Regione Toscana
Percorso per eventi della vita
» Contenuti » Schede informative sui procedimenti » Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente soggiornante)


Conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari (“ricongiungimento in deroga o coesione familiare” a favore di straniero soggiornante in Italia, familiare di straniero regolarmente soggiornante)

È necessaria per poter soggiornare in Italia per motivi familiari.

Il permesso è rilasciato allo straniero regolarmente soggiornante, entro 1 anno dalla scadenza del titolo del soggiorno, che abbia in Italia familiari con i requisiti per il ricongiungimento familiare.

Tempi del procedimento
Attivazione

Va richiesta entro 1 anno dalla scadenza del precedente permesso.

Durata

60 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Arezzo
Accesso al servizio
Requisiti

1. Essere un familiare per il quale può essere chiesto il ricongiungimento di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, avente i requisiti per richiedere il ricongiungimento familiare.

Documentazione richiesta
  • Modulo 209
  • 4 foto formato tessera con fondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura)
  • marca da bollo da € 16,00
  • passaporto del richiedente con visto d’ingresso (originale e copia)
  • passaporto del familiare (originale e copia)
  • copia del permesso di soggiorno del richiedente (non scaduto da più di 1 anno) o dichiarazione di presenza
  • permesso di soggiorno del familiare (originale e copia)
  • certificato di stato di famiglia del familiare
  • documento che dimostri il legame familiare (se il documento proviene dall'estero deve essere tradotto e legalizzato dall’ambasciata italiana nel Paese d’origine o apostillato);
  • fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare straniero con il quale si chiede la coesione o bollettini INPS in caso di lavoro domestico o di cura
  • certificato di idoneità alloggiativa.
  • contratto di affitto registrato all’Agenzia delle Entrate
  • lettera di mantenimento
  • pagamento di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati;
  • pagamento del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno

Per ricongiungimento tra genitori e figli

  • stato di famiglia nel proprio Paese di origine tradotto e legalizzato

Per i genitori maggiori di 65 anni

Per ricongiungimento tra coniugi

  • se il matrimonio è stato celebrato in Italia è sufficiente il certificato di matrimonio.

Nota: per la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di famiglia con straniero riconosciuto rifugiato o ammesso alla protezione internazionale è sufficiente produrre documentazione attestante il rapporto di parentela.

Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 209 può essere ritirato presso la Questura o, se titolare di permesso di soggiorno elettronico, si utilizza il kit delle Poste.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura o, se titolare di permesso di soggiorno elettronico, la richiesta si presenta presso gli Uffici postali abilitati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per lavorare, iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al sito  http://questure.poliziadistato.it/stranieri/.

L'operatore di Poste consegnerà anche la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Arezzo
Ricevere il provvedimento
Il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 30, 34 comma 1 lett. b), 39 comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  4. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  5. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  6. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell' importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  7. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3". 
Per saperne di più