DECRETO-LEGGE 22 agosto 2014, n. 119
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
Pubblicato in GU, n. 194 del 22/08/2014
Vigente al 23/08/2014
urn:nir:stato:decreto.legge:2014-08-22;119
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni sportive
Art. 1
Misure per il contrasto della frode in competizioni sportive
1.
All'
articolo 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 , le parole: «
e' punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da euro 258 a euro 1.032. Nei casi di lieveentità si applica la sola pena della multa.
» sono sostituite dalle seguenti: «
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
»;
b)
al comma 3, le parole: «
i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa daeuro 2.582 a euro 25.822.
» sono sostituite dalle seguenti: «
per ifatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione e' aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.
».
2.
Le disposizioni di cui al
comma 1
hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Modifiche in materia di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive
1.
All'
articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
:
1)
al primo periodo, dopo le parole: «
e all'articolo 6-ter della presente legge,
» sono inserite le seguenti: «
nonchè per il reato di cui all'
articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41
, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V etitolo VI,capo I, del codice penale , nonchè per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale
»;
2)
il terzo periodo
e' sostituito dal seguente
[1]
: «
Il divieto dicui al presente comma può essere, altresi', disposto nei confrontidi chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo,
finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo.
»;
b)
al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «
In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non puo'essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione. Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo e' sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non puo' essere inferiore a cinque anni e superiore a otto anni.
»;
c)
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «
8-bis.
Decorsi almeno tre anni dalla cessazione del divieto di cui al comma 1, l'interessato puo' chiedere la cessazione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dall'applicazione del medesimo divieto. La cessazione e' richiesta al questore che ha disposto il divieto o, nel caso in cui l'interessato sia stato destinatario di più divieti, al questore che ha disposto l'ultimo di tali divieti ed e' concessa se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, anche in occasione di manifestazioni sportive.
».
Art. 3
Disposizioni in materia di divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'
articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
ed ulteriori prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1.
Al
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'
articolo 2-bis, comma 1
, dopo le parole «
l'introduzione ol'esposizione di striscioni e cartelli
» sono inserite le seguenti: «
ovvero altre scritte o immagini
»;
b)
all'
articolo 8, comma 1
, dopo le parole «
per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive,
» sono inserite le seguenti «
ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi,
» e dopo le parole: «
sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamentio titoli di viaggio
» sono inserite le seguenti: «
»;
c)
all'
articolo 9, comma 1
, le parole: «
di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6
» sono sostituite dalle seguenti: «
di emettere, vendere o distribuire, con qualsiasi modalita', titoli di accesso a soggetti che siano destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6
» e dopo le parole: «
ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati
» sono inserite le seguenti: «
, nel corso degli ultimi cinque anni,
».
Art. 4
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive
1.
Alla
legge 13 dicembre 1989, n. 401
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: «
Articolo 7-bis.
(Divieto di trasferta).
1.
Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell'interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, puo' disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio individuati in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Con lo stesso decreto, e' altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate.
»;
b)
all'articolo 8, comma 1-bis, dopo le parole: «
anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6
» sono inserite le seguenti: «
».
2.
All'
articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
, dopo le parole: «
» sono aggiunte le seguenti: «
, nonchè alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive
».
3.
Al
decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2003, n. 88
, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-quater:
1)
al comma 5, le parole: «
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
» sono sostituite dalle seguenti: «
di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5-bis e 5-ter
»;
2)
dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «
5-ter.
Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche per l'adeguamento degli impianti necessario alla loro riqualificazione, nonche' alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'
articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
.
»;
b)
all'articolo 1-septies, comma 2, le parole: «
per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni
» sono sostituite dalle seguenti: «
per una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni
».
Capo II
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale
Art. 5
Modifiche al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
1.
Al
decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4
:
1)
al
comma 1
, le parole: «
, e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
» sono sostituite dalle seguenti: «
. Le Commissioni territoriali sono insediate presso le prefetture che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico, con il coordinamento del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
»;
2)
al
comma 2
, le parole «
nel numero massimo di dieci.
