Regione Toscana
norma


 
REGIONE TOSCANA  
LEGGE REGIONALE 12 gennaio 2000, n. 2
  Interventi per i popoli rom e sinti.  
  Pubblicato in BURT, n. 2 del 21/01/2000



Il Consiglio Regionale ha approvato il 14-12-1999

Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 5-1-2000

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge regionale:


   
  ARTICOLO 1 

(Finalità)

 
  1.  La presente legge detta norme per la salvaguardia dell'identità e lo sviluppo culturale e l'identità dei rom e dei sinti al fine di favorire la comunicazione fra culture, garantire il diritto al nomadismo, all'esercizio del culto, alla sosta e alla stanzialità all'interno del territorio regionale, nonché per la fruizione e l'accesso ai servizi sociali, sanitari, scolastici ed educativi.
 
  2.  La Regione promuove, nell'ambito della programmazione regionale, idonee iniziative di orientamento, di formazione professionale e di aiuto all'occupazione, nonché iniziative sul piano scolastico volte al mantenimento sia della lingua che delle tradizioni dei diversi gruppi rom e sinti.
 
  3.  Ai fini della presente legge per rom e sinti sono intesi tutti i gruppi comunemente denominati "zingari".
 
 
  TITOLO I 

INTERVENTI PER LA RESIDENZIALITÀ E PER IL TRANSITO

 
  ARTICOLO 2 

(Le soluzioni abitative)

 
  1.  Gli interventi per la residenza e l'inserimento abitativo previsti dalla presente legge sono:
   a)  aree attrezzate per la residenza con i requisiti indicati agli artt. 3  e 4  ;
   b)  interventi di recupero abitativo di edifici pubblici e privati previsti dall' art. 5  ;
   c)  l'utilizzo degli alloggi sociali come previsti dalla Legge 6 marzo 1998, n. 40  "Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
   d) il sostegno per la messa a norma e/o la manutenzione straordinaria di strutture abitative autonomamente reperite o realizzate da rom e sinti;
   e) la realizzazione di spazi di servizion ad attività lavorative di carattere artigianale.
 
  2.  Gli interventi di cui al comma 1  sono predisposti nel rispetto della struttura sociale e degli stili di vita dei gruppi, attraverso forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie interessate.
 
 
  ARTICOLO 3 

(Aree attrezzate per la residenza)

 
  1.  Le aree attrezzate per la residenza sono destinate ad accogliere le famiglie rom e sinti che già risiedono o intendono stabilirsi nel territorio comunale. Le aree attrezzate sono destinate ad accogliere preferibilmente famiglie allargate o più nuclei familiari legati da vincoli di parentela, di affinità o di mutualità.
 
  2.  Le aree attrezzate per la residenza sono dimensionate e localizzate secondo i seguenti criteri:
   a) rispondenza ad una capacità ricettiva preferibilmente non superiore alle sessanta persone;
   b) collocazione delle aree attrezzate, preferibilmente su terreni di proprietà comunale o di altri enti pubblici, al fine di contenere i costi e accelerare la realizzazione delle opere;
   c) la localizzazione deve garantire l'inserimento in contesti di vita attiva dotati degli elementi essenziali per rendere l'esistenza quotidiana degli abitanti organizzata e interrelata con il tessuto abitativo e sociale circostante, con l'organizzazione dei servizi socio-sanitari di zona e con la rete degli istituti scolastici.
 
  3.  Le aree attrezzate per la residenza, in ragione delle famiglie destinatarie, del loro stile di vita, delle risorse disponibili, del contesto urbano, possono essere composte da strutture abitative integrate in uno spazio comune o da attrezzature fisse di servizio a roulotte, case mobili o strutture prefabbricate.
 
  4.  Le aree attrezzate sono realizzate su progetto secondo le indicazioni ed i requisiti previsti all' art. 4  .
 
 
[5.  Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal piano regolatore generale comunale e possono essere classificate, a seconda del prevalente carattere, come zone residenziali B oppure C, ovvero come zona F, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.] [1]  
 
 
5.  Le aree attrezzate per la residenza sono definite dal regolamento urbanistico.[2]  
 
 
[6.  Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani di zona per l'edilizia economica popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167  "Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare". In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale. ] [3]  
 
 
6.  Le aree attrezzate per la residenza possono essere ricomprese nei piani per l'edilizia economica popolare di cui all' articolo 71 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1  (Norme per il governo del territorio). In tal caso i finanziamenti previsti dalla presente legge possono essere ricompresi, fatte salve le finalità della loro specifica destinazione, nel piano finanziario del programma di edilizia economica popolare convenzionata o sovvenzionata. In questa eventualità, la popolazione da accogliere in dette aree è ricompresa nella determinazione del fabbisogno insediativo residenziale comunale. [4]  
 
