Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI CIVILI PER L'IMMIGRAZIONE E L'ASILO  
CIRCOLARE 17 ottobre 2005, n. 1
  OGGETTO: Modalità di accertamento dei posti in accoglienza per richiedenti asilo ai sensi dell' art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140  , recante "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.servizi.civili.immigrazione.asilo:circolare:2005-10-17;1

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIGNOR COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA - AOSTA

e, p.c AL SIG. CAPO DI GABINETTO DEL MINISTRO - SEDE

AL SIG. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO DI ASILO - ROMA

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO - LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DI FRONTIERA - SEDE

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI


 

Il prossimo 20 ottobre entrerà in vigore il decreto legislativo del 30 maggio 2005, n.140  , di attuazione della direttiva specificata in oggetto con il quale si completa il sistema nazionale di accoglienza per i richiedenti asilo già avviato con la legge 30 luglio 2002, n.189  e con il relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 16 settembre 2004, n.303  .

Nel rinviare per una completa disamina della disciplina ad altra circolare, si formulano ora le istruzioni cui le SS.LL. dovranno attenersi al fine dell'individuazione del posto in accoglienza del richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato non soggetto al trattenimento di cui all' art.1 bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  , introdotto dall' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189  .

La disciplina in esame prevede che l'accoglienza sia disposta preferibilmente presso i servizi attivati dagli Enti Locali che costituiscono il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' art.1 sexies del decreto legge n.416/89  e, in caso di indisponibilità, nei Centri di Identificazione ovvero nelle strutture allestite ai sensi della legge n.563/1995  (Legge Puglia).

Codeste Prefetture - U.T.G., appena accertato che il richiedente asilo ha diritto all'accoglienza ai sensi del decreto legislativo n.140/2005  , per l'individuazione della struttura cui inviare lo straniero interessato si atterranno alle seguenti modalità operative:

1) Invio di richiesta scritta per l'accoglienza del richiedente interessato, via fax, al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all' art. 1 sexies del decreto legge n.416/89  al seguente numero telefonico 06/6792105. La richiesta deve indicare, oltre i dati relativi al richiedente ed ad eventuali familiari ( nome, cognome, nazionalità, data di nascita, sesso), anche eventuali esigenze speciali di accoglienza (es. presenza di minori, donne in stato di gravidanza, diversamente abili ecc). La medesima richiesta deve essere anche trasmessa via fax al n. 06/46549660 della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo di questo Dipartimento per consentire, nell'eventualità dell'indisponibilità di posti nelle strutture degli Enti Locali, l'assegnazione di posti nei Centri di Identificazione o nelle strutture di accoglienza istituite ai sensi della citata legge n.563/1995  ;

2) Il Servizio Centrale trasmetterà la risposta alla Prefettura U.T.G. richiedente ed a questo Dipartimento indicando il progetto territoriale del Sistema di protezione individuato per l'accoglienza ovvero l'indisponibilità di posti nelle strutture a disposizione. In tale ultimo caso, questa Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo provvederà direttamente, senza necessità di ulteriore richiesta, ad individuare una struttura governativa con posti disponibili da comunicare alla Prefettura - U.T.G. interessata;

3) Nel caso di individuazione del Centro, la Prefettura U.T.G. procede alla conferma della riserva del posto in accoglienza individuato con comunicazione via fax al Servizio Centrale o a questo Dipartimento, se l'assegnazione è avvenuta presso una struttura governativa. Successivamente codesti Uffici provvederanno a fornire al richiedente asilo le informazioni necessarie ed il biglietto del mezzo di trasporto per raggiungere la struttura individuata. Gli oneri relativi sono imputabili sul capitolo 2356. Comunicazione dell'indirizzo del centro è effettuata a cura della medesima Prefettura, alla Questura che ha ricevuto la domanda di asilo nonché alla Prefettura U.T.G. e alla Questura nel cui territorio è presente il Centro individuato in altra Provincia, nonché al richiedente asilo.

4) Nell'eventualità di indisponibilità , oltre che nei progetti territoriali del Sistema di protezione, anche nei Centri di Identificazione o nelle strutture ex legge n. 563/1995  , la Prefettura, acquisite le relative segnalazione del Servizio Centrale e di questo Dipartimento, eroga il contributo ex art. 1 del decreto legge n. 416  .

Per quanto concerne l'invio del richiedente asilo nel Centro, si anticipa sin d'ora che è allo studio di questa Amministrazione la possibilità di organizzare un sistema di acquisizione di biglietti di trasporto unitamente ad eventuali servizi di supporto e accompagnamento al richiedente asilo per il viaggio verso il centro individuato.

Si ritiene, infine, opportuno far presente alle SS.LL. che, per il rimanente periodo dell'anno 2005, l'accoglienza ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005  sarà probabilmente erogata in via prevalente nelle strutture governative per ragioni organizzative.

 

Il Capo Dipartimento: Dott.ssa Anna Maria D'Ascenzo