Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 11 aprile 1955, n. 288
  Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.  
  Pubblicato in GU, n. 96 del 27/04/1955
  Vigente al 31/07/1959 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1.   
  1.  Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti animali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere:
   a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
   b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;
   c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).
[1]  
 
   
 
   
 
  Art. 2.   
  1.  I premi, le borse di studio e i sussidi di cui all'art. 1 sono attribuiti dal Ministero degli affari esteri:
   a) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane se si tratta di cittadini italiani residenti stabilmente all'estero;
   b) su indicazione delle Rappresentanze diplomatiche italiane, d'intesa con le Autorita' competenti locali, qualora si tratti di cittadini stranieri;
   c) su indicazione di Commissioni interne nominate dal Ministero degli affari esteri negli altri casi. Di tali Commissioni sono chiamati a far parte professori universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione.
 
  2.  L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b) dell'art. 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento della somma stanziata nel relativo capitolo.
[4]  
 
   
 
  Art. 3.   
  1.  In deroga all' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440  , e successive modificazioni, ed ove non sia, possibile provvedere con mandato diretto, e' data facolta' al Ministero degli affari esteri di provvedere al pagamento delle spese considerate nella presente legge a mezzo di aperture di credito che puo' emettere anche a favore del proprio cassiere ed il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.
 
 
[ 2.  ] [7]  
 
 
  Art. 4.   
  1.  Alle spese previste dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento del capitolo 89 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1954-55 e con quello dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addi' 11 aprile 1955

EINAUDI

SCELBA

MARTINO

GAVA

Visto,il Guardasigilli: DE PIETRO

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. In vigore dal 12/05/1955 al 16/04/1977

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 2 marzo 1991, n. 424. In vigore dal 17/04/1977 al 21/01/1992

[3] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, comma1, legge 2 marzo 1991, n. 424.  In vigore dal 22/01/1992

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87. In vigore dal 12/05/1955 al 16/04/1977

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo1, legge 12 marzo 1977, n. 87.  In vigore dal 17/04/1977

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma1, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340. In vigore dal 12/05/1955 al 04/12/1994

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo1, comma1, legge 7 luglio 1959, n. 532. In vigore dal 12/05/1955 al 30/07/1959