Regione Toscana
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 Ottobre 1993 , n. 572
  Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91  , recante nuove norme sulla cittadinanza.  
  Pubblicato in GU, n. 2 del 04/01/1994
  Vigente al 19/01/1994 



Il Presidente della Repubblica

visto l' art. 87 della costituzione  ;

vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91  , recante nuove norme sulla cittadinanza, ed in particolare l' art. 25  ;

visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

udito il parere del consiglio di stato, espresso nelle adunanze generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993;

vista la deliberazione del consiglio dei ministri  , adottata nella riunione del 7 ottobre 1993;

sulla proposta dei ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il ministro di grazia e giustizia;

emana

il seguente regolamento:


   
  Art. 1 

Definizioni

 
  1.  Nel presente regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91  , è indicata con la denominazione " legge  ".
 
  2.  Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
   a) si considera legalmente residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica;
   b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti;
   c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello stato.
 
 
  Art. 2 

Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato

 
  1.  Il figlio, nato in italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell' art. 1, comma 1, lettera b), della legge  , qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi.
 
 
  Art. 3 

Dichiarazione di volontà

 
  1.  La dichiarazione di volontà rivolta all'acquisto della cittadinanza di cui all' art. 2, comma 2, della legge  deve essere corredata della seguente documentazione:
   a) atto di nascita;
   b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in italia la pronuncia del giudice straniero, ovvero copia autentica della sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli alimenti;
   c) certificato di cittadinanza del genitore.
 
  2.  La dichiarazione di volontà di cui all' art. 4, comma 1  , le lettere b)  e c)    , della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
   a) atto di nascita;
   b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
   c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
 
  3.  Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell' art. 4, comma 1, lettera c), della legge  l'interessato deve aver risieduto legalmente in italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà.
 
  4.  La dichiarazione di volontà di cui all' art. 4, comma 2, della legge  deve essere corredata della seguente documentazione:
   a) atto di nascita;
   b) documentazione relativa alla residenza.
 
 
  Art. 4 

Istanze per l'acquisto della cittadinanza

 
  1.  L'istanza prodotta ai sensi dell' art. 7 della legge  dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall' art. 5 della stessa legge  , anche dei seguenti altri documenti:
   a) atto di nascita;
   b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l'atto;
   c) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di origine e di residenza;
   d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
 
  2.  L'istanza di cui al comma 1  deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
 
  3.  L'istanza prodotta ai sensi dell' art. 9 della legge  dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri:
   a) atto di nascita;
   b) certificato di situazione di famiglia;
   c) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di residenza.
 
  4.  L'istanza di cui al comma 3  deve essere trasmessa al ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
 
  5.  È facoltà del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
 
  6.  Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
 
  7.   Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui all'  art. 9   della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all' art. 10 della legge  .
[1]  
 
  Art. 5 

Reiezione delle istanze di concessione

 
  1.  L'autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l'istanza prodotta ai sensi dell' art. 9  è il ministro dell'interno.
 
  2.  L'istanza di cui al comma 1  può essere riproposta dopo un anno dall'emanazione del provvedimento stesso
 
 
  Art. 6 

Riconoscimento della sentenza straniera di condanna

 
  1.  Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge  , il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
 
 
  Art. 7 

Notifica e giuramento

 
  1.  La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall'autorità competente ai sensi dell' art. 23 della legge  entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
 
  2.  Il giuramento di cui all' art. 10 della legge   deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7   e 9     della legge .
 
  3.  Il giuramento di cui al comma 2  deve essere prestato, in italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all'estero, dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune della repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile.
 
  4.  L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale è stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3  , provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al ministero dell'interno.
 
  5.  Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto , l'interessato non è ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
 
  6.  Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia.
[2]  
 
  Art. 8 

Rinuncia alla cittadinanza

 
  1.  All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all'autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede.  
  Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente, secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita[3]
  .
 
  2.  In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
 
  3.  La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione:
   a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
   b) certificato di cittadinanza italiana;
   c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
   d) documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
 
 
  Art. 9 

Decreto di intimazione

 
  1.  L'intimazione di cui all' art. 12, comma 1, della legge  è fatta con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all'interessato.
 
  2.  Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
 
 
  Art. 10 

Riacquisto della cittadinanza

 
  1.  Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13   e 17    della legge devono essere corredate della seguente documentazione:
   a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
   b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
   c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
   d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
 
 
  Art. 11 

Inibizione al riacquisto

 
  1.  Agli effetti dell' art. 13, comma 1, lettera e), della legge  la prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
 
  2.   Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1  , lettere c),   d),    ed e),    dell' art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato cilettere c), vile per la trascrizione e l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
 
  3.  Ai fini dell'applicazione dell' art. 13, comma 3, della legge  il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
 
 
  Art. 12 

Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori

 
  1.  Ai fini dell'applicazione dell' art. 14 della legge  l'acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
 
  2.  La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione.
 
 
  Art. 13 

Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza

 
  1.  In applicazione dell' art. 15 della legge  , l'acquisto od il riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli   , e 13 , comma 1, lettera a) ,   della legge , decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento. , della legge , decorrono dal giorno successivo a quello del congedamento.
 
