Regione Toscana
norma
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LEGGE 14 dicembre 1988, n. 516
  Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.  
  Pubblicato in GU, n. 283 del 02/12/1988
  Vigente al 02/06/2020 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  I rapporti tra lo Stato e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.
 
  2.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159  , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289  .
 
 
  Art. 2   
  1.  La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della Conferenza generale degli avventisti del 7° giorno.
 
  2.  La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
 
 
  Art. 3   
  1.  La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena libertà di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.
 
  2.  E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
 
 
  Art. 4   
  1.  Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e' assicurato il libero esercizio del ministero.
 
  2.  E' altresì assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunità o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attivita' dirette a fini di religione o di culto di cui all' articolo 22  .
 
 
  Art. 5   
  1.  E' assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.
 
  2.  I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.
 
 
  Art. 6   
  1.  La Repubblica italiana, preso atto che la Chiesa cristiana avventista e' per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile.
 
  2.  In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio.
 
  3.  I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facoltà e' riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.
 
 
  Art. 7   
  1.  I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.
 
  2.  Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il servizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.
 
  3.  In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.
 
 
  Art. 8   
  1.  L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, e' assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
 
  2.  L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione.
 
  3.  Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai ministri di culto o ai diaconi responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
 
 
  Art. 9   
  1.  Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
 
  2.  A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
 
  3.  L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.
 
  4.  Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.
 
 
  Art. 10   
  1.  Gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 7  , 8   e 9  sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
 
 
  Art. 11   
  1.  La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.
 
  2.  Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
 
 
  Art. 12   
  1.  La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.
 
  2.  Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.
 
 
  Art. 13   
  1.  La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
 
  2.  A tali scuole, che ottengano la parità, e' assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.
 
 
  Art. 14   
 
[ 1.  ] [1]  
 
 
1.  Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto avventista di cultura biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.[2]  
 
  2.  I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.
 
  3.  Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.
 
  4.  La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
 
 
  Art. 15   
  1.  Ai fini dell'applicazione degli articoli 4  , 5  , 7  , 8  , 9  , 12  , 16   e 18  , l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.
 
 
  Art. 16   
  1.  Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
 
  2.  Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio.
 
  3.  L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.
 
 
  Art. 17   
  1.  La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdì al tramonto del sabato.
 
  2.  Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivita' autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza alcun diritto ad alcun compenso straordinario.
 
  3.  Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento.
 
  4.  Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
 
  5.  Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche competenti adotteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.
 
 
  Art. 18   
  1.  La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale.
 
  2.  Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del comma 1  comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
 
  3.  L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi.
 
  4.  Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1  e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile  al riguardo.
 
  5.  Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione.
 
  6.  La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.
 
  7.  L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto.
 
  8.  Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.
 
 
  Art. 19   
  1.  Ferma restando la personalità giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128  , la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.
 
 
  Art. 20   
  1.  I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all' articolo 19  e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.
 
 
  Art. 21   
  1.  Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
 
  2.  Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell' articolo 22  .
 
 
  Art. 22   
  1.  Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
   a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;
   b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.
 
 
  Art. 23   
  1.  Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.
 
  2.  Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto.
 
  3.  Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.
 
 
  Art. 24   
  1.  Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.
 
  2.  L'ente non può essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.
 
  3.  Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.
 
 
  Art. 25   
  1.  La gestione ordinaria e gli atti di staordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato.
 
  2.  Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
 
 
  Art. 26   
  1.  Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
 
  2.  Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile  , devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.
 
  3.  L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
  4.  Decorsi i termini di cui al comma 3  , gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
 
 
  Art. 27   
  1.  Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
 
  2.  In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste.
 
  3.  La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.
 
  4.  La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.
 
 
  Art. 28   
  1.  Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonchè le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.
 
  2.  Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed un'adeguata pluralità di emittenti in conformità della disciplina del settore.
 
 
  Art. 29   
  1.  La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.
 
  2.  A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione.
 
  3.  Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.
 
