Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
RISPOSTA QUESITO 25 maggio 2006, n. 25
  Oggetto: rapporti di lavoro di breve durata con lo straniero - risposta all'interpello ai sensi dell' art. 9 D.Lgs. n. 124/2004  .  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.previdenza.sociale:risposta.quesito:2006-05-25;25


 

L'interpello avanzato dalla Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo concerne l'applicabilità al lavoratore straniero titolare di contratto di soggiorno delle disposizioni del D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368  recante la disciplina del lavoro a tempo determinato. In particolare il dubbio si pone con riferimento all'articolo 1, comma 4, secondo il quale il datore di lavoro è legittimato ad instaurare un rapporto di lavoro a termine, puramente occasionale, non superiore a 12 giorni anche in assenza dell'atto scritto e con riferimento all'art. 10, comma 3, che esclude espressamente l'applicabilità della normativa dettata dal D.Lgs. 368 cit. alle assunzioni a termine nei settori del turismo e dei pubblici esercizi effettuate per l'esecuzione di speciali servizi di durata fino a 3 giorni.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale per l'immigrazione e della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

A riguardo occorre osservare che ai lavoratori stranieri presenti in Italia in possesso di regolare titolo di soggiorno risultano applicabili, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della L. 30 dicembre 1986 n. 943  , le disposizioni legali e contrattuali valevoli per i lavoratori italiani, essendo garantita la piena parità di trattamento. Il lavoratore straniero pertanto può essere assunto con qualsiasi tipo di contratto di lavoro, compreso il contratto a termine.

Conseguentemente, non sembrano sussistere ostacoli, almeno sotto il profilo della normativa lavoristica, all'applicazione delle previsioni sopra citate relative alla disciplina del rapporto a tempo determinato.

Appare, comunque, opportuno precisare che l'affermata parità di trattamento concerne esclusivamente la disciplina del rapporto di lavoro, dalla sua costituzione all'intero svolgimento dello stesso. Resta pertanto ferma l'applicazione di tutte le disposizioni specifiche dettate dalla normativa di pubblica sicurezza in materia di soggiorno del lavoratore straniero, nonché l'adempimento dei relativi obblighi, tra i quali la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dell'avvenuta assunzione del cittadino straniero ai sensi e nei termini di cui all' art. 7 del D.Lgs. n. 286/1998  .


 

IL DIRETTORE GENERALE: Mario Notaro