Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - TECNOLINES S.r.l.  
PROTOCOLLO INTESA 3 luglio 2015
  Procedimenti dello Sportello Unico per l'Immigrazione  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2015-07-03;nir-1

VISTI

il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero " e successive modificazioni, in particolare l' art. 27 - commi 1-ter  e 1-quater  ;

il decreto del presidente della Repubblica 27 luglio 2004 n. 242  "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

il DPR 31 agosto 1999 n. 394  "Regolamento di attuazione dei Testo Unico sull'lmmigrazione" e successive modificazioni; il DPR 27 luglio 2004 n. 242  "Regolamento per la nazionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82  "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;

il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  "Codice in materia di protezione dei dati personali";

il DL 23 maggio 2008 n. 92  "Misure urgenti in materia di si sicurezza pubblica";

il decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145  "Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-Auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonchè misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015", convertito, con modificazion, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9  ;

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l?Immigrazione presso le Prefett r-U.T.G., nell?ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento gi rdico in materia di immigrazione, è affidata l?acquisizione della comunicazi e, ed i conseguenti adempimenti istruttori, ai sensi dell?art. 27-quater - comma 8 u l T.U. Immigrazione; che la citata comunicazione si riferisce in particolare a lavor tri stranieri altamente l qualificati che intendono svolgere prestazioni lavorative retriu te, ai fini del rilascio della Carta blu UE; che, a seguito delle recenti modifiche «i ativc intervenute in l materia di lavoro, non si ritiene di consentire la sottoscrizion el protocollo d?intesa i per le tipologie contrattuali che rientrano nell?ipotesi di offert incolante di lavoro.

Che agli Sportelli Unici per l'immigrazione presso le Prefetture - UTG, nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione, e i conseguenti adempimenti istruttori, della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato prevista dall'art. 5-bis del T.U. sull'lmmigrazione per le categorie di lavoratori di cui all' art. 27 e co. 1 lett. a)  e g) 

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in ltalia ovvero di uffici di rappresentanza o di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principi in ltalia di Società italiane o di Società di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato;

CONSIDERATA

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività, sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE


   
  Art. 1 

(Oggetto del Protocollo)

 
  1.  Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.
 
 
  Art. 2 

(Impegni dell'Amministrazione dell'lnterno)

 
  1.  Consente l'accesso, da parte della GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC, al Sistema Informatico dello Sportello Unico, al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.
 
  2.  L'accesso al Sistema informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.
 
  3.  La gestione delle credenziali di autenticazione deve venire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto all'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al Sistema senza preventivo avviso.
 
  4.  Fornisce la possibilità si scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti ad inoltrare la comunicazione e acquisire notizie sullo stato delle pratiche.
 
 
  Art. 3 

(Impegni della GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC.)

 
  1.  La GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC. si impegna a garantire l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria. Pertanto, la GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC autocertifica, ai sensi dell'art. 46 - lett. o) - del T.U. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione e/o distacco in Italia dei personale richiesto.
 
  2.  Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.
 
 
  Art. 4 

(Durata)

 
  1.  ll presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.
 
 
  Art.5 

(Integrazioni e modifiche)

 
  1.  Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato o mediante accordo sottoscritto dalle parti.
 
 
  Art. 6 

(Tutela dei dati personali)

 
  1.  La GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAI. INC. si impegna affinché i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. co. 1  - del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico per l'immigrazione, nel dare attuazione al Protocollo stesso, effettuino il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196  .
 
  2.  Essi sono inoltre obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo agli artt. 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento ei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
  3.  L'Ente che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. 196/2003  si assume la responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo stesso.
 
 
  Art. 7 

(Comunicazioni)

 
  1.  Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovrai n essere effettuate in forma scritta ai seguenti indirizzi: Ministero dell'lnterno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell'lmmigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 - ROMA.
 

 

Per il Ministero dell'interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'lmmigrazione e dell'Asilo (Pref. Rosetta Scotto Lavina)

Per la GENERAL ELECTRIC lNTERNATIONAL INC. (Av. Marco Mazzeschi) in forza di procura notarile del 30.6.2015 n. rep. 82540 del Notaio Dottssa MariaBellezza)