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LEGGE 20 marzo 2003, n. 77
  "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996"  
  Pubblicato in GU, n. 91 del 18/04/2003
  Vigente al 02/06/2020 


  Vigente dal: 19/04/2003
  urn:nir:stato:legge:2003-03-20;77


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all' articolo 1  , a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.
 
 
  Art. 3.    
  1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 4.    
  1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

 


ALLEGATI:  
- Allegato   -

 

Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996:

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/160-Italian.pdf