 
  ARTICOLO 4 

(Requisiti delle aree residenziali attrezzate)

 
  1.  Le caratteristiche tecniche dei singoli interventi, fermi restando i requisiti di igienicità e salubrità, sono di volta in volta fissati dal Comune e recepiti nel progetto, predisposto in base ad una attenta analisi socio-abitativa del gruppo destinatario e con la sua attiva partecipazione ed in base a criteri di integrazione urbana e ambientale.
 
  2.  In rapporto alle diverse situazioni, l'area attrezzata per la residenza può consistere:
   a) nella realizzazione di un nucleo essenziale minimo di servizi consistente in un blocco di cucina-soggiorno e servizi igienici per ciascuna famiglia con parcheggio e terreno di pertinenza, di supporto ad abitazioni mobili;
   b) nella realizzazione di una unità abitativa minima, camera, cucina-soggiorno, servizi igienici, spazio di pertinenza, integrata in uno spazio comune, aggregata ad altre o autonoma.
 
  3.  È prevedibile in progetto l'ulteriore sviluppo del nucleo di servizi o l'ampliamento dell'unità abitativa, anche con risorse proprie dei gruppi familiari e attraverso procedure di costruzione facilitata o di autocostruzione guidata.
 
  4.  Nella organizzazione delle aree è promossa la partecipazione dei gruppi dei rom e dei sinti destinatari degli interventi e delle associazioni di volontariato.
 
  5.  Per le aree attrezzate e le unità abitative o di servizio realizzate ai sensi della presente legge al fine di decongestionare gli insediamenti esistenti e di superare le condizioni di grave precarietà abitative esistenti possono essere applicati i criteri di cui all' art. 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" in materia di alloggio sociale.
 
 
  ARTICOLO 5 

(Il recupero abitativo di edifici pubblici e privati)

 
  1.  Il recupero ad uso abitativo riguarda il patrimonio edilizio pubblico o privato e prevede:
   a) forme di recupero leggero con costi adeguati ai benefici raggiunti;
   b) vincolo di utilizzo sociale dell'immobile per un tempo adeguato all'investimento effettuato.
 
  2.  Le caratteristiche tecniche delle abitazioni recuperate ai sensi del presente articolo sono fissate secondo quanto previsto dall' art. 4, comma 2  .
 
 
  ARTICOLO 6 

(Requisiti delle aree attrezzate alla sosta breve)

 
  1.  Nei Comuni interessati dalla sosta temporanea di famiglie di rom e di sinti e indicati dagli atti della programmazione regionale, sono predisposte aree attrezzate alla sosta breve.
 
  2.  A tal fine possono essere utilizzate le aree multifunzionali di interesse generale indicate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell' art. 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285  "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche.
 
  3.  L'area attrezzata per la sosta breve deve essere fornita di impianto di fornitura di energia elettrica, di erogazione idrica, di servizi igienici, di lavatoi e vasche, di smaltimento rifiuti ed essere possibilmente ombreggiata. Le caratteristiche tecniche e urbanistiche delle aree attrezzate alla sosta breve sono determinate ai sensi del comma 2  con deliberazione della Giunta regionale.
 
  4.  La regolamentazione delle modalità e dei tempi della sosta nelle suddette aree sono definite dal Comune che provvede anche al funzionamento e alla manutenzione delle aree medesime.
 
 
  ARTICOLO 7 

(Organizzazione e gestione delle aree residenziali attrezzate)

 
  1.  Il Comune con proprio regolamento disciplina:
   a) le condizioni per l'ammissione e per la permanenza nell'area;
   b) le modalità di utilizzo dell'area;
   c) le modalità di utilizzo dei servizi presenti.
 
  2.  Il regolamento di cui al comma 1  individua altresì le tipologie delle attività lavorative che possono essere svolte nelle aree e le modalità per la loro autorizzazione. Il regolamento disciplina ogni altro aspetto concernente le regole di convivenza e prevede la costituzione di un comitato per la gestione dell'area medesima con la presenza dei rappresentanti dei rom e sinti presenti o di loro associazioni.
 
  3.  Il Comune, tramite il personale del distretto socio-sanitario nel cui territorio è ubicata l'area residenziale, provvede ad acquisire le informazioni utili ad attuare gli adempimenti igienico-sanitari di obbligo, a promuovere le prestazioni di natura sanitaria, ove necessario, ed a consentire l'inserimento scolastico dei minori.
 
