LEGGE 11 agosto 2003, n. 228
Misure contro la tratta di persone.
Pubblicato in GU, n. 195 del 23/08/2003
Vigente al 12/04/2006
urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228@2006-03-16
Art. 1.
Modifica dell'articolo 600 del codice penale
1.
L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente: "
ART. 600 . - (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu). - Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ".
Art. 2.
Modifica dell'articolo 601 del codice penale
1.
L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente: "
ART. 601 . - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento di una situazione di inferiorita' fisica o psichica o di una situazione di necessita', o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ".
Art. 3.
Modifica dell'articolo 602 del codice penale
1.
L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente: "
ART. 602 . - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 , acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se la persona offesa e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi ".
Art. 4.
Modifica all'articolo 416 del codice penale
1.
Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: "
Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma ".
Art. 5.
Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, societa' e associazioni per delitti contro la personalita' individuale
1.
Dopo l'
articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
, e' inserito il seguente: "
ART. 25-quinquies
. - (Delitti contro la personalita' individuale). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma , 600-ter, primo e secondo comma , e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma , 600-ter, terzo e quarto e 600-quater, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 , per una durata non inferiore ad un anno. 3. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1 , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ".
Art. 6.
Modifiche al codice di procedura penale
1.
Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all' articolo 5, comma 1 lettera b) , le parole: "
, 600, 601 e 602
" sono soppresse;
b)
all'articolo 51, comma 3-bis , dopo le parole: "
di cui agli articoli " sono inserite le seguenti: " 416, sesto comma , 600, 601, 602, ";
c)
all'articolo 407, comma 2, lettera a) , nel numero 7-bis ), sono inserite dopo le parole: "
dagli articoli
" la seguente: "
600,
" e dopo la parola: "
601,
" la seguente: "
602,
".
Art. 7.
Ambito di applicazione delle leggi
31 maggio 1965,n. 575
, e 19 marzo 1990,
n. 55
, e del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
1.
All'
articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575
, e successive modificazioni, dopo le parole: "
513-bis, 575,
" sono inserite le seguenti: "
600, 601, 602,
".
3.
All'
articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356
, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma , 416-bis, 600, 601, 602,".
Art. 8.
Modifiche all'
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172
1.
All'
articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n.172
, al comma 1 , dopo le parole: "
agli articoli
" sono inserite le seguenti: "
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602,
" e dopo le parole: "
codice penale
" sono aggiunte le seguenti: "
Art. 9.
Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o di comunicazioni
1.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale
, nonche' dall'
articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75
, si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203
, e successive modificazioni.
Art. 11.
Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone che collaborano con la giustizia
1.
Al
comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82
, e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale " sono aggiunte le seguenti: "e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale ".
2.
Dopo il
comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato decreto-legge n. 8 del 1991
, e' aggiunto il seguente: "
8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di collaborazione aventi i requisiti previsti dall' articolo 9, comma 3 ".
Art. 12.
Fondo per le misure anti-tratta
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le misure anti-tratta.
2.
Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle altre finalita' di protezione sociale previste dall'
articolo 18 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
.
3.
Al Fondo di cui al
comma 1
sono assegnate le somme stanziate dall'
articolo 18 del testo unico
di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma , 600, 601
del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi delitti, ai sensi dell'
articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356
, e successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter del medesimo articolo.
Art. 13.
Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale
1.
Fuori dei casi previsti dall'
articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82
, e successive modificazioni, per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale , come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito, nei limiti delle risorse di cui al comma 3 , uno speciale programma di assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma e' definito con regolamento da adottare ai sensi dell'
articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400
, su proposta del Ministro per le pari opportunita' di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
Misure per la prevenzione
1.
Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro per le pari opportunita', incontri internazionali e campagne di informazione anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del traffico di persone. In vista della medesima finalita' i Ministri dell'interno, per le pari opportunita', della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di addestramento del personale, nonche' ogni altra utile iniziativa.
2.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 15.
Norme di coordinamento
1.
All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale , dopo le parole: "
600-quinquies
" sono inserite le seguenti: "
, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, ".
2.
All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale , dopo le parole: "
600-ter
" sono inserite le seguenti: "
, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di minore, ".
3.
All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale , dopo le parole: "
600-ter
" sono inserite le seguenti: "
, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, ".
4.
All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall' articolo 98 , concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma , non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ".
5.
L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal seguente: "
ART. 600-septies . - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale , per i delitti previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all' articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui attivita' risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive ".
6.
Alprimo comma dell'articolo 609 -decies del codice penale , dopo le parole: "
dagli articoli
" e' inserita la seguente: "
600,
" e dopo le parole: "
600-quinquies,
" sono inserite le seguenti: "
601, 602,
".
7.
All'articolo 392 del codice di procedura penale , al comma 1-bis , dopo le parole: "
agli articoli
" e' inserita la seguente: "
600,
" e dopo le parole: "
600-quinquies,
" sono inserite le seguenti: "
601, 602, ".
8.
All'articolo 398 del codice di procedura penale , al comma 5-bis , dopo le parole: "
dagli articoli
" e' inserita la seguente "
600,
" e dopo le parole: "
600-quinquies,
" sono inserite le seguenti: "
601, 602, ".
9.
All'articolo 472 del codice di procedura penale , al comma 3-bis , dopo le parole: "
dagli articoli
" e' inserita la seguente: "
600,
" e dopo le parole: "
600-quinquies,
" sono inserite le seguenti: "
601, 602, ".
10.
All'articolo 498 del codice di procedura penale , al comma 4-ter , dopo le parole: "
agli articoli
" e' inserita la seguente: "
600,
" e dopo le parole: "
600-quinquies,
" sono inserite le seguenti: "
601, 602, ".
Art. 16.
Disposizioni transitorie
2.
La disposizione di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 6
, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Le disposizioni del
comma 2 dell'articolo 7
non si applicano ai procedimenti di prevenzione gia' pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Data a La Maddalena, addi' 11 agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note sulla vigenza
[1] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo9, comma11, letteraf, legge 16 marzo 2006, n. 146.
In vigore
dal 07/09/2003
al 11/04/2006
[2] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.
In vigore
dal 07/09/2003
al 13/11/2004
[3] -
Sostituzione
(testo inserito) da: legge 12 novembre 2004, n. 271.
In vigore dal 14/11/2004
[4] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[5] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[6] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[7] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[8] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[9] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[10] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo6, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014
[11] -
Sostituzione
(testo eliminato) da: articolo7, comma1, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore
dal 07/09/2003
al 03/11/2016
[12] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo7, comma1, legge 29 ottobre 2016, n. 199.
In vigore dal 04/11/2016
[13] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo17, comma1, legge 7 aprile 2017, n. 47.
In vigore dal 06/05/2017
[14] -
Sostituzione
(testo inserito) da: articolo9, comma1, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.
In vigore dal 28/03/2014