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LEGGE 19 novembre 1984, n. 950
  Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980.  
  Pubblicato in GU, n. 18 del 22/01/1985
  Vigente al 18/09/2019 


  Vigente dal: 06/02/1985
  urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950

Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.    
  1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Monaco dalla Commissione internazionale dello stato civile il 5 settembre 1980:
   a) convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale;
   b) convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e nomi.
 
 
  Art. 2.    
  1.  Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 12 e 8 degli atti stessi.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti si osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 19 novembre 1984

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri

MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia

SCALFARO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI



ALLEGATI:  
- ALLEGATO   -

Convenzione 5 settembre 1980
  Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale  

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di fissare delle norme comuni relative al rilascio di un certificato di capacita' matrimoniale ai loro cittadini per la celebrazione del matrimonio all'estero, tenendo presente la Raccomandazione relativa al diritto di matrimonio adottata a Vienna l'8 settembre 1976 dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

   
  ARTICOLO 1.   
  1.  Ciascuno Stato Contraente si impegna a rilasciare un certificato di capacita' matrimoniale conforme al modulo allegato alla presente Convenzione, qualora uno dei suoi cittadini lo richieda per la celebrazione del suo matrimonio all'estero e soddisfi le condizioni per contrarre detto matrimonio richieste dalla legge dello Stato che rilascia il certificato.
 
 
  ARTICOLO 2.   
  1.  Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione vengono assimilati ai cittadini di uno Stato Contraente i profughi e gli apolidi il cui status personale e' regolato dalla legge di detto Stato.
 
 
  ARTICOLO 3.   
  1.  Le indicazioni che devono essere riportate nel certificato sono scritte in carattere latino stampatello; possono essere inoltre scritte nei caratteri della lingua dell'autorita' che rilascia il certificato.
 
 
  ARTICOLO 4.   
  1.  Le date devono essere scritte in cifre arabe e indicare, nell'ordine, sotto le abbreviazioni Jo, Mo e An, il giorno, mese ed anno. Il giorno e il mese devono essere indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno vengono indicati con cifre da 01 a 09.
 
  2.  I nomi dei luoghi menzionati nel certificato devono essere seguiti dal nome dello Stato in cui si trovano qualora detto Stato sia diverso da quello dell'autorita' che rilascia il certificato.
 
  3.  Devono essere usati solo i seguenti simboli: per indicare il sesso maschile, la lettera M; il sesso femminile la lettera F; per indicare la cittadinanza, le lettere usate per indicare lo Stato d'immatricolazione delle automobili; per indicare la condizione di profugo, le lettere REF; per indicare la condizione di apolide, le lettere APA.
 
  4.  Qualora un precedente matrimonio sia stato sciolto, nella casella 12 del certificato devono essere menzionati il cognome e i nomi dell'ultimo coniuge nonche' la data, il luogo e il motivo dello scioglimento. Per indicare il motivo dello scioglimento devono essere usati solo i seguenti simboli: in caso di decesso, la lettera D; in caso di divorzio, le lettere DIV; in caso di annullamento, la lettera A; in caso di scomparsa, le lettere ABS.
 
 
  ARTICOLO 5.   
  1.  Se l'autorita' competente non e' in grado di riempire le caselle o alcune di esse, detta casella o delle caselle devono essere annullate con trattini.
 
 
  ARTICOLO 6.   
  1.  Sulla facciata anteriore del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni previste dall'articolo 4 per quanto riguarda le date, sono stampate almeno in due lingue, nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato che rilascia il certificato ed in francese.
 
  2.  Il significato dei simboli deve essere indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, nonche' nella lingua inglese.
 
  3.  Sul retro di ciascun certificato devono essere indicati: un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo; la traduzione delle rubriche fisse nelle lingue indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, se dette lingue non sono state utilizzate sulla facciata anteriore; una sintesi degli articoli 3, 4, 5 e 9 della Convenzione, almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorita' che rilascia il certificato.
 
  4.  Le traduzioni devono essere approvate dal Bureau della Commissione Internazionale di Stato Civile.
 
 
  ARTICOLO 7.   
  1.  I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell'autorita' che li rilascia. La loro validita' e' limitata ad una durata di sei mesi dalla data del rilascio.
 
 
  ARTICOLO 8.   
  1.  Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della adesione, gli Stati Contraenti indicheranno le autorita' competenti per il rilascio dei certificati.
 
  2.  Ogni successiva modifica verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero.
 
 
  ARTICOLO 9.   
  1.  Ogni modifica del certificato da parte di uno Stato deve essere approvata dalla Commissione Internazionale di Stato Civile.
 
 
  ARTICOLO 10.   
  1.  I certificati sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalita' equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte alla presente Convenzione.
 
 
  ARTICOLO 11.   
  1.  La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.
 
 
  ARTICOLO 12.   
  1.  La presente Convenzione, entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
 
  2.  La Convenzione entrera' in vigore, nei confronti dello Stato che la ratifichera', accettera', approvera' o vi aderira' dopo la sua entrata in vigore, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
 
 
  ARTICOLO 13.   
  1.  Qualunque Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara' depositato presso il Consiglio Federale Svizzero.
 
 
  ARTICOLO 14.   
  1.  Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
 
 
  ARTICOLO 15.   
  1.  Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in ogni altro momento successivo, potra' dichiarare che la presente Convenzione verra' estesa all'insieme dei territori dei quali cura le relazioni internazionali, o a uno o piu' di detti territori.
 
  2.  Detta dichiarazione verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento della notifica. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.
 
 
  ARTICOLO 16.   
  1.  La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata.
 
  2.  Ciascuno Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia la facolta' di denunciarla in qualunque momento dopo la scadenza di un termine di un anno dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al ricevimento di detta notifica. La Convenzione restera' in vigore per gli altri Stati.
 
 
  ARTICOLO 17.   
  1.  Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione Internazionale di Stato Civile e a tutti gli altri Stati che hanno aderito alla presente Convenzione:
   a) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
   b) ogni data di entrata in vigore della Convenzione;
   c) ogni dichiarazione riguardante l'estensione territoriale della Convenzione o il suo ritiro, con la data della relativa entrata in vigore;
   d) ogni denuncia della Convenzione e la data dell'entrata in vigore;
   e) ogni dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 8.
 
  2.  Il Consiglio Federale Svizzero comunichera' al Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile ogni notifica fatta in applicazione del paragrafo 1.
 
  3.  All'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme verra' trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
 

Fatto a Monaco, il 5 settembre 1980