Regione Toscana
norma
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LEGGE 23 Marzo 1981, n. 91
  Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.  
  Pubblicato in GU, n. 86 del 27/03/1981
  Vigente al 11/04/1981 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:


 
 
CAPO I 

SPORT PROFESSIONISTICO.

 
  Art. 1 

Attività sportiva.

 
  1.  L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.
 
 
  Art. 2 

Professionismo sportivo.

 
  1.  Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
 
 
  Art. 3 

Prestazione sportiva dell'atleta.

 
  1.  La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge.
 
  2.  Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
   a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
   b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
   c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
 
 
  Art. 4 

Disciplina del lavoro subordinato sportivo.

 
  1.  Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.
 
  2.  La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
 
  3.  Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
 
  4.  Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.
 
  5.  Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.
 
  6.  Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
 
  7.  Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell' articolo 2123 del codice civile  .
 
  8.  Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme contenute negli articoli 4    , 5    , 13    , 18    , 33    , 34    della legge 20 maggio 1970, n. 300   , e negli articoli 1    , 2    , 3    , 5    , 6    , 7    , 8    della legge 15 luglio 1966, n. 604  . Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 230  .
 
  9.  L' articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300  , non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.
 
 
  Art. 5 

Cessione del contratto.

 
  1.  Il contratto di cui all'articolo precedente può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.
 
  2.  È ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti.
 
  3.  È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad una altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali.
 
 
  Art. 6 

 

  Indennità di preparazione e promozione[1]
   
 
 

 
  1.   
  Cessato, comunque, un rapporto contrattuale l'atleta professionista è libero di stipulare un nuovo contratto. In tal caso, le federazioni sportive nazionali possono stabilire il versamento da parte della società firmataria del nuovo contratto alla società sportiva titolare del precedente contratto di una indennità di preparazione e promozione dell'atleta professionista, da determinare secondo coefficienti e parametri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.[3]
   
 
 
 
  2.   
  Nel caso di primo contratto, l'indennita prevista dal comma precedente può essere dovuta alla società o alla associazione sportiva presso la quale l'atletà ha svolto la sua ultima attività dilettantistica.[5]
   
 
 
 
  3.   
  Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche dei singoli.[7]
   
 
 
 
  4.  La indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistica, nel perseguimento di fini sportivi.
 
 
  Art. 7 

Tutela sanitaria.

 
  1.  L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate, con decreto Ministeriale della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
  2.  Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.
 
  3.  In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.
 
  4.  La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3  , dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
 
  5.  Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulle società sportive. Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3  , detti oneri sono a carico degli atleti stessi.
 
  6.  Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
 
  7.  L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.
 
  8.  Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.
 
 
  Art. 8 

Assicurazione contro i rischi.

 
  1.  Le società sportive devono stipulare una polizza assicurativa individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età ed al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali, d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
 
 
 
 
  Art. 9 

Trattamento pensionistico.

 
  1.  L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366  , per i giocatori e gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all' articolo 2  della presente legge.
 
  2.  I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14 giugno 1973, n. 366  , per i giocatori e gli allenatori di calcio.
 
  3.  Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di contratto di lavoro autonomo è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.
 
  4.  I contributi sono ripartiti tra società sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.
 
  5.  Del comitato di vigilanza previsto dall' articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366  , fanno parte anche due rappresentanti dei professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta del presidente del CONI. [10]
 
  6.  Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, i professionisti sportivi di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338  .
 
  7.  Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito con legge 14 giugno 1973, n. 366  , possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.
 
  8.  La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.
 
 

 
CAPO II 

SOCIETA' SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

 
  Art. 10 

Costituzione e affiliazione.

 
  1.  Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata .  
 
 
 
  2.  L'atto costitutivo deve prevedere che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva.[15]
 
 
 
 
 
  3.  Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell' articolo 2330 del codice civile  , la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.
 
  4.  Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all' articolo 11  .
 
  5.  L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.
 
  6.  L'affiliazione può essere revocata dalla federazione sportiva nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
 
  7.  La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.
 
  8.  Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
 
 
 
 
  Art. 11 

Deposito degli atti costitutivi.

 
  1.  Le società sportive,  
  entro trenta giorni dal decreto del tribunale previsto dal quarto comma dell'articolo 2330 del codice civile  [19]
   
 
  , devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.
 
 
  Art. 12 

 

  Norme sul controllo e sulla responsabilità delle federazioni sportive nazionali.[21]
   
 
 

 
  1.  Le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all'approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del CONI e secondo modalità approvate dal CONI.[23]
 
 
 
 
 
  2.  Tutte le deliberazioni delle società concernenti esposizioni finanziarie, acquisto o vendita di beni immobili, o, comunque, tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggetti ad approvazione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate.[26]
 
  3.  Nel caso di società affiliata a più federazioni sportive n azionali, l'approvazione e i controlli sono effettuati dalla federazione competente per l'attività cui la deliberazione si riferisce.[27]
 
  4.  In caso di mancata approvazione è ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.[28]
 
 
  Art. 13 

 

  Liquidazione della società.[29]
   
 
   
 
 

 
  1.  La federazione sportiva nazionale,per grave irregolarità di gestione, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.[32]
 
 
 
 
 
  2.  Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale a norma dell' articolo 2453 del codice civile  , indicando la parte spettante, in misura non superiore al loro valore nominale, a ciascuna azione o quota nella divisione dell'attivo. Il residuo attivo viene assegnato al CONI. [35]
 
 
  Art. 14 

Federazioni sportive nazionali.

