Regione Toscana
norma
Vedi atto su NORMATTIVA


 
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
  Nuove norme sulla cittadinanza.  
  Pubblicato in GU, n. 38 del 15/02/1992
  Vigente al 12/04/2006 



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:


   
  Art. 1   
  1.  E' cittadino per nascita:
   a) il figlio di padre o di madre cittadini;
   b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
 
  2.  E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
 
 
  Art. 2   
  1.  Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età  del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
 
  2.  Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
 
  3.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità  o maternità  non puo' essere dichiarata, purchè sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
 
 
  Art. 3   
  1.  Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
 
  2.  La disposizione del comma 1  si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
 
  3.  Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
 
  4.  Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età  dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà  comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.
 
 
  Art. 4   
  1.  Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:
   a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
   b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
   c) se, al raggiungimento della maggiore età , risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
 
  2.  Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.
 
 
  Art. 5   
  1.  Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale.
[1]  
 
   
 
  Art. 6   
  1.  Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell' articolo 5  :
   a)  la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I , capi I, II e III, del codice penale  ;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità  giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
 
  2.  Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b)  .
 
  3.  La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
 
  4.  L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1,  lettera a)   e  lettera b)  , primo periodo, nonchè per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b)  , secondo periodo.
 
 
  Art. 7   
 
[ 1.  ] [3]  
 
  2.  Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3  della legge 12 gennaio 1991, n. 13 .
 
 
  Art. 8   
  1.  Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all' articolo 7  ove sussistano le cause ostative previste nell' articolo 6  . Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta puo' essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento .
 
  2.  L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.[4]
 
 
  Art. 9   
  1.  La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica , sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
   a)  allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera c)  ;
   b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
   c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
   d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità  europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
   e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
   f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
 
  2.  Con decreto del Presidente della Repubblica , sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza puo' essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  Art. 10   
  1.  Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.
 
 
   
 
  Art. 11   
  1.  Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
 
 
  Art. 12   
  1.  Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che il Governo italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare.
 
  2.  Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
 
 
  Art. 13   
  1.  Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
   a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di volerla riacquistare;
   b) se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
   c) se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
   d) dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
   e)  se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione di cui all' articolo 12, comma 1  .
 
  2.  Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in applicazione dell' articolo 3, comma 3  , nonchè dell' articolo 12, comma 2  .
 
  3.  Nei casi indicati al comma 1, lettera c)  , d)  ed e)  , il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
 
 
  Art. 14   
  1.  I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
 
 
  Art. 15   
  1.  L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall' articolo 13, comma 3  , dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità  richieste.
 
 
  Art. 16   
  1.  L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare.
 
  2.  Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
 
 
  Art. 17 (1) (2)    
  1.  Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8  e 12  della legge 13 giugno 1912, n. 555 , o per non aver reso l'opzione prevista dall' articolo 5  della legge 21 aprile 1983, n. 123 , la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
  2.  Resta fermo quanto disposto dall' articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151  .
 
 
 
Art. 17- bis   
  1.  Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
   a)  ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già  residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430,  è  ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054,  ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73,  alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
   b)  alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). 
[16]  
 
 
 
Art. 17- ter   
  1.  Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all' articolo 17-bis  è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità  comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità  consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
 
  2.  Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a)  del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1  dell'articolo 17-bis.
 
  3.  Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla  lettera b)  del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:
   a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
   b)  la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a)  del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1  dell'articolo 17-bis;
   c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante".
[17]  
 
 
 
[ Art. 18  ] [18]  
 
 
  Art. 19   
  1.  Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27  , sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell' articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
 
 
  Art. 20   
  1.  Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
 
 
  Art. 21   
  1.  Ai sensi e con le modalità  di cui all' articolo 9  , la cittadinanza italiana puo' essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184  , e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni dopo l'affiliazione.
 
 
  Art. 22   
  1.  Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già  perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell' articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555  , cessa ogni obbligo militare.
 
 
  Art. 23   
  1.  Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità  diplomatica o consolare del luogo di residenza.
 
  2.  Le dichiarazioni di cui al comma 1  , nonchè gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
 
 
 
[ Art. 24  ] [19]  
 
 
  Art. 25   
  1.  Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica , udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
 
 
  Art. 26     
  3.  Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
 
 
  Art. 27   
  1.  La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

Note sulla vigenza

[1] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 1 Comma 11 legge 15 luglio 2009, n. 94. In vigore dal 15/08/1992 al 07/08/2009

[2] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 11 legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362. In vigore dal 15/08/1992 al 19/12/1994

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, letteraa, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 15/08/1992 al 04/10/2018

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[6] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 1 Comma 12 legge 15 luglio 2009, n. 94.  In vigore dal 08/08/2009

[7] - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo14, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. In vigore dal 15/08/1992 al 04/10/2018

[8] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, letterab, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[9] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, letterac, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. - Sostituzione (testo eliminato) da: articolo4, comma5, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130. In vigore dal 05/10/2018 al 21/10/2020

[10] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132. In vigore dal 15/08/1992 al 03/12/2018

[11] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 1 dicembre 2018, n. 132.  In vigore dal 04/12/2018

[12] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo4, comma5, decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.  In vigore dal 22/10/2020

[13] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173. In vigore dal 15/08/1992 al 19/12/2020

[14] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 18 dicembre 2020, n. 173.  In vigore dal 20/12/2020

[15] - Sostituzione (testo inserito) da: articolo14, comma1, letterad, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.  In vigore dal 05/10/2018

[16] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 08 marzo 2006, n. 124.  In vigore dal 12/04/2006

[17] - Sostituzione (testo inserito) da: legge 08 marzo 2006, n. 124.  In vigore dal 12/04/2006

[18] - Sostituzione (testo eliminato) da: legge 14 dicembre 2000, n. 379. In vigore dal 15/08/1992 al 19/12/2000

[19] - Sostituzione (testo eliminato) da: decreto del Presidente della Repubblica 03 novembre 2000, n. 396. In vigore dal 15/08/1992 al 29/03/2001

 

Note della redazione

 - 

L'art. 195 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 recita:"Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già  prorogato con legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997".

 - 

L'art. 1 comma 1 della Legge 22 dicembre 1994, n. 736 recita: "Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana è prorogato fino al 15 agosto 1995".