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Iscrizione obbligatoria e volontaria al SSR

I cittadini non comunitari iscritti al SSR hanno diritto a parità di condizioni con il cittadino italiano a tutte le forme di assistenza sanitaria previste dai Livelli Essenziali di Assistenza e dai livelli aggiuntivi previsti dalla Regione Toscana, se residenti nel territorio regionale.

*La scheda è stata redatta sulla base delle informazioni ricavate dalle “Linee guida Regione Toscana per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Italia” - novembre 2014

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza

Durata
Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Dati assenti
Accesso al servizio
Requisiti

Iscrizione obbligatoria (gratuita)

L’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale è obbligatoria (gratuita) per i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per:

  • lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo
  • motivi familiari (ricongiungimento e compresi i familiari ultrasessantacinquenni con ingresso in Italia precedente al 5 novembre 2008)
  • asilo politico o rifugiato
  • asilo umanitario, motivi umanitari o protezione sussidiaria
  • richiesta di protezione internazionale
  • richiesta di asilo (anche “Convenzione Dublino”)
  • attesa adozione (nota: dal 2008 non è più necessario il permesso e si procede all'iscrizione con il visto di ingresso per adozione o provvedimento del Tribunale)
  • affidamento (compresi i minori non accompagnati )
  • richiesta di cittadinanza
  • possessori di carta di soggiorno e titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo
  • familiari non comunitari di cittadino comunitario iscritto al SSR
  • attesa di occupazione (nota: viene richiesta l'iscrizione al centro per l'impiego o l'autocertificazione)
  • attesa di regolarizzazione ( i cittadini, per i quali non si è ancora concluso l'iter di regolarizzazione, potranno essere iscritti al Servizio sanitario nazionale con il codice fiscale provvisorio, attribuito direttamente dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal Ministero dell'Interno) [Circolare Ministero della Salute del 24 Ottobre 2013, n. 2716]
  • cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno per assistenza minore [art. 6 c.55 lett. e) L.R.n.29/2009];
  • motivi di studio per maggiorenni precedentemente iscritti a titolo obbligatorio
  • permessi per motivi di giustizia, in pendenza di giudizio
  • motivi religiosi per religiosi che svolgono un’attività lavorativa e ricevono una remunerazione soggetta alle ritenute fiscali (es. parroci)
  • status di apolide
  • motivi di salute/umanitari (escluso ingresso per cure mediche)
  • motivi di studio se gli studenti svolgono attività lavorativa

Note:

  • il cittadino straniero non in possesso di un permesso di soggiorno per i motivi sopraelencati, comunque soggiornante per un periodo superiore a tre mesi, per procedere all'iscrizione obbligatoria deve presentare idonea documentazione di versamento dei contributi in Italia;
  • la donna in possesso di permesso di soggiorno per cure mediche, in stato di gravidanza e sino a 6 mesi successivi alla nascita del figlio cui provvede, ha diritto all'iscrizione al SSR per sé, per il bambino e per il marito;
  • in caso di scadenza del permesso di soggiorno e sopraggiunta malattia o infortunio che non permettono di lasciare il territorio italiano il cittadino ha diritto, per la durata della malattia, all'iscrizione al SSR con possibilità di proroga.

Iscrizione volontaria (a pagamento)
I cittadini non comunitari in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi (tranne studenti e collocati alla pari che possono chiedere iscrizione volontaria anche per periodi inferiori) e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSR, sono tenuti ad assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, versando il contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

In questa categoria rientrano i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per:

  • residenza elettiva
  • personale religioso
  • coloro che partecipano a programmi di volontariato
  • familiari ultrasessantacinquenni con domanda di ingresso in Italia dopo il 5 novembre 2008
  • dipendenti di organizzazioni internazionali operanti in Italia e personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed Uffici Consolari, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al SSR
  • altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato in materia di iscrizione obbligatoria (esempio attività sportiva non contrattualizzata).

L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere inoltre richiesta:

Per essere iscritti al SSR devono versare, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal D.M. 8.10.1986.
Il contributo non è valido per i familiari a carico.
Nota: Non hanno titolo all'iscrizione volontaria coloro che sono presenti nel territorio per motivi turistici e con visto per cure mediche.

Titolari di permesso art.27 comma 1 lettere a, i, q e titolari di permesso di soggiorno per affari
Gli stranieri di cui all' articolo 27, comma 1, lettere a) , i) , q) del T.U. e i titolari di permesso di soggiorno per affari che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività lì svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono assicurarsi mediante stipula di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o estero, valida sul territorio nazionale; l'assicurazione è obbligatoria anche per i familiari.