» sono sostituite dalle seguenti: «
nel numero massimo di venti.
»;
3)
al
comma 2-bis
, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti
: «
Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di trenta per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali.
»;
4)
al
comma 3
, primo periodo, le parole: «
rappresentante dell'ACNUR
» sono sostituite dalle seguenti: «
rappresentante designato dall'ACNUR
»;
5)
al
comma 5
, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «
Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario il trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui e' accolto o trattenuto, la competenza all'esame della domanda e' assunta dalla commissione nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro di nuova destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha sostenuto il colloquio, la competenza rimane in capo alla commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio.
»;
6)
dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «
5-bis.
Fermo restando in ogni caso la competenza della commissione territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio, la competenza all'esame delle domande di protezione internazionale puo' essere individuata, con provvedimento del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al comma 5, tenendo conto del numero dei procedimenti assegnati a ciascuna Commissione nonchè dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
»;
b) all'articolo 12
:
1)
al
comma 1
, il secondo periodo e' soppresso;
2)
dopo il comma 1 , e' inserito il seguente: «
1-bis.
Il colloquio si svolge di norma alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente. Il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio si svolge innanzi alla Commissione.
».
1)
al comma 1 e' premesso il seguente: "
01. I componenti effettivi e supplenti delle Commissioni territoriali partecipano a un corso di formazione iniziale e a periodici corsi di aggiornamento organizzati dalla Commissione nazionale ai sensi dei commi 1 e 1-bis
";
2)
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "
1-bis. La formazione di cui al comma 1 e' effettuata anche in collaborazione con l'ACNUR e con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di cui al regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010
";
2.
Per le finalità di cui al
comma 1, lettera a)
, numeri 2) e 3), e' autorizzata la spesa di euro 9.149.430, per l'anno 2014, e di euro 10.683.060, a decorrere dall'anno 2015.
Art. 6
Misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati
1.
Al fine di favorire l'ampliamento del Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'
articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39
, e' incrementato di euro 50.850.570 per l'anno 2014.
2.
Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e' istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo stato di previsione un Fondo con una dotazione finanziaria di euro 62.700.000 per l'anno 2014, la cui ripartizione e' effettuata
con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle finalita' previste dall'
articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
.
3.
All'
articolo 1, comma 203, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
, le parole: «
» sono sostituite dalle seguenti: «
e all'
articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183
,che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al citato fondo di cui all'
articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135
, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
».
Art. 7
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati da flussi migratori
1.
Nell'anno 2014, per i comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, maggiormente interessati dalla pressione migratoria, le spese connesse alla predetta pressione migratoria sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui al
comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183
. La riduzione degli obiettivi 2014 dei comuni di cui all'
articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220
, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15 ottobre 2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per ciascun comune interessato l'importo della esclusione di cui al primo periodo, tenuto conto delle spese sostenute e delle dimensioni demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera delle cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.
Capo III
Disposizioni per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno
Art. 8
Misure per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1.
Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l'ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2014, a 36 milioni di euro per l'anno 2015 e a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, alla Polizia di Stato, per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonche' per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 4 milioni di euro per l'anno 2015 e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente.
Art. 9
Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti
1.
Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale. Operano, altresi', a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la composizione delle predette Commissioni.
2.
Ai componenti delle Commissioni di cui al
comma 1
non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 10
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'
articolo 5, comma 2
, e dall'
articolo 6
, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e euro 10.683.060
a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'
articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'
articolo 8, comma 1
, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore
dal 23/08/2014
al 21/10/2014
[2] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[3] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[4] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[6] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[9] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore
dal 23/08/2014
al 21/10/2014
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[14] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[16] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[20] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[21] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[22] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[23] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014
[24] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 17 ottobre 2014, n. 146.
In vigore dal 22/10/2014