Regione Toscana
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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112
  Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (Estratti)  
  Pubblicato in GU, n. 147 del 25/06/2008


 
  urn:nir:stato:decreto.legge:2008-06-25;112


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77  e 87  della Costituzione ;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitivita' del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la liberta' di iniziativa economica, nonche' a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita' dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilita' e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto-legge:


   
  Art. 20 

Disposizioni in materia contributiva

 
  1.  Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138  , si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
 
  2.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
   a) la contribuzione per maternita';
   b) la contribuzione per malattia per gli operai.
 
  3.  A decorrere dal 1° gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223  e' cosi' sostituito: "Al versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".
 
  4.  Sono abrogate le disposizioni di cui all' articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827   
 
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155  [1]  
  .
  
  6.  L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.
 
  7.  A decorrere dalla data di entrata in vigore  
 
[della presente legge] [2]  
   
 
del presente decreto[3]  
  , nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande  
 
o di azioni esecutive[4]  
  che  
 
[frazionino] [5]  
   
 
frazionano[6]  
  un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni  
 
[di attuazione del codice di procedura civile] [7]  
   
 
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368  [8]  
  .
 
  8.  In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,  
 
[l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva] [9]  
   
 
l'improcedibilita' delle domande successive alla prima e' dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullita' dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive in violazione del comma 7[10]  
  .
 
  9.  Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto,  
 
[sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti] [11]  
   
 
sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente gia' formatisi[12]  
  e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione  
 
a pena di improcedibilita' della domanda[13]  
  .
 
  10.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335  , e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa,  
 
[per almeno cinque anni] [14]  
   
 
per almeno dieci anni[15]  
  nel territorio nazionale.
 
  11.  A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639  , dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".
 
  12.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  
 
[della presente legge] [16]  
   
 
del presente decreto[17]  
  l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
 
  13.  In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.
 
  14.  Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289  e' soppresso.
 
 
  Art. 81 

Settori petrolifero e del gas

 
 
[32.  In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.] [18]  
 
 
32.  In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato.[19]  
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 25 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[2] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[9] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[10] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[11] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[14] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[16] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 6 agosto 2008, n. 133. In vigore dal 25/06/2008 al 21/08/2008

[19] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 6 agosto 2008, n. 133.  In vigore dal 22/08/2008