Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
CONSIGLIO DI STATO  
PARERE 6 novembre 1996, n. 940
  Parere Consiglio di stato n. 940/1996.  
 


 
  urn:nir:consiglio.stato:parere:1996-11-06;940


 

L'omissione o il ritardo della dichiarazione di soggiorno a nome del minore possono considerarsi non pregiudizievoli, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, alla triplice condizione che:

a) la nascita del minore, avvenuta in Italia, sia stata come tale regolarmente e tempestivamente denunciata allo stato civile, anche ai fini anagrafici;

b) che i genitori fossero al momento della nascita legalmente residenti, con valido permesso di soggiorno ed iscrizione anagrafica;

c) che tale condizione dei genitori abbia continuato a permanere per tutto il periodo considerato, quantomeno sino a che il figlio non abbia acquisito un titolo di soggiorno autonomo.

Per quanto concerne il caso diverso del minore immigrato dopo la nascita, in posizione regolare dal punto di vista del permesso di soggiorno ma non iscritto all'anagrafe per inadempienza del genitore che avrebbe dovuto provvedervi, anche in questo caso si può giungere all'interpretazione più favorevole alla seguente duplice condizione:

a) la posizione dei genitori sia regolare anche dal punto di vista anagrafico;

b) sia escluso che la mancata iscrizione del minore rifletta una situazione di irregolarità dal punto di vista del permesso di soggiorno.