 
  Art. 14 

Dichiarazioni di cittadinanza

 
  1.  Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3    , 8  e 10  , anche di eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova nelle condizioni previste dalla legge . [4]
 
  2.  Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1  non siano corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare competente invita l'interessato a produrre detta documentazione. [5]
 
  3.   La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3, comma 4    , 13, comma 1, lettera d)  e 14     della legge consente di poter successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli articoli 5 e 9 della legge.
 
  4.   Ai fini dell'applicazione dell'  art. 23, comma 1, della legge   , le dichiarazioni di cui al comma 1  e la prestazione del giuramento di cui all'  art. 10 della legge   devono, in Italia, essere rese dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora definita la relativa procedura. [6]
 
 
  Art. 15 

Sanzioni amministrative

 
  1.  L'autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa di cui all' art. 24 della legge  è, per il cittadino italiano residente in italia, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune di residenza e, per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto della provincia nel cui territorio è compreso il comune nei cui registri deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge  .
 
 
  Art. 16 

Adempimenti relativi allo stato civile

 
  1.  L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione medesima e della documentazione che la correda all'autorità competente ad accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi degli effetti anzidetti.
 
  2.   L'autorità  competente, ai sensi del comma 1   , è il sindaco del comune in cui la dichiarazione è stata iscritta, nelle ipotesi previste dagli articoli 2, commi 2   e 3    ;  3 , comma 4;  4 comma 1, lettera c) ;  4, comma 2;        11;     13, comma 1 lettere c)    e d);    14  e 17   della legge.
 
  3.  Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, è stata ricevuta dall'autorità diplomatica o consolare, è questa competente, nelle ipotesi previste nel comma 2  , ad operare l'accertamento della sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge .
 
  4.  In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2  , in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente all'accertamento è il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello stato civile o l'autorità diplomatica o consolare trasmettono copia della dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi prodotta.
 
  5.  L'autorità diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede direttamente all'accertamento, trasmette  
  all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi dell' art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238  , [7]
   
 
  copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito dell'accertamento. analogamente provvede il ministero dell'interno nei riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti; quando questi gli sono pervenuti dall'autorità diplomatica o consolare, trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato art. 63 , anche copia della dichiarazione dell'interessato.
 
  6.  L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui resa. provvede altresì per la trascrizione nei medesimi registri della comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione già iscritta o trascritta e della comunicazione anzidetta.[9]
 
  7.  La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere compiuto dall'autorità competente entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti.
 
  8.  Ad esclusione delle ipotesi previste dall' art. 1 della legge  e di quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.  
 
 
 
  9.  La certificazione di cittadinanza è rilasciata, sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, in italia dal sindaco del comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorità diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata previamente accertata dall'autorità competente la sussistenza di tutte le condizioni stabilite perché tale effetto si sia prodotto.
 
 
  Art. 17 

Certificazione della condizione d'apolidia

 
  1.  Il ministero dell'interno può certificare la condizione di apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente documentazione:
   a) atto di nascita;
   b) documentazione relativa alla residenza in italia;
   c) ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
 
  2.  È facoltà del ministero dell'interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti.
 
 
  Art. 18 

Regime transitorio delle rinunce al riacquisto

 
  1.  Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all' art. 13, comma 1, lettera d), della legge  possono essere rese alla competente autorità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all' art. 9, primo comma, n. 3  , dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555  , abbiano maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto dal citato art. 13, comma 1, lettera d) .
 
 
  Art. 19 

Abrogazione di norme

 
  1.  È abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949  , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

dato a Roma, addì 12 ottobre 1993

scalfaro

Ciampi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Andreatta, Ministro degli Affari Esteri

Mancino, Ministro dell'Interno

Conso, Ministro di Grazia e Giustizia

visto, il guardasigilli: Conso

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. In vigore dal 19/01/1994 al 19/12/1994

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. In vigore dal 19/01/1994 al 19/12/1994

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396#art110. In vigore dal 19/01/1994 al 29/03/2001

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. In vigore dal 19/01/1994 al 19/12/1994

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. In vigore dal 19/01/1994 al 19/12/1994

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 8 Comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. In vigore dal 19/01/1994 al 19/12/1994

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396#art110. In vigore dal 19/01/1994 al 29/03/2001

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396#art110.  In vigore dal 30/03/2001

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396#art110. In vigore dal 19/01/1994 al 29/03/2001

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396#art110.  In vigore dal 30/03/2001