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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1656
  Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli stati membri della c.e.e.  
  Pubblicato in GU, n. 55 del 03/03/1966
  Vigente al 26/03/1970 



Il Presidente della Repubblica

 visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione  ;

 vista la legge 13 luglio 1965, n. 871  ;

 vista la direttiva della comunità economica europea n. 64/220 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

 vista la direttiva della comunità economica europea n. 64/221 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della comunità economica europea n. 56 del 4 aprile 1964;

 visto l'art. 5 della direttiva della comunità economica europea n. 64/224 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della comunità economica europea n.56 del 4 aprile 1964;

 vista della comunità economica europea n. 64/240 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della comunità economica europea n. 62 del 17 aprile 1964;

sentita la commissione parlamentare di cui all' articolo 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871  ;

sentito il consiglio dei ministri;

sulla proposta del ministro per l'interno, di concerto con i ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità;

decreta:


   
  Art. 1.   
  1.  Hanno diritto al soggiorno permanente sul territorio della repubblica i cittadini di uno stato membro della comunità economica europea già stabiliti o che desiderano stabilirsi sul medesimo per esercitarvi un'attività non subordinata, allorchè le restrizioni relative a questa sono state soppresse negli stati membri della comunità economica europea in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.
 
  2.  Analogo diritto, quale che sia la loro cittadinanza, è riconosciuto:
   a) al coniuge od ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini di cui al precedente comma;
   b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
 
  3.  Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno i cittadini di cui sopra, possono essere invitati ad esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della repubblica, nonché a provare che sono stabiliti o desiderano stabilirsi su questo ultimo per esercitarvi una delle attività non subordinate di cui al primo comma  .
 
  4.  In ogni caso, i cittadini di cui sopra, entro tre giorni dal loro ingresso in italia, sono tenuti a segnalare la loro presenza sul territorio nazionale all'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove si trovano, la quale, accertata l'identità del dichiarante, gli rilascia la ricevuta conforme all'accluso modello.
[2]  
 
   
 
 
[ Art. 2.  ] [4]  
 
 
 
Art. 2   
  1.   Hanno diritto al soggiorno nel territorio della repubblica i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni dei regolamenti adottati dal consiglio dei ministri della c.e.e. in conformità agli articoli 48 e 49 del trattato istitutivo della comunità economica europea.
 
  2.  Tale diritto si estende a favore:
   a) del coniuge e dei discendenti minori di anni 21 o a carico;
   b) degli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
 
  3.  Analogo diritto può essere riconosciuto ad ogni altro membro della famiglia dei lavoratori di cui al secondo comma  del presente articolo che sia a carico o con esso conviva nel paese di provenienza.
 
  4.    Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno l'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui il lavoratore o i membri della sua famiglia vanno a stabilirsi rilascia gratuitamente un documento denominato carta di soggiorno di cittadino di uno stato membro della c.e.e.
 
  5.   Il rilascio della carta di soggiorno conforme al modello stabilito con decreto del ministro per l'interno viene effettuato su presentazione dei documenti seguenti:
   a)  per il lavoratore per:
   1. il documento in forza del quale egli è entrato nel territorio della repubblica;
   2. una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro.
   b) per i membri della famiglia:
   1. il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della repubblica;
   2. un documento rilasciato dall'autorità competente dello stato di origine o di provenienza attestante la esistenza del vincolo di parentela;
   3. un documento rilasciato dall'autorità competente dello stato di origine o di provenienza, da cui risulti che i familiari sono a carico del lavoratore o che con esso convivono in detto paese.
 
  6.   La carta di soggiorno di cui sopra è valida per tutto il territorio della repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ed è automaticamente rinnovabile. le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio della repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non ne infirmano la validità.
 
  7.   Ai membri della famiglia del lavoratore che non sono cittadini di uno stato membro è rilasciato un documento di soggiorno la cui validità deve essere uguale a quella della carta di soggiorno rilasciata al lavoratore.
 
  8.  Un documento di soggiorno di validità almeno uguale al periodo di tempo del loro impiego nel territorio della repubblica è rilasciato ai lavoratori che occupano un impiego di durata superiore a tre mesi ed inferiore ad un anno o che svolgono la loro opera per conto di un prestatore di servizio di cui all' art. 3 del decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656   , semprechè non sia applicabile la disposizione di cui alla successiva  lettera b)  .
 
