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DECRETO-LEGGE 14 settembre 2004, n. 241
  Disposizioni urgenti in materia di immigrazione. (*) Clicca qui per visualizzare il testo coordinato con la legge di conversione  
  Pubblicato in GU, n. 216 del 14/09/2004


  Vigente dal: 15/09/2004
  urn:nir:stato:decreto.legge:2004-09-14;241

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77   e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste dall' articolo 13 della Costituzione  anche agli stranieri per i quali sia stato disposto l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la massima celerita' dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 1   
  1.   
All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni», il comma 5-bis e' sostituito dai seguenti: «  
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale e' sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di un locale idoneo.
».
 
  2.   
Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «  
tribunale in composizione monocratica
» sono sostituite dalle seguenti: «  
giudice di pace
».
 
  3.   
Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, le parole: «  
il tribunale in composizione monocratica
» sono sostituite dalle seguenti: «  
il giudice di pace
».
 
  4.   
Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, le parole: «  
al tribunale in composizione monocratica
» sono sostituite dalle seguenti: «  
al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.
».
 
  5.   
Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «  
4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
».
 
  6.   
Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «  
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto.
».
 
  7.  All' articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374  , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  
al comma 3  , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «  
Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali e' dovuta una indennita' di euro 20.
»;
   b)  
dopo il comma 3-ter  e' inserito il seguente: «  
3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni, e' corrisposta una indennita' di euro 10.
»;
   c)  
al comma 4  , dopo le parole: «  
di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter
» sono inserite le seguenti: «  
, nonche' 3-quater,
».
 
 
  Art. 2 

Norma di copertura finanziaria

 
  1.  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell' articolo 1  , determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:
   a)  quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  ;
   b)  quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350  ;
   c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 3   
  1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
 

Note della redazione

 - 

Il testo del presente decreto legge è stato convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2004, n. 271