Regione Toscana
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LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
  Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (ESTRATTO)  
  Pubblicato in GU, n. 302 del 29/12/2017
  Vigente al 17/10/2021 


Indice


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  109.  Alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381  , con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dal 1° gennaio 2016, e' erogato per un periodo massimo di trentasei mesi un contributo, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente ai suddetti lavoratori assunti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.
 
  1122.  Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
   a)  all' articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35  , in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: « 31 dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
   
[ b)  ] [1]  
   
b)  al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all' articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020; [2]  
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 27 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei Ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 01/01/2018 al 04/10/2018

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018