Art. 2
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1.
Il figlio, nato in italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'
art. 1, comma 1, lettera b), della legge
, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.
Art. 3
Dichiarazione di volontà
1.
La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all'
art. 2, comma 2, della legge
deve essere corredata della seguente documentazione:
b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
c) certificato di cittadinanza del genitore.
2.
La dichiarazione di volontà di cui all'
art. 4, comma 1
, le
lettere b)
e c)
,
della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3.
Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'
art. 4, comma 1, lettera c), della legge
l'interessato deve aver risieduto legalmente in italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.
4.
La dichiarazione di volontà di cui all'
art. 4, comma 2, della legge
deve essere corredata della seguente documentazione:
b) documentazione relativa alla residenza.
Art. 4
Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1.
L'istanza prodotta ai sensi dell'
art. 7 della legge
dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall'
art. 5 della stessa legge
, anche dei seguenti altri documenti:
b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;
c) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza;
d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
2.
L'istanza di cui al
comma 1
deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3.
L'istanza prodotta ai sensi dell'
art. 9 della legge
dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
b) certificato di situazione di famiglia;
c) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di residenza.
4.
L'istanza di cui al
comma 3
deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5.
È facoltà del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
6.
Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
7.
Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'
art. 9
della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all'
art. 10 della legge
.
[1]
Art. 7
Notifica e giuramento
1.
La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell'
art. 23 della legge
entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2.
Il giuramento di cui all'
art. 10 della legge
deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli
articoli 7
e 9
della legge .
3.
Il giuramento di cui al
comma 2
deve essere prestato, in italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
4.
L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al
comma 3
, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al ministero dell'interno.
5.
Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto , l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6.
Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.
[2]
Art. 8
Rinuncia alla cittadinanza
1.
All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede.
Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita
[3]
.
2.
In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3.
La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9
Decreto di intimazione
1.
L'intimazione di cui all'
art. 12, comma 1, della legge
è fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
2.
Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art. 11
Inibizione al riacquisto
1.
Agli effetti dell'
art. 13, comma 1, lettera e), della legge
la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
2.
Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal
comma 1
,
lettere c),
d),
ed e),
dell' art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato cilettere c), vile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3.
Ai fini dell'applicazione dell'
art. 13, comma 3, della legge
il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Art. 12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'
art. 14 della legge
l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
Art. 14
Dichiarazioni di cittadinanza
1.
Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli
articoli 3
,
8
e
10
, anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge .
[4]
2.
Qualora le dichiarazioni di cui al
comma 1
non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione.
[5]
3.
La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli
articoli 3, comma 4
,
13, comma 1, lettera d)
e
14
della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
4.
Ai fini dell'applicazione dell'
art. 23, comma 1, della legge
, le dichiarazioni di cui al
comma 1
e la prestazione del giuramento di cui all'
art. 10 della legge
devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura.
[6]
Art. 16
Adempimenti relativi allo stato civile
1.
L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
3.
Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel
comma 2
, ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge .
4.
In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel
comma 2
, in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
5.
L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette
copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato
art. 63
, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
6.
L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.
[9]
7.
La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
8.
Ad esclusione delle ipotesi previste dall'
art. 1 della legge
e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9.
La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.
Art. 17
Certificazione della condizione d'apolidia
1.
Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
b) documentazione relativa alla residenza in italia;
c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2.
È facoltà del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.