Regione Toscana
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AGENZIA DELLE ENTRATE  
PARERE 17 settembre 2009, n. 250
  OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di bollo - rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari dei cittadini dell'unione non aventi la cittadinanza in uno stato membro - Richiesta parere  
 


 
  urn:nir:agenzia.entrate:parere:2009-09-17;250


 

Quesito

Il Ministero dell'Interno ha chiesto di conoscere il trattamento tributario ai fini dell'imposta di bollo applicabile al rilascio della carta di soggiorno a favore dei familiari del cittadino dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente si osserva che, il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30  , di attuazione della direttiva 2004/38/CE , del Parlamento Europeo e del Consiglio , relativa al diritto dei cittadini dell'unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, all' articolo 3, comma 1  , prevede che le disposizioni da esso recate si applicano "...a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari (...) che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo".

Ai fini del predetto decreto, all' articolo 2  viene specificato che "...si intende per (...) familiare:

1) il coniuge;

2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;

3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);

4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner...".

Il successivo articolo 10  del decreto in argomento, al comma 1  , stabilisce che "...i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (...) trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la <<Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione>>...".

La suddetta carta di soggiorno "...ha una validità di cinque anni..." ( comma 4  ) e, il rilascio della stessa "...è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento" ( comma 6  ).

Ciò posto, il termine "gratuito" utilizzato dal legislatore non integra una espressa previsione esentativa in materia tributaria, ma è semplicemente finalizzato a non far gravare sull'interessato l'intero costo del servizio che la pubblica amministrazione sopporta per il rilascio della carta di soggiorno.

Pertanto, si ritiene che il regime di gratuita' previsto dalla norma non vale a riconoscerne l'esenzione ai fini dell'imposta di bollo.

Si osserva, inoltre, che per esenzione si intende un enunciato normativo che sottrae all'applicazione del tributo ipotesi che dovrebbero esservi soggette in base alla definizione generale del presupposto.

In materia tributaria possono essere considerate esenzioni solo quelle che il legislatore qualifica e disciplina espressamente come tali, quale che sia il rapporto logico tra caso esentato e disciplina generale.

Le esenzioni costituiscono, quindi, previsioni normative di carattere eccezionale che, proprio per la loro peculiarita', non possono essere applicate per analogia oltre i casi espressamente previsti dal legislatore.

Sulla base di tale premessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo disciplinata dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972  , non essendo prevista alcuna esplicita norma esentativa da tale tributo, si ritiene che il rilascio della carta di soggiorno in favore dei familiari di cittadino dell'Unione, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, sia riconducibile agli "...Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta..." di cui all'articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972  e, pertanto, soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

Per completezza, si precisa che anche le istanze volte a richiedere la suddetta carta di soggiorno devono essere presentate in bollo ai sensi dell'articolo 3 della citata tariffa in quanto "...Istanze (...) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo...".

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.