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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
  Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.  
  Pubblicato in GU, n. 191 del 18/08/1998
  Vigente al 22/03/2014 


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  urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286@2014-02-13


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' articolo 87 della Costituzione  ;

Visto l' articolo 47, comma 1, della legge 6 marzo 1998, n. 40  , recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40  , con le modifiche a tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  , non compatibili con le disposizioni della predetta legge n. 40 del 1998  , le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , e quelle dell' articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto 1995 n. 335  , compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400  ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 giugno 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarieta' sociale, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanita', con il Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:


   
  TITOLO I 

Articoli 1 - 3 

 
 
  TITOLO II 

Articoli 4 - 20bis 

 
 
  TITOLO III 

Articoli 21 - 27sexies 

 
 
  TITOLO IV 

Articoli 28 - 33 

 
 
  TITOLO V 

Articoli 34 - 46 

 
 
  TITOLO VI 

NORME FINALI

 
  Art. 47 

Abrogazioni

 
  1.   
Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati:
   a)  gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  ;
   b)  le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943  , ad eccezione dell'art. 3 ;
 
  2.   
Restano abrogate le seguenti disposizioni:
   a)  l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773  ;
   d)  l'articolo 5 , commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663  , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33  ;
   e)  gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416  , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39  ;
   g)  l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297  .
 
  3.   
All' art. 20, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390  , restano soppresse le parole: "  
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali omultilaterali di reciprocita' tra la Repubblica italiana e gli Statidi origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizionipreviste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via disviluppo
".
 
  4.   
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  .
 
 
  Art. 48 

Copertura finanziaria

 
  1.  All'onere derivante dall'attuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40  e del presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede:
   a) quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno 1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'interno.
 
  2.  Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
  Art. 49 

 

 
[ ... ] [1]  
   
 
Disposizioni finali e transitorie[2]  
 

 
  1.  Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40  , del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
 
 
1-bis.  Agli stranieri gia' presenti nel territorio dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40  , in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di soggiorno per i motivi ivi indicati. Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. [3]  
 
  2.  All'onere conseguente all'applicazione del comma 1  , valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all' articolo 48  e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.
 
 
2-bis.  Per il perfezionamento delle operazioni di identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.[4]  
 
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 25 luglio 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TURCO, Ministro per la solidarieta' sociale

DINI, Ministro degli affari esteri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BINDI, Ministro della sanita'

BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: FLICK

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo8, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113. In vigore dal 02/09/1998 al 11/05/1999

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma1, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma2, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo8, comma3, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113.  In vigore dal 12/05/1999