DECRETO LEGISLATIVO 9 Luglio 2003, n. 216
Attuazione della
direttiva 2000/78/CE
per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Pubblicato in GU, n. 187 del 13/08/2003
Vigente al 08/06/2008
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216@2008-06-06
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000
,che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento inmateria di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la
legge 1° marzo 2002, n. 39
, ed in particolare l'allegato B;
Vista la
legge 20 maggio 1970, n. 300
, recante «Norme sulla tuteladella liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale edell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sulcollocamento»;
Visto il
testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvatocon
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri ,adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati edel Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri , adottata nellariunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, delMinistro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro degli affari esteri,con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Oggetto
1.
Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'eta'
e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinche' tali fattori non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
Art. 2.
Nozione di discriminazione
1.
Ai fini del presente decreto e salvo quanto disposto dall'
articolo 3
, commi da 3 a 6, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell'eta'
o dell'orientamento sessuale. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite:
a)
discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per eta'
o per orientamento sessuale, una persona e' trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b)
discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare eta'
o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.
3.
Sono, altresi', considerate come discriminazioni, ai sensi del
comma 1
, anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno dei motivi di cui all'
articolo 1
, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
4.
L'ordine di discriminare persone a causa della religione, delle convinzioni personali, dell'handicap, dell'eta'
o dell'orientamento sessuale e' considerata una discriminazione ai sensi del
comma 1
.
Art. 3.
Ambito di applicazione
1.
Il principio di parita' di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta'
e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'
articolo 4
, con specifico riferimento alle seguenti aree:
a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;
b)
occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento
;
c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
d) affiliazione e attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.
2.
La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:
a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;
b) sicurezza e protezione sociale;
c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;
d) stato civile e prestazioni che ne derivano;
e) forze armate, limitatamente ai fattori di eta' e di handicap.
3.
Nel rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
e purche' la finalita' sia legittima
[12]
nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'
articolo 2
quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'eta'
o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attivita' lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attivita' medesima.
4.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneita' al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai
commi
2
e
3
.
[17]
4-bis.
Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di eta', di esperienza professionale o di anzianita' di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessita' di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
[18]
4-ter.
Le disposizioni di cui al
comma 4-bis
sono fatte salve purche' siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalita' legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalita' siano appropriati e necessari.
[19]
5.
Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'
articolo 2
le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attivita' professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attivita'.
6.
Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'
articolo 2
quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimita' di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attivita' lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la liberta' sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale dei diritti
4.
Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione.
[23]
5.
Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel provvedimento , un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
[24]
6.
Il giudice tiene conto, ai fini della liquidazione del danno di cui al
comma 5
, che l'atto o comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
[25]
7.
Il giudice puo' ordinare la pubblicazione
di cui ai commi 5 e 6, a spese del convenuto, per una sola volta su un quotidiano di tiratura nazionale.
[26]
Art. 4-bis.
Protezione delle vittime
1.
La tutela giurisdizionale di cui all'
articolo 4
si applica altresi' avverso ogni comportamento pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere la parita' di trattamento.
[29]
Art. 5.
Legittimazione ad agire
1.
Le rappresentanze locali delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale, in forza di delega, rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, a pena di nullita', sono legittimate ad agire ai sensi dell'
articolo 4
, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione
, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio.
2.
I soggetti di cui al
comma 1
sono altresi' legittimati.
[34]
ad agire nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.
Art. 6.
Relazione
1.
Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni relative all'applicazione del presente decreto.
Art. 7.
Copertura finanziaria
1.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Dato a Roma, addi' 9 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letteraa, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[2] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[3] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[4] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterab, numero2, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[6] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[9] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[11] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero1, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterac, numero2, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[14] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 28/08/2003
al 07/06/2008
[15] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 9 agosto 2013, n. 99.
In vigore dal 23/08/2013
[16] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 28/08/2003
al 07/06/2008
[17] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[18] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[19] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[20] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo34, comma34, letteraa, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 28/08/2003
al 05/10/2011
[21] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo34, comma34, letteraa, decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore dal 06/10/2011
[22] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 28/08/2003
al 07/06/2008
[23] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101. -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 08/06/2008
al 05/10/2011
[24] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 28/08/2003
al 05/10/2011
[25] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 28/08/2003
al 05/10/2011
[26] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.
In vigore
dal 28/08/2003
al 05/10/2011
[27] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 2004, n. 256.
In vigore
dal 28/08/2003
al 30/10/2004
[28] -
Sostituzione
(testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 2004, n. 256.
In vigore dal 31/10/2004
[29] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[30] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: decreto legislativo 02 agosto 2004, n. 256.
In vigore
dal 28/08/2003
al 30/10/2004
[31] -
Sostituzione
(testo inserito) da: decreto legislativo 02 agosto 2004, n. 256.
In vigore dal 31/10/2004
[32] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterad, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022
[33] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore
dal 28/08/2003
al 07/06/2008
[34] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 6 giugno 2008, n. 101.
In vigore dal 08/06/2008
[35] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo1, comma1, letterae, legge 23 dicembre 2021, n. 238.
In vigore dal 01/02/2022