 
 
  TITOLO II 

ATTIVITÀ PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE

 
  ARTICOLO 8 

(Attività formative e lavorative)

 
  1.  I Comuni e le Comunità montane autonomamente ed in attuazione della programmazione regionale attuano idonee iniziative metodologicamente adeguate all'utenza rom e sinti per favorire il loro inserimento nelle attività di orientamento al lavoro, formazione professionale e di aiuto all'occupazione.
 
  2.  Fatto salvo quanto previsto dalle norme comunitarie, statali e regionali per gli interventi di aiuto all'occupazione ed in particolare quanto contenuto nella LR 26 aprile 1993 n. 27  "Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile", nella LR 12 aprile 1994 n. 29  "Interventi straordinari a favore delle imprese toscane" gli inserimenti lavorativi sono attuati secondo quanto previsto dagli artt. 32  e 51  della LR 3 ottobre 1997, n. 72 "Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio- sanitari integrati" e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 
  ARTICOLO 9 

(Assistenza sanitaria)

 
  1.  Ai rom e ai sinti le prestazioni sanitarie sono fornite dalla Azienda unità sanitaria locale, di seguito denominata Azienda USL, competente per territorio e quelle assistenziali dal Comune nel cui territorio essi hanno abituale dimora.
 
  2.  L'Azienda USL provvede a rilasciare il documento per l'assistenza sanitaria secondo la normativa statale e regionale vigente.
 
  3.  Ai rom e sinti non iscritti al servizio sanitario nazionale si applicano, ove ricorrono, le disposizioni di cui all' art. 43, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394  .
 
  4.  Nei casi di accertata condizione di indigenza i Comuni possono utilizzare quote del fondo sociale di cui all' art. 16 della LR 72/97  e successive modificazioni e integrazioni attribuito a parametro, per prestazioni di assistenza sanitaria eventualmente erogate attraverso le associazioni di volontariato operanti nel settore sanitario.
 
 
  ARTICOLO 10 

(Scolarizzazione e istruzione)

 
  1.  Allo scopo di promuovere l'assolvimento dell'obbligo scolastico secondo le vigenti leggi da parte dei rom e dei sinti in età scolare:
   a) i servizi sociali competenti per territorio provvedono a verificare che l'obbligo scolastico sia regolarmente assolto e si adoperano, in collaborazione con i servizi sanitari del distretto socio-sanitario e con l'istituzione scolastica, per rimuovere gli ostacoli che impediscono una normale frequenza dei minori a scuola;
   b)  i Comuni accertano tramite i propri operatori, gli operatori distrettuali delle Aziende UUSSLL ed eventualmente anche tramite la collaborazione di volontari singoli o delle associazioni di volontariato, il reale inserimento dei rom e dei sinti in età scolare nelle classi, in collaborazione con le competenti autorità scolastiche e possono attivare progetti integrati di sostegno ai sensi dell' art. 28 della LR n. 72/97  e successive modificazioni e integrazioni, anche comprensivi di azioni mirate all'ambientamento scolastico, funzionali alla socializzazione e promozione linguistica.
 
  2.  I Comuni assicurano ai minori rom e sinti in età scolare gli interventi ordinari di diritto allo studio secondo le modalità previste dalla LR 19 giugno 1981 n. 53  "Interventi per il diritto allo studio".
 
  3.  I Comuni individuano nell'ambito dei progetti di area di cui agli artt. 9  e 10  della LR n. 53/81 le forme e le modalità atte ad assicurare lo sviluppo dei progetti integrati di sostegno di cui al comma 1  ed a promuovere l'adempimento dell'obbligo scolastico.
 
 
  ARTICOLO 11 

(Educazione permanente e interscambio culturale)

 
  1.  Al fine di preservare il patrimonio culturale dei rom e sinti possono essere attivati nell'ambito delle politiche sociali integrate di cui al Titolo IV della LR n. 72/97  e successive modificazioni e integrazioni progetti finalizzati a:
   a) conservare la lingua, la storia, i costumi anche attraverso la istituzione di corsi in lingua "romanè";
   b) salvaguardare le manifestazioni tradizionali;
   c) valorizzare la produzione artigianale favorendo la partecipazione a mostre e mercati.
 
