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ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 21 marzo 2014, n. 160
  Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria da parte dei Soggetti attuatori degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale.  
 
  Vigente al 13/07/2020 


 
  urn:nir:presidenza.consiglio.ministri;dipartimento.protezione.civile:ordinanza:2014-03-21;160

Indice


Visto l' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225  ;

Visto l' art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112  ;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343  , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401  ;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59  , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100  ;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93  , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119  ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011  , con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, nonchè il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011  , con cui il sopra citato stato d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012, recante: «Ordinanza di protezione civile finalizzata a regolare la chiusura dello stato di emergenza umanitaria ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Considerato che le risorse finanziarie stanziate dall' art. 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135  , per fronteggiare l'emergenza inerente all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, sono risultate insufficienti rispetto ai fabbisogni accertati;

Considerato quindi, che in conseguenza del ritardato trasferimento delle risorse finanziarie i soggetti attuatori delle Regioni Calabria ed Emilia-Romagna non hanno potuto effettuare i pagamenti dovuti e pertanto si rende necessario prorogare il termine di mantenimento delle contabilità speciali agli stessi intestate;

Considerato inoltre, che per quanto concerne i soggetti attuatori delle Regioni Campania, Lazio, Puglia e del centro di Mineo in Sicilia, sussistono tuttora pagamenti sospesi a causa di inadempienze documentali da parte dei creditori, di sequestri cautelari da parte della Procura della Repubblica, nonche' di accantonamenti relativi a contenziosi in atto con le strutture creditrici;

Ravvisata, quindi, la necessita' di prorogare il termine del mantenimento di alcune contabilità intestate ai soggetti attuatori, al fine di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, onde evitare ulteriori rallentamenti delle procedure di liquidazione delle somme dovute e scongiurare i conseguenti contenziosi;

Vista la nota del 2 gennaio 2014 con cui il direttore generale del Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia dei servizi di pubblica utilità della regione Siciliana, soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione Siciliana nel coordinamento degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12 e successivi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni, ha chiesto la proroga degli effetti dell'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33/2012;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:


   
  Art. 1   
  1.  Per consentire l'espletamento delle attività solutorie di competenza, i soggetti attuatori, delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Sicilia, Campania, Lazio, Puglia e del centro di Mineo, nominati dal Commissario delegato ai sensi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni, titolari delle contabilità speciali n. 5620, n. 5615, n. 5597, 5607, n. 5598, n. 5591 e n. 5633, sono autorizzati a mantenere aperte le predette contabilita', fino al 31 dicembre 2014.
 
 
  Art. 2   
  1.  Al fine di consentire il completamento delle attivita' già programmate ai sensi dell'art. 1, comma 12, e successivi dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del 13 aprile 2011  e successive modificazioni, il termine di dodici mesi, previsto dall' art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 33 del 28 dicembre 2012  , è prorogato di ulteriori dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e il numero delle unità di personale di cui dall' art. 8, comma 3  , della medesima ordinanza e' ridotto a tre.
 
  2.  Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma delle attività, il soggetto responsabile assicura, con cadenza settimanale, la presenza nell'isola di Lampedusa di una unità di personale nell'ambito del contingente di cui al comma 1  .
 
  3.  Agli oneri derivanti dal comma 1  si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5623.
 
 
  Art. 3   
  1.  Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all' art. 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225  e successive modificazioni ed integrazioni.
 

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

Roma, 21 marzo 2014

Il capo del Dipartimento: Gabrielli