 
  Art. 30   
 
[ 1.  ] [3]  
 
 
1.  A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiesecristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.[4]  
 
  2.  Le destinazioni di cui al comma 1  vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
 
 
[ 3.  ] [5]  
 
 
3.  In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.[6]  
 
  4.  A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al comma 1  calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
 
  5.  La quota di cui al comma 1  e' quella determinata nell' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222  .
 
 
  Art. 31   
  1.  Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 29 e 30, al fine di predisporre eventuali modifiche.
 
 
  Art. 32   
  1.  Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all' articolo 4  sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.
 
  2.  L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.
 
  3.  I missionari di cui al comma 1  sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto.
 
  4.  L'Unione provvede altresì, per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.
 
 
  Art. 33   
  1.  L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 29 e 30 e ne diffonde adeguata informazione.
 
  2.  Tale rendiconto deve comunque precisare:
   a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;
   b)  l'ammontare complessivo delle somme di cui all' articolo 32  destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell' articolo 32  ;
   c) gli interventi operati per le altre finalità previste agli articoli 29 e 30.
 
 
  Art. 34   
  1.  La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.
 
 
  Art. 35   
  1.  Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
 
 
  Art. 36   
  1.  Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
 
 
  Art. 37   
  1.  Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.
 
  2.  Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione  .
 
  3.  La disposizione di cui all' articolo 14  potrà essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al comma 1  .
 
  4.  In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all' articolo 8 della Costituzione  , le intese del caso.
 
 
  Art. 38   
  1.  L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all' articolo 20  si applica al trasferimento di beni effettuato dalla società Nuova Aurora e dalla Societè philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128  , fatte salve le somme già perdette dall'amministrazione finanziaria.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 22 novembre 1988.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI



ALLEGATI:  
- Allegato   -

  INTESA FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO  
 

PREAMBOLO

La Repubblica italiana e l'Unione italiane delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848  , e successive integrazioni e ratifiche e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881  , considerato che in forza dell'articolo 8 , commi secondo e terzo, della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa con le relative rappresentanze; ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti; riconosciuta l'opportunita' di addivenire a tale intesa; convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione  , della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

L'Unione delle chiese cristiane avventiste conferma la validita' dei valori del separatismo ai quali la presente intesa si ispira;

l'Unione delle Chiese cristiane avventiste, nella convinzione che l'educazione e la formazione dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle Chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle Chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

Articolo 1

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159  , e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289  , cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

Articolo 2

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle Chiese cristiane avventiste liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri Statuti. Esse comunicano e corrispondono liberamente con le altre organizzazioni facenti parte della conferenza generale degli avventisti del 7° giorno. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

Articolo 3

La Repubblica italiana riconosce alle Chiese cristiane avventiste la piena liberta' di svolgere la loro missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione. E' garantita ai cristiani avventisti e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena liberta' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

Articolo 4

La Repubblica italiana,preso atto che la Chiesa cristiana avventista e' per motivi di fede contraria all'uso delle armi, garantisce che gli avventisti soggetti all'obbligo del servizio militare siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio sostitutivo civile. In caso di richiamo alle armi, gli avventisti che abbiano prestato servizio militare sono assegnati, su loro richiesta, al servizio sostitutivo civile, al servizio militare non armato o ai servizi sanitari, in relazione alle esigenze di servizio. I ministri di culto della Chiesa cristiana avventista hanno diritto, su loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile. Tale facolta' e' riconosciuta ai ministri di culto con cura d'anime anche in caso di mobilitazione generale. In tal caso, i ministri di culto senza cura d'anime sono assegnati al servizio sostitutivo civile o ai servizi sanitari.

Articolo 5

I militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche avventiste che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare. Qualora non esistano Chiese cristiane avventiste nel luogo ove prestino il sevizio, i militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti. In caso di decesso in servizio di militari appartenenti alle Chiese cristiane avventiste, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto avventista.