  9.  Hanno diritto al soggiorno nel territorio della repubblica senza che sia necessario il rilascio della carta di soggiorno:
   a) i lavoratori che esercitano un'attività subordinata di durata non superiore a tre mesi. il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno; tuttavia, la dichiarazione del datore di lavoro non è richiesta per i lavoratori che beneficiano della direttiva del consiglio dei ministri della c.e.e. n. 64 /224 del 25 febbraio 1964, relativa alla attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività di intermediari del commercio, dell'industria e dell'artigianato;
   b) i lavoratori stagionali, quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di reclutamento di manodopera dello stato membro sul cui territorio il lavoratore viene a svolgere la propria attività.
 
  10.   I lavoratori di cui ai precedenti commi a)  ,  b)  sono tenuti a segnalare la loro presenza nel territorio nazionale in conformità all'ultimo capoverso dell' art. 1 del decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656  .
 
  11  Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro stato membro della c.e.e. nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana, verrà rilasciata una carta speciale valida per cinque anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto del ministro per l'interno.
[5]  
 
 
  Art. 3.   
  1.  Hanno diritto al soggiorno corrispondente alla durata della prestazione i cittadini di uno stato membro della comunità economica europea che desiderano entrare nel territorio della repubblica:
   a) per prestarvi un servizio;
   b) in qualità di destinatari di una prestazione di servizi.
 
  2.  Analogo diritto, qualunque sia la loro cittadinanza è riconosciuto:
   a) al coniuge ed ai figli di età inferiore agli anni ventuno dei cittadini stessi;
   b) agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico.
 
  3.  Nel solo caso in cui la durata sia superiore a tre mesi i cittadini predetti possono essere invitati a produrre il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della repubblica, nonché a provare che sono prestatori o destinatari di un servizio. ove la durata della prestazione sia inferiore o pari a tre mesi, il documento in base al quale l'interessato è entrato nel territorio della repubblica è valido per il suo soggiorno.
 
  4.  Resta fermo, in ogni caso, per gli anzidetti cittadini, l'obbligo di cui all'ultimo capoverso dell' art. 1  .
[6]  
 
   
 
  Art. 4.   
  1.  I cittadini di uno degli stati membri della comunità economica europea - diversi da quelli elencati negli articoli precedenti - che siano ammessi, a norma della vigente legislazione, ad esercitare un'attività sul territorio della repubblica, hanno diritto a soggiornare per un periodo di durata almeno uguale a quello dell'autorizzazione accordata per l'esercizio di tale attività.
[8]  
 
  Art. 5.   
  1.  Il soggiorno per i cittadini di uno stato membro della comunità economica europea che si stabiliscono sul territorio della repubblica per esercitarvi un'attività non subordinata ha la durata di cinque anni ed è prorogabile automaticamente.
 
  2.   Salvo misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza riferentisi al comportamento personale dell'individuo, le persone di cui agli articoli 1    , 2    , 3    e 4  possono soggiornare su tutto il territorio nazionale.
 
  3.  Nei confronti delle stesse persone non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 142 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  .
[9]  
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 6.   
  1.  Alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, concernenti l'ingresso o il soggiorno degli altri stati membri della comunità economica europea nel territorio della repubblica, nonché il loro allontanamento dal territorio stesso, può derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo.
 
  2.  La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti.
 
  3.  Le malattie o infermità che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di soggiorno sul territorio della repubblica sono quelle menzionate nell'elenco allegato al presente decreto.
 
  4.  Le malattie o infermità che insorgono successivamente al provvedimento di ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all' art. 7  , non possono giustificare l'allontanamento dal territorio della repubblica del cittadino di altro stato membro della comunità.
 
  5.  La scadenza del documento di identità che ha permesso l'ingresso nel territorio della repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non può giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
 
  6.  Salvo il caso che vi si oppongano motivi inerenti alla sicurezza dello stato, i motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, sui quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza dell'interessato.
 
  7.  Di ogni rapporto o denunzia all'autorità giudiziaria a carico di stranieri deve essere data circostanziata notizia alla autorità provinciale di pubblica sicurezza.
[18]  
 
  Art. 7.   
  1.  Il provvedimento di ammissione al soggiorno o di diniego di ammissione al soggiorno deve essere adottato entro sei mesi dall'avvenuta segnalazione della presenza sul territorio nazionale di cui all'ultimo comma dell' art. 1  .
 