 
 
  TITOLO III 

PROGRAMMAZIONE

 
  ARTICOLO 12 

(Atti di programmazione)

 
  1.  Gli atti della programmazione regionale individuano, sentite le articolazioni zonali delle conferenze dei sindaci, di cui all' art. 12 della LR 72/97  e successive modificazioni e integrazioni, territorialmente interessate, i Comuni sedi di accoglienza di rom e sinti, nonché determinano le iniziative dirette, le modalità e le misure di sostegno alla programmazione locale, le procedure di attuazione e di verifica ai fini dell'efficace realizzazione degli interventi e delle attività di cui ai precedenti titoli.
 
 
[2.  L'individuazione dei Comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all' art. 2, comma 1  , lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all' art. 10, comma 5, della LR 11 agosto 1999, n. 49  "Norme in materia di programmazione regionale" e della LR 16 gennaio 1995, n. 5  "Norme per il governo del territorio". ] [5]  
 
 
2.  L'individuazione dei comuni sedi di accoglienza con riferimento agli interventi di cui all' articolo 2, comma 1  , lett. a), b), ed e) costituisce, ove non già prevista, integrazione del piano regionale di indirizzo territoriale con efficacia prescrittiva, secondo le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 5, della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49  (Norme in materia di programmazione regionale) e della LR 1/2005  . [6]  
 
 
 
[ARTICOLO 13 

(Indirizzi della programmazione)

 
  1.  Al fine di utilizzare in maniera efficace le risorse disponibili, per gli interventi di cui al Titolo I  sono privilegiati i progetti che prevedono:
   a) l'integrazione del contributo regionale con altre risorse pubbliche o private;
   b) la promozione di opportunità di formazione professionale e di occupazione nella realizzazione degli interventi;
   c) la ricerca di forme di partecipazione diretta dei destinatari degli interventi, come l'autocostruzione guidata e l'autorecupero;
   d) l'adozione di tipologie, procedure e modalità realizzative che consentono economie di scala.
 
  2.  Il contributo della Regione all'attuazione dei programmi locali determinato in relazione alla disponibilità di bilancio dagli atti della programmazione regionale non può in alcun caso eccedere l'80% della spesa ammissibile ed è liquidato con le modalità fissate nei medesimi atti di programmazione.
 
  3.  I Comuni individuati dagli atti di programmazione regionale predispongono in forma singola o associata e approvano i progetti per gli interventi di cui agli artt. 2  e 6  nei tempi previsti dal piano integrato sociale regionale di cui alla LR n. 72/97  e successive modificazioni e integrazioni.
 
  4.  I progetti, redatti secondo i criteri della presente legge, esecutivi ai sensi dell' art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109  "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni sono trasmessi al presidente dell'articolazione zonale della conferenza dei sindaci e inseriti nel piano zonale di assistenza sociale.
 
  5.  I progetti possono essere elaborati dai Comuni singoli o associati. I Comuni provvedono direttamente alla realizzazione degli interventi o, in relazione alla tipologia degli interventi stessi possono avvalersi dei soggetti indicati all' art. 7, comma 8, della LR n. 72/97  e successive modificazioni e integrazioni.
] [7]  
 
 
 
  TITOLO IV 

NORME FINALI

 
  ARTICOLO 14 

Norma finanziaria

 
  1.  Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con il fondo istituito ai sensi dell' art. 68 della LR n. 72/97  e successive modificazioni ed integrazioni e con gli altri stanziamenti a tal fine previsti nel bilancio regionale.
 
  2.  Il programma finanziario di cui all' art. 9, comma 4, della LR n. 72/97  e successive modificazioni ed integrazioni determina la quota di risorse da ripartire ai Comuni riservate ai progetti recanti interventi per l'abitazione e per l'allestimento di aree attrezzate per la residenza e la sosta.
 
 
  ARTICOLO 15 

(Abrogazione)

 
  1.   
La LR 18 aprile 1975 n. 73  (a) "Interventi per i popoli rom e sinti" è abrogata.
 
 

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
 

Chiti

Firenze, 12 gennaio 2000

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 14-12-1999 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5-1-2000.
 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 184, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. In vigore dal 05/02/2000 al 19/01/2005

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 184, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.  In vigore dal 20/01/2005

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 184, comma 2 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. In vigore dal 05/02/2000 al 19/01/2005

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 184, comma 2 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.  In vigore dal 20/01/2005

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 185, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. In vigore dal 05/02/2000 al 19/01/2005

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo 185, comma 1 della legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1.  In vigore dal 20/01/2005

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo 65, comma 1, lettera d) della legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 41. In vigore dal 05/02/2000 al 21/03/2005

 

Note della redazione

(a) - 

Provvedimento indicato erroneamente il riferimento corretto è al 18 aprile 1995.

 -