Articolo 6

L'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alle Chiese cristiane avventiste o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo, e' assicurata dai ministri di culto dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi competenti dell'Unione. Le direzioni di tali istituti sono tenute a camunicare ai ministri di culto o di direzioni responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

Articolo 7

Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale dai ministri di culto designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste. A tal fine l'Unione trasmette all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dall'Unione medesima, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella relativa circoscrizione territoriale. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente per territorio.

Articolo 8

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono a carico dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 9

La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

Articolo 10

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralista della scuola, assicura agli incaricati designati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono comunque a carico dell'Unione.

Articolo 11

La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce alle Chiese cristiane avventiste il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole, che ottengano la parita', e' assicurata piena liberta' ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato.

Articolo 12

Sono riconosciuti, ai sensi della normativa vigente, le lauree in teologia ed i diplomi in teologia e in cultura biblica, rilasciati dall'Istituto Avventista di Cultura Biblica a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.

Articolo 13

Ai ministri di culto liberamente nominati dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e' assicurato il libero esercizio del ministero. E' altresi' assicurato ai missionari avventisti, alle dipendenze di comunita' o enti dell'Unione, il libero svolgimento delle attivita' dirette a fini di religione o di culto di cui all'articolo 21 .

Articolo 14

E' assicurata ai colportori evangelisti la libera diffusione del messaggio avventista, specialmente attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa. I colportori che siano in possesso dei requisiti di legge hanno diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dai Comuni.

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione degli articoli 5, 6, 7, 10, 13, 14, 16 e 27, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste rilascia apposita certificazione delle qualifiche dei soggetti indicati.

Articolo 16

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle Chiese cristiane avventiste aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni presso la casa comunale. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio secondo le previsioni del precedente comma comunicano tale intento all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni e aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne da' attestazione in un nulla osta rilasciato in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del articolo 38, comma 1  e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad esse sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile  al riguardo. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige, in duplice originale, subito dopo la celebrazione. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore successive al ricevimento e ne da' notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, ometta di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Articolo 17

La Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alle Chiese cristiane avventiste il diritto di osservare il riposo sabatico biblico che va dal tramonto del sole del venerdi' al tramonto del sabato. Gli avventisti dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attivita' autonoma, o commerciale, o che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabatico come riposo settimanale. Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. In ogni caso, le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve imprescindibili esigenze di servizi essenziali previsti dall'ordinamento. Si considerano giustificate le assenze degli alunni avventisti dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne. Nel fissare il diario degli esami le autorita' scolastiche competenti adoteranno opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati avventisti che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

Articolo 18

Ferma restando la personalita' giuridica dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128  , la Repubblica italiana riconosce la personalita' giuridica dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e dell'Istituto avventista di cultura biblica.

Articolo 19

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 18 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessaria a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo e onere.

Articolo 20

Altri enti costituiti nell'ambito delle Chiese cristiane avventiste, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Il fine di religione o di culto e' accertato di volta in volta in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21 .

Articolo 21

Agli effetti leggi civili si considerano comunque: a) attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana; b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

Articolo 22

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attivita' dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza o di istruzione. Gli enti ecclesiastici avventisti, civilmente riconosciuti, possono svolgere attivita' diverse da quelle di religione o di culto. Le attivita' diverse da quelle di religione o di culto, svolte da tali enti, sono soggette nel rispetto della struttura e della finalita' di tali enti,alle leggi dello Stato concernenti tali attivita' e al regime tributario previsto per le medesime.

Articolo 23

Il riconoscimento della personalita' giuridica ad un ente delle Chiese cristiane avventiste e' concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. L'ente non puo' essere riconosciuto se non e' rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia. Gli enti ecclesiastici delle Chiese cristiane avventiste, che hanno la personalita' giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti.

