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Timbro uniforme Schengen all'Autorità di frontiera (soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio) [Non comunitario o apolide]

E’ necessario allo straniero che proviene direttamente da Paesi che non applicano gli accordi di Schengen che intende soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi per visita, affari, turismo e studio.

Tempi del procedimento
Attivazione

Al momento dell’ingresso in Italia.

Durata
Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Dati assenti
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Fare ingresso in Italia da paesi diversi a quelli dell’area Schengen;
  2. Avere l’intenzione di soggiornare in Italia per visita, affari, turismo e studio per un periodo non superiore a tre mesi.
Documentazione richiesta
  1. Passaporto o documento equipollente in corso di validità.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli.

Presentare la domanda

Al momento dell’ingresso in Italia lo straniero dichiara la sua presenza all’Autorità di frontiera più vicina.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

L'adempimento dell'obbligo di dichiarazione di presenza è attestato mediante l'apposizione da parte della polizia di frontiera dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio.

Riferimenti normativi
  1. D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni”.
  2. Legge n. 68 del 28 maggio 2007 “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio.”
  3. Art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 26 luglio 2007 "Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata, per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68".
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