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Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi familiari del figlio minore ultraquattordicenne [Non comunitario o apolide]

Il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può fare ingresso in Italia senza bisogno di visto e svolgere ogni attività lecita, accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, nonché partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento.

Tempi del procedimento
Attivazione

Al compimento dei 14 anni.

Durata

90 giorni dalla richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Grosseto
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere minori con permesso di soggiorno collegato al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo del genitore o  affidatario ed aver compiuto 14 anni.
Documentazione richiesta
  • 1 marca da bollo da euro 16,00;
  • fotocopia del passaporto o altro documento equipollente (solo pagine con parte anagrafica, visto e timbri);
  • pagamento di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati;
  • pagamenti di euro 30,00 per costi del servizio postale.
  • 4 foto formato tessera con fondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura). 
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’ apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande  e pagabili presso qualunque ufficio postale.

  1. Modulo 1 (fac-simile solo in visione)
Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, il cittadino non comunitario verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

 

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Grosseto
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, tramite cellulare, indicato nella richiesta, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali. Successivamente il richiedente riceverà un messaggio SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 16 e 17 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”,come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
  3. Circolare n. 400/c/2005/IV/607/p/5.2 del 24 maggio 2005 “Rilascio del permesso di soggiorno per motivi religiosi ai già titolari dello stesso per motivi di studio”.
  4. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  5. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004.
  6. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi". 
  7. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  8. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
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