usufruire dei vantaggi concessi ai propri lavoratori nazionali, tenendo conto - fatto salvo il principio della parità di opportunità e di trattamento - delle esigenze particolari che essi possano avere fino al momento del loro adattamento alla società del paese di occupazione;
   f) fare tutto il possibile per aiutare ed incoraggiare gli sforzi dei lavoratori migranti e dei loro familiari tendenti a preservare la propria identità nazionale ed etnica, nonché i legami culturali che li uniscono al paese di origine, ivi compresa la possibilità, per i loro figli, di ricevere un insegnamento nella loro lingua madre;
   g) garantire l'eguaglianza di trattamento in materia di condizioni di lavoro tra tutti i lavoratori migranti che esercitino la stessa attività, quali che siano le particolari condizioni della loro occupazione.
 
 
  Art. 13 

 
  1.  Ogni stato membro può adottare tutte le disposizioni opportune di sua competenza e collaborare con altri membri, per favorire il raggruppamento familiare di tutti i lavoratori migranti che risiedono legalmente sul suo territorio.
 
  2.  Il presente articolo concerne il coniuge del lavoratore migrante, nonché, ove siano a suo carico, i figli ed i genitori.
 
 
  Art. 14 

 
  1.  Ogni stato membro può:
   a) subordinare la libera scelta dell'occupazione, pur garantendo il diritto alla modalità geografica, alla condizione che il lavoratore migrante abbia avuto residenza legale nel paese, ai fini del lavoro, durante un periodo prescritto, non superiore a due anni o, se la legislazione esige un contratto di una data durata inferiore ai due anni, che il primo contratto di lavoro sia scaduto;
   b) dopo opportuna consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, regolamentare le condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali, ivi compresi i certificati e diplomi, acquisite all'estero;
   c) respingere l'accesso a limitate categorie di occupazione e di funzioni, qualora tale restrizione sia necessaria nell'interesse dello stato.
 
 
 
  Parte III 

Disposizioni finali

 
  Art. 15 

 
  1.  La presente convenzione non vieta agli stati membri di concludere accordi multilaterali o bilaterali al fine di risolvere i problemi derivanti dalla sua applicazione.
 
 
  Art. 16 

 
  1.  Ogni stato membro che ratifichi la presente convenzione può, con una dichiarazione allegata alla ratifica, escludere dalla propria accettazione la parte i o la parte ii della convenzione.
 
  2.  Ogni stato membro che faccia una simile dichiarazione può annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione ulteriore.
 
  3.  Qualsiasi membro per cui una dichiarazione fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo sia in vigore dovrà indicare, nelle sue relazioni sulla applicazione della presente convenzione, lo stato della propria legislazione e della propria prassi, per quanto riguarda le disposizioni della parte esclusa dalla propria accettazione, precisando la misura in cui è stato dato seguito, o proposto di dar seguito, a tali disposizioni, nonché i motivi per i quali non le ha ancora incluse nell'accettazione della convenzione.
 
 
  Art. 17 

 
  1.  Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro (bureau international du travail - b.i.t. e dal direttore generale stesso registrate.
 
 
  Art. 18 

 
  1.  La presente convenzione impegnerà solo i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà registrata dal direttore generale.
 
  2.  Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal direttore generale.
 
  3.  In seguito, la convenzione entrerà in vigore per ogni membro dodici mesi dopo la data in cui la ratifica del membro stesso sarà stata registrata.
 
 
  Art. 19 

 
  1.  Qualsiasi stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al direttore generale dello ufficio internazionale del lavoro (bureau international du travail - b.i.t. e dallo stesso registrato. la denunzia avrà effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione.
 
  2.  Qualsiasi stato membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo decennale di cui sopra - paragrafo precedente - non faccia uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.
 
 
  Art. 20 

 
  1.  Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro (bureau international du travail - b.i.t. notificherà a tutti i membri dell'organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunzie che gli verranno comunicate dai membri dell'organizzazione.
 
  2.  Nel notificare ai membri dell'organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli verrà comunicata, il direttore generale richiamerà la attenzione dei membri dell'organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.
 
 
  Art. 21 

 
  1.  Il direttore generale dell'ufficio internazionale del lavoro (bureau international du travail - b.i.t. comunicherà al segretario generale della nazioni unite, per la loro registrazione, conformemente all'articolo 102 della carta delle nazioni unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denunzia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
 
 
  Art. 22 

 
  1.  Ogni volta che lo riterrà necessario, il consiglio di amministrazione dell'ufficio internazionale del lavoro (bureau international du travail - b.i.t. presenterà alla conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di introdurre nell'ordine del giorno di detta conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
 
 
  Art. 23 

 
  1.  In caso che la conferenza adotti una nuova convenzione sulla revisione totale o parziale della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione disponga altrimenti:
   a)  la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione sulla revisione provocherebbe, di pieno diritto, nonostante l' articolo 19  precedente, la denunzia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
   b) a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova convenzione revisionata, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli stati membri.
 
  2.  La presente convenzione rimarrebbe, comunque, in vigore nella sua forma e nel suo contenuto, per i membri che la avessero ratificata e non ratificassero la convenzione di revisione.
 
 
  Art. 24 

 
  1.  Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
 
  2.  Il testo che precede è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro, nel corso della sua sessantesima sessione, tenuta in ginevra e dichiarata chiusa addì venticinque giugno 1975.
 
 

 

addì ventisei giugno 1975

Il presidente della conferenza Blas. f. Ople

Il direttore dell'ufficio internazionale del lavoro Francis Blanchard