Articolo 24

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo delle competenti autorita' ecclesiastiche e senza ingerenza da parte dello Stato. Per gli acquisti di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

Articolo 25

Gli enti ecclesiastici avventisti civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile  , devono risultare le norme di funziamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. L'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, l'Istituto avventista di cultura biblica devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti norme. Decorsi i termini di cui al precedente comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Articolo 26

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico avventista, civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso e' revocato con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione delle Chiese cristiane avventiste. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo delle Chiese cristiane avventiste determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalita' giuridica dell'ente stesso. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'Unione, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

Articolo 27

Gli edifici aperti al culto pubblico avventista non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione delle Chiese cristiane avventiste. Salvi i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare, per l'eserczio delle sue funzioni, in tali edifici senza averne dato previo avviso e preso accordi con il ministro di culto responsabile dell'edificio. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose delle popolazioni fatte presenti dall'Unione per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto avventisti.

Articolo 28

La Repubblica italiana e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte dell'Unione.

Articolo 29

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi, continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai princpi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese facenti parte dell'Unione operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed un' adeguata pluralita' di emittenti in conformita' della disciplina del settore.

Articolo 30

La Repubblica italiana prende atto che l'Unione delle Chiese cristiane avventiste si sostiene finanziariamente con i contributi volontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evngelizzazione. Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Articolo 31

A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente all'Unione, entro il mese di giugno, la somma di cui al articolo 38, comma 1 calcolata su importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.

La quota di cui all' articolo 38, comma 1 e' quella determinata nell' articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222  .

Articolo 32

Al termine di ogni triennio successivo al 1989 una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste, procede alla revisione dell'importo deducibile ed alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui agli articoli 30 e 31, al fine di predisporre eventuali modifiche.

Articolo 33

Gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari di cui all'articolo 13 sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Unione provvede ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. I missionari di cui al articolo 38, comma 1 sono equiparati ai fini assistenziali e previdenziali ai ministri di culto. L'Unione provvede altresi', per i ministri di culto e per i missionari che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti.

Articolo 34

L'Unione delle Chiese cristiane avventiste trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo all'effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 30 e 31 e ne diffonde adeguata informazione. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto e dei missionari a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata un'integrazione

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 30 destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti assistenziali e previdenziali operati ai sensi dell'articolo 33 ;

c) gli interventi operati per le altre finalita' previste agli articoli 30 e 31.

Articolo 35

Le autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Articolo 36

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione  , dell'intesa stessa.

Articolo 37

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione  , dell'intesa stessa. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di un nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione . La disposizione di cui all'articolo 12 potra' essere sottoposta a nuovo esame, su richiesta dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste, anche prima della scadenza del termine di cui al articolo 38, comma 1 . In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti delle Chiese facenti parte dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste con lo Stato verranno promosse previamente, in conformita' all' articolo 8 della Costituzione  , le intese del caso.

Articolo 38

L'esenzione da ogni tributo ed onere di cui all'articolo 19 si applica al trasferimento di beni effettuato dalla societa' Nuova Aurora e dalla Societe' philanthropique all'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno mediante donazione autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1979, n. 128  , fatte salve le somme gia' percette dall'amministrazione finanziaria.

Articolo 39

Il Governo della Repubblica italiana presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell' articolo 8 della Costituzione  .

Roma, 29 dicembre 1986.

BETTINO CRAXI

ENRICO LONG

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge 8 giugno 2009, n. 67. In vigore dal 17/12/1988 al 03/07/2009

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge 8 giugno 2009, n. 67.  In vigore dal 04/07/2009

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge 20 dicembre 1996, n. 637. In vigore dal 17/12/1988 al 20/12/1996

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge 20 dicembre 1996, n. 637.  In vigore dal 21/12/1996

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 2 Comma 1 legge 20 dicembre 1996, n. 637. In vigore dal 17/12/1988 al 20/12/1996

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 2 Comma 1 legge 20 dicembre 1996, n. 637.  In vigore dal 21/12/1996