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Attenzione. La scheda è valida per il Comune di Firenze

Iscrizione anagrafica di cittadino non comunitario in attesa di primo rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

E’ il caso del cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d’ingresso per lavoro subordinato, a seguito della procedura prevista per il decreto flussi oppure per casi particolari di cui all’art. 27 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche e integrazioni.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

90 giorni dalla presentazione della domanda.

Revoca
Titolare del procedimento
Ente: Comune
Ufficio: Ufficio Anagrafe
Accesso al servizio
Requisiti
  • Essere cittadino non comunitario entrato in Italia con regolare visto d’ingresso per lavoro subordinato, a seguito della procedura prevista per il decreto flussi oppure per casi particolari di cui all’art. 27 TU.
Documentazione richiesta
  1. Passaporto in corso di validità, in visione;
  2. fotocopia non autenticata del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o, in caso di indisponibilità del datore di lavoro, copia della richiesta di permesso per attesa occupazione;
  3. fotocopia non autenticata della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (Mod. 209); 
  4. ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante la richiesta del permesso di soggiorno, in visione.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo utilizzato per l'iscrizione anagrafica è il modello APR4, che viene compilato dall’Ufficio Anagrafe all’atto della richiesta.

Esempio: Il Comune di Firenze ha predisposto un modello per l’ acquisizione dei dati necessari all’iscrizione anagrafica, che deve essere compilato dall’interessato. Visualizza il modello del Comune di Firenze in italiano, inglese, cinese, rumeno.

Presentare la domanda

La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere effettuata all'Ufficio Anagrafe del Comune di dimora abituale.

Ricevere il provvedimento

L'Ufficiale di anagrafe, ricevuta la richiesta, effettua gli accertamenti necessari per verificare l'esistenza della dimora abituale avvelendosi anche degli agenti di polizia municipale. Se l'accertamento è positivo il richiedente sarà iscritto in anagrafe e l'ufficio comunicherà alla Questura l'avvenuta iscrizione.

Se l'accertamento è negativo verrà notificato al richiedente il motivo del mancato accoglimento.

Dalla data di notifica decorre il termine di 30 giorni per presentare ricorso al Prefetto.

Riferimenti normativi
  1. Circolare Prefettura di Firenze – Area II Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali n. 377 del 7 Agosto 2009Circolare n. 19/2009 del Ministero dell'Interno - Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.
  2. Circolare del Ministero dell'Interno n. 19 del 7 Agosto 2009Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.”
  3. Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 2 aprile 2007 "Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno"
  4. Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007 "in materia di diritti dello straniero, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato"
  5. Circolare del Ministero dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006 "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".
  6. Circolare del Ministero dell'Interno n. 12 del 2 marzo 2005 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 31 Agosto 1999, n. 394".
  7. Circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 25 luglio 2003 "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri".
  8. Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2000 "Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente".  
  9. Artt. 2, 9, 10, 15 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  10.  Artt. 1, 2, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 9, 9-bis del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  11.  D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente".
  12.  Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e successive modifiche e integrazioni.
Per saperne di più
Vedi le informazioni su questo procedimento relative al Comune di interesse della provincia di Firenze consultando il sito istituzionale