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Nullaosta al lavoro subordinato per professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27 lett. c) del T.U.) - (Modulo F)

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

E' possibile sostituire la richiesta di questo nullaosta al lavoro con una  comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della proposta di contratto da parte del datore (Modulo CF). Vedi scheda "Comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato per l'assunzione di professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico (art. 27 lett. c) del T.U.)".

* Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualunque momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr. Luigi Gavotti
E-mail: luigi.gavotti@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Massa Carrara
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. professore universitario destinato a svolgere un incarico accademico.

del datore del lavoro:

  1. Università, anche privata, o Istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblico o privato, operante in Italia.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • dichiarazione redatta dall'Università presso la quale il lavoratore ha svolto attività di docenza, tradotta e convalidata dal consolato italiano nel Paese d'impiego del lavoratore (oppure apostillata);
  • titolo di studio del docente straniero e curriculum vitae, tradotto e legalizzato dal Consolato italiano all'estero (oppure apostillato);
  • certificato di iscrizione dell'Università alla CCIAA o al registro prefettizio delle persone giuridiche oppure Decreto di riconoscimento da parte del MIUR (legge n.4/1999) oppure se non ancora in possesso del decreto richiesta di riconoscimento presentata al MIUR;
  • copia del passaporto del lavoratore (relativamente alla parte anagrafica);
  • fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Università (se straniero anche copia del titolo di soggiorno);
  • nell'ipotesi di Università-Ente pubblico, delibera consiliare di approvazione della nomina di stanziamento dei fondi;
  • nell'ipotesi di Università privata, ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d'esercizio dell'Università oppure un "estratto" del financial accounts della casa madre (tradotto e munito di apostilla) che riporti i dati finanziari ed economici (attivo - passivo, entrate-uscite).
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").
Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo F

Presentare la domanda

Le operazioni da effettuare per poter inviare le domande allo Sportello Unico per l’immigrazione richiedono l’utilizzo di un computer e la disponibilità di una connessione ad internet.
Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, richiedere e inviare il modulo in formato elettronico.
Dal sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze).

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Massa Carrara
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per il rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  2. Circolare n.4820 del 27 agosto 2009 del Ministero dell'Interno "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
  3. Art. 40, commi 1, 2, 3, 4, 6, 22 e 23 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  4. Artt. 5-bis e 27 comma 1 lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  5. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni”.
  6.  Art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 2001 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES”.
  7. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
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