Documentazione richiesta

Per iscrizione obbligatoria al SSN: 

  • permesso di soggiorno/permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti (o ricevuta di rinnovo) se previsto (nel caso non vi sia esplicitata la motivazione si richiede relativa autocertificazione). Il cittadino straniero in attesa di regolarizzazione dovrà presentarsi alla ASL con la ricevuta della domanda di regolarizzazione)
  • residenza anagrafica (o possesso della sola “ricevuta di richiesta di iscrizione anagrafica”) o autocertificazione della residenza (In mancanza di ciò si considera sufficiente la dimora indicata sul permesso di soggiorno )
  • codice fiscale

 

Per iscrizione volontaria al SSN:

Soggiornanti per motivi di studio:

  • permesso di soggiorno
  • autocertificazione scuola frequentata
  • attestazione del versamento contributo volontario
  • scheda statistica di cui al D.M. 1986

Collocati alla pari:

  • permesso di soggiorno
  • attestazione del versamento contributo volontario
  • scheda statistica di cui al D.M. 1986

Altri casi:

  • permesso di soggiorno
  • autocertificazione reddito
  • attestazione del versamento contributo volontario
  • scheda statistica di cui al D.M. 1986
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Reperire i moduli
Presentare la domanda

Per iscrizione obbligatoria (gratuita) al SSR:

L'iscrizione al SSN si effettua nella ASL (Azienda Sanitaria Locale) del luogo di residenza o di effettiva dimora. 

 

Per i scrizione volontaria (a pagamento) al SSR:

E' possibile mediante polizza assicurativa valida sul territorio nazionale con istituto assicurativo italiano o straniero; in alternativa, si può chiedere l'iscrizione volontaria al SSR, versando il contributo dovuto ai sensi del D.M. 8.10.1986.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Firenze
Ricevere il provvedimento

Con l'iscrizione si riceve la tessera sanitaria.

Iscrizione obbligatoria:

La validità dell'iscrizione coincide con il periodo di validità del permesso di soggiorno e, alla scadenza dello stesso, il cittadino straniero, per avere titolo alla assistenza sanitaria, deve provvedere al rinnovo. Per evitare discontinuità nell’assistenza sanitaria e consentire al cittadino di regolarizzare la propria posizione, l’iscrizione al S.S.R. rimane valida per sei mesi, oltre la data di scadenza dell’iscrizione. In tale periodo di tempo il cittadino straniero deve provvedere alla regolarizzazione delle propria posizione presentando la ricevuta della domanda di rinnovo. Alla presentazione della ricevuta entro i primi sei mesi dalla scadenza, l’iscrizione al SSR verrà prorogata aumentando di sei mesi la precedente data di scadenza.

Iscrizione volontaria:

Ogni anno l'iscrizione volontaria deve essere rinnovata e scade il 31 dicembre.
Il contributo annuo si deve versare per intero anche se ci si iscrive durante l'anno.

Riferimenti normativi
  1. Art. 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Art. 42 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004
  3. Circolare Regione Toscana 22 aprile 2015, n. 1 "Circolare n. 1/2015 sull'Assistenza Sanitaria cittadini non italiani presenti sul territorio toscano di cui alla DGRT n. 1139/2014" 
  4. Circolare del Ministero dell'Interno n. 6635 del 30 ottobre 2013 "Procedura di emersione dal lavoro irregolare D. Lgs. n. 109/2012. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione - Trasmissione nota del Ministero della Salute n. 27162 del 24 ottobre 2013".  
  5. Circolare Ministero della Salute n. 27162 del 24 ottobre 2013 "Procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare ex art. 5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione." 
  6. Circolare Regione Toscana del 04 Maggio 2011 "Iscrizione volontaria al SSR cittadini comunitari ed iscrizione volontaria al SSR delle persone straniere ultrasessantacinquenni non appartenenti all'UE".  
  7. Delibera regionale - Regione Toscana n. 120 del 20 febbraio 2012 “Linee Guida Regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Italia: approvazione.” 
  8. Nota del Ministero della Salute del 24 febbraio 2009 “Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo unico Immigrazione, come modificato dal D.Lgs. N. 160/2008. "Assicurazione sanitaria per ricongiungimento genitore ultrasessantacinquenne”. 
  9. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9682 del 4 maggio 2009 “Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008”. 
  10. Circolare Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 aprile 2009 "Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa".
  11. Circolare n. 5 del 24.3.2000 del Ministero della SanitàD. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; disposizioni in materia sanitaria” Regolamenti.
  12. Nota del Ministero della Salute del 17 aprile 2007 “Chiarimenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini extracomunitari a seguito delle Direttive emanate dal Ministero dell’Interno (revoca permesso di soggiorno per motivi di adozione).
  13. Nota del Ministero della Salute del 19 luglio 2007 “Iscrizione al SSN di studenti non appartenenti all’Unione Europea” .
  14. Nota del Ministero della Salute del 19 novembre 2007 “Iscrizione al SSN di cittadini non appartenenti all’Unione Europea in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e nuova disciplina introdotta con il D.Lgs 10/8/07 n. 154”.
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