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Domanda di protezione internazionale

È necessaria per ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria o il rinvio al Questore per il riconoscimento della protezione speciale.

* Scheda aggiornata alla Legge 132/2018*

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualunque momento

Durata

La durata del procedimento varia in base ai tempi di attesa per essere ascoltati dalla Commissione.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti

Requisiti per la richiesta di protezione internazionale:

  • essere cittadino non comunitario o apolide che arriva o si trova in Italia ed è stato costretto a lasciare il proprio Paese di origine perché temeva per la propria vita e per lo stesso motivo teme di rientrarci.

Requisiti per l'ottenimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria:

  • rifugiato: cittadino non comunitario o apolide il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore non vuole, avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno;
  • persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino non comunitario o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può, o a causa di tale rischio non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese.

 

Documentazione richiesta

Il richiedente ha la possibilità di presentare la documentazione che ritiene opportuna a sostegno della propria domanda di protezione internazionale. Questa documentazione, che non è obbligatoria ma facoltativa, può consistere in:

  • dichiarazioni e documentazione in possesso del richiedente (anche dei familiari) in merito alla sua età, identità, cittadinanza, titoli di studio, Paesi in cui ha soggiornato in precedenza, domande d'asilo precedenti, documenti di identità e di viaggio e tutta la documentazione rilevante a supportare i motivi del suo espatrio (denunce, contratti, certificazione medica, lettere, ecc.).
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli.

Presentare la domanda

La domanda di protezione internazionale può essere presentata all’ufficio di Polizia di Frontiera al momento dell'ingresso in Italia o all'ufficio Immigrazione della Questura. In quel momento il richiedente può fornire un domicilio o, in alternativa, può richiedere accesso alle misure di accoglienza.
La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti in Italia con il genitore al momento della presentazione della domanda.
La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore non accompagnato, una volta competata la procedura per la nomina del tutore.

Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido in Italia per 6 mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere in Italia.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

La Commissione competente provvede alla convocazione del/della richiedente per l'audizione. 

La decisione della Commissione può consistere nel riconoscere lo status di rifugiato, nel riconoscere lo status di protezione sussidiaria, nel rinvio degli atti al Questore ai fini del rilascio di  un permesso per “protezione speciale” ai sensi dell’art. 32, comma 3 del D.Lgs. n° 25/2008, così come modificato dalla Legge 01.12.2018, n. 132  oppure nel rigettare la domanda di protezione internazionale.

Riferimenti normativi
  1. Legge n. 132 del 1 dicembre 2018 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113  , recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
  2. D.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
  3. D.lgs. n.25 del 28 gennaio 2008 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato".
  4. D. lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".
  5. D. lgs. n. 140 del 30 maggio 2005  "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri".
  6. D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato".
  7. Artt. 2 comma 7, 6, 10, 19, 29 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche e integrazioni.
  8. Artt. 18, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  9. Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951. 
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