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Nullaosta al lavoro subordinato per distacco finalizzato all’effettuazione di prestazioni oggetto di contratto di appalto (art. 27 lett. i) del T.U.)  [Non comunitario o apolide] Modulo M

È indispensabile per l’ottenimento del visto per lavoro subordinato e del successivo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Nel caso in cui i lavoratori siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nullaosta al lavoro può essere sostituito da una comunicazione allo Sportello Unico Immigrazione da parte del committente del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo. (Modulo M2).

*Scheda informativa aggiornata alla Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016

Tempi del procedimento
Attivazione

In qualsiasi momento.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome: Dr.Sergio Di Iorio
E-mail: sergio.diiorio@interno.it
Ente:
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione di Grosseto
Accesso al servizio
Requisiti

del lavoratore straniero:

  1. lavoratore dipendente da trasferire temporaneamente nel territorio italiano per determinate prestazioni, oggetto di contratto di appalto stipulato tra il datore di