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Conversione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro dell’UE in permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico (Modulo LS1)

E' indispensabile allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea per ottenere il successivo permesso di soggiorno per lavoro domestico.

* Scheda aggiornata al DPCM del 21 dicembre 2021 (Decreto flussi 2021).*

Tempi del procedimento
Attivazione
La domanda può essere inviata online
    dalle ore 9 del 27 gennaio 2022

La domanda deve essere inviata entro il 31 dicembre 2022.
Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.Sergio Di Iorio
E-mail: sergio.diiorio@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Grosseto
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. Essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
  2. avere un'offerta di lavoro per almeno 6 mesi e minino 20 ore settimanali;
  3. conclusione del periodo di istruzione obbligatoria e comunque compimento del 16° anno di età;
  4. consenso all’espatrio del minore da parte dell’esercente la patria potestà;

del datore di lavoro:

  1. Persona fisica, società o ente, italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  2. reddito sufficiente;
Documentazione richiesta
  • Marca da bollo da 16 euro;
  • se lo straniero è minore di 16 anni, documentazione sull'assolvimento dell'obbligo di frequenza scolastica, rilasciata da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario secondo la legislazione vigente nel Paese di provenienza del minore straniero, vistata dalla rappresentanza diplomatiche o consolari italiane che verifica la legittimazione dell'organo straniero che ha rilasciato il documento;
  • se lo straniero è minore di anni 18, documentazione che attesta l'assenso all'espatrio da parte dell'esercente la patria potestà, tradotta e legalizzata dall'autorità diplomatica e consolare competente;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale;
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità;
  • permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro;
  • ricevuta della richiesta del certificato di idoneità alloggiativa.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non sono necessari moduli cartacei perchè la domanda deve essere presentata online (vedi sotto "Presentare la domanda").

  • Modulo da compilare tramite il sito del Ministero dell'Interno: Modulo LS1
Presentare la domanda

Il richiedente deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online.
Dal sito  https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/Index2 è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Grosseto
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro e il lavoratore vengono convocati dallo Sportello Unico per l'immigrazione in Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve portare la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico controlla i documenti  e consegna al lavoratore il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno (Modello 209).

Riferimenti normativi
  1. Circolare Ministeri Interno, Lavoro e Agricoltura 16 marzo 2022 OGGETTO: Proroga termini istanze a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021
  2. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del del 21 dicembre 2021 “Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021.”
  3. Circolare del Ministero dell'Interno n. 116 del 5 gennaio 2022 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2022  concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2021. ”
  4. Circolare n. 23 dell'8 novembre 2007 del Ministero dell'Interno "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione".
  5. Art. 1 comma 622 della Legge n.296 del 27 dicembre 2006 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)".
  6. Art. 5 del D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”.
  7. Artt. 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 31, 32, 33, 34, 35 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  8. Artt. 5-bis, 9-bis, 22 e 23 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
  9. Art. 3 del D. Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001 “Attuazione della direttiva 1999/70/ce relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
  10. Circolare n. 9 dell' 8 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero.
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