 
  1.  Le federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società e dagli organismi ad esse affiliati e sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna.
 
  2.  Alle federazioni sportive nazionali è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI.
 
  3.  Per l'espletamento delle attività di amministrazione da parte degli uffici centrali, le federazioni sportive nazionali si avvalgonodi personale del CONI, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla legge 20 marzo 1975, n.70  .
 
  4.  Per le attività di carattere tecnico e sportivo e presso gli organi periferici, le federazioni sportive nazionali possono avvalersi, laddove ne ravvisino l'esigenza, dell'opera di personale, assunto, pertanto, in base a rapporti di diritto privato. La spesa relativa graverà sul bilancio delle federazioni sportive nazionali.
 
  5.  Le federazionisportive nazionali devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
[36]  
 

 
CAPO III 

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

 
  Art. 15 

Trattamento tributario.

 
  1.  Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni dell' articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  2.  L'indennità prevista dal settimo comma dell'articolo 4  della presente legge è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597  , e successive modificazioni ed integrazioni.
 
  3.  L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti previste dall' articolo 5  della presente legge si applica esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  , e successive modificazioni e integrazioni. Per l'attività relativa a tali operazioni le società sportive debbono osservare le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  , e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari.
 
  4.   
  Le somme versate a titolo di indennità di preparazione e promozione, ai sensi dell' articolo 6  , sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633  . [37]
   
 
 
 
 
 
  5.  Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma dell'articolo 17  , in società per azioni o in società a responsabilità limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive sono soggette alla sola imposta di registro in misura fissa.
 
  6.  È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598  , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
 
  7.  Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
 
 

 
CAPO IV 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 
  Art. 16 

Abolizione del vincolo sportivo.

 
  1.  Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come «vincolo sportivo» nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società.
 
 
 
 
 
 
 
 
  Art. 17 

Trasformazione delle società e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5.

 
  1.  Le società di cui all' articolo 10  devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge entro il 31 dicembre 1994.
 
  2.  La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1º luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.
 
 
  Art. 18 

Applicazione della legge 8 luglio 1977, n 406  agli organi del CONI.

 
  1.  Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI per i quali è prevista la designazione elettiva, si applica l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406  , ancorché siano nominati con decreto ministeriale.
 
 
   
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 

Data a Roma, addì 23 marzo 1981

Pertini

Forlani

Signorello

Sarti

Reviglio

Foschi

Aniasi

Il Guardasigilli, Sarti

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[5] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 24 dicembre 2003, n. 350.  In vigore dal 01/01/2004

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357. In vigore dal 11/04/1981 al 12/01/2004

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[12] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37. In vigore dal 21/09/1996 al 28/02/2004

[13] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37.  In vigore dal 29/02/2004

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 novembre 1996, n. 586.  In vigore dal 20/11/1996

[15] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 novembre 1996, n. 586.  In vigore dal 20/11/1996

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 novembre 1996, n. 586.  In vigore dal 20/11/1996

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 novembre 1996, n. 586. In vigore dal 21/09/1996 al 19/11/1996

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37. In vigore dal 11/04/1981 al 28/02/2004

[20] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37.  In vigore dal 29/02/2004

[21] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[22] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[23] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[24] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 21/09/1996 al 12/08/1999

[25] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 novembre 1996, n. 586.  In vigore dal 20/11/1996

[26] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[27] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[28] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[29] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[30] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37. In vigore dal 21/09/1996 al 28/02/2004

[31] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37.  In vigore dal 29/02/2004

[32] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[33] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37. In vigore dal 21/09/1996 al 28/02/2004

[34] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto legislativo 06 febbraio 2004, n. 37.  In vigore dal 29/02/2004

[35] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[36] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. In vigore dal 11/04/1981 al 12/08/1999

[37] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485. In vigore dal 11/04/1981 al 20/09/1996

[38] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[39] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 novembre 1996, n. 586.  In vigore dal 20/11/1996

[40] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[41] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[42] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 novembre 1996, n. 586.  In vigore dal 20/11/1996

[43] - Sostituzione (testo inserito) da: decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485.  In vigore dal 21/09/1996

[44] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 21 febbraio 2003, n. 27. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo6, comma3, decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115. In vigore dal 23/02/2003 al 30/06/2005

[45] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo28, comma1, legge 18 aprile 2005, n. 62. In vigore dal 11/04/1981 al 11/05/2005

[46] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo28, comma1, legge 18 aprile 2005, n. 62.  In vigore dal 12/05/2005