  2.  L'interessato è autorizzato a dimorare provvisoriamente sul territorio fino a quando non intervenga la decisione di rilascio o di diniego del permesso di soggiorno.
[19]  
 
  Art. 8.   
  1.  Salvo motivi di urgenza il termine concesso ai cittadini di uno stato membro della comunità economica europea per abbandonare il territorio nazionale non può essere inferiore a 15 giorni - nel caso di diniego di ammissione al soggiorno - e ad un mese nel caso si diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di allontanamento dal territorio della repubblica.
 
  2.  Scaduto il termine concessogli, l'autorità di pubblica sicurezza provvederà all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante foglio di via obbligatorio.
[20]  
 
  Art. 9.   
  1.  Il provvedimento di diniego del rinnovo del soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della repubblica della persona già autorizzata a soggiornare su questo stesso è adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere dell'apposita commissione, dinanzi alla quale l'interessato può farsi assistere o rappresentare da persone di sua fiducia che dimostri di possedere i seguenti requisiti:
   a) cittadinanza di uno degli stati della comunità economica europea e il godimento dei diritti civili e politici;
   b) buona condotta morale;
   c) titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
 
  2.  La commissione di cui al precedente comma è istituita presso il ministero dell'interno, è nominata con decreto del ministro per l'interno ed è composta da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati rispettivamente, dai ministeri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. un funzionario dell'amministrazione dell'interno con qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1/a classe o equiparata adempie alle funzioni di segretario della commissione.
 
  3.  Su richiesta dell'interessato sono sottoposti all'esame della commissione il provvedimento di diniego di ammissione al soggiorno o quello di allontanamento dal territorio della repubblica che intervenga prima dell'ammissione al soggiorno.
 
  4.  L'interessato può, in tal caso, essere ammesso a presentare personalmente i propri mezzi di difesa, a meno che non vi si oppongano motivi di sicurezza dello stato.
[21]  
 
  Art. 10.   
  1.  Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224  , è sostituito dal seguente: 2. La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio, anche per motivi di lavoro, negli stati membri della comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
[22]  
 
  Art. 11.   
  1.  Per i minori degli anni diciotto l'espatrio è subordinato all'assenso del genitore esercente la patria potestà, o della persona che esercita la tutela.
 
  2.  Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio è subordinato all'assenso di chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
 
  3.  Non può respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di espatrio - rilasciato dalle autorità italiane - anche se questo è scaduto di validità o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
[23]  
 
  Art. 12.   
  1.  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la validità dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli stati membri della comunità economica europea al fine di esercitarvi una attività indipendente oppure subordinata, è stabilita in anni cinque.
[24]  
 
  Art. 13.   
  1.  I passaporti e le carte d'identità concessi o rinnovati ai cittadini che si recano ad esercitare una attività indipendente oppure subordinata sul territorio di un altro stato membro della comunità economica europea sono rilasciati, con esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo rimborso del costo dello stampato.
 
  2.  Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
[25]  
 
  Art. 14.   
  1.  Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , nonché gli istitutori ed i rappresentanti di case estere di cui all'art. 243 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  , qualora siano cittadini di uno stato membro della comunità economica europea, sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta rappresentata provando la loro qualità mediante certificato, rilasciato dalle competenti autorità del luogo ove ha sede la ditta.
[26]  
 
  Art. 15.   
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
[27]  

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

Saragat

Rumor

Restivo

Moro

Gava

Donat

Cattin

Visto, il guardasigilli Gava

[1]
 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 15 del decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 54. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 04 aprile 1977, n. 127. In vigore dal 04/03/1966 al 03/05/1977

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 04 aprile 1977, n. 127. In vigore dal 04/05/1977 al 23/04/2002

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225. In vigore dal 04/03/1966 al 25/03/1970

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1225. In vigore dal 26/03/1970 al 23/04/2002

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 04 aprile 1977, n. 127. In vigore dal 04/03/1966 al 03/05/1977

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 04 aprile 1977, n. 127. In vigore dal 04/05/1977 al 23/04/2002

[8] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 29/12/1992 al 02/11/1999

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 03/11/1999 al 23/04/2002

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 29/12/1992 al 02/11/1999

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 03/11/1999 al 23/04/2002

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 29/12/1992 al 02/11/1999

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 03/11/1999 al 23/04/2002

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 29/12/1992 al 02/11/1999

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 1999, n. 358. In vigore dal 03/11/1999 al 23/04/2002

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[20] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[22] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[24] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[25] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52#art15. In vigore dal 04/03/1966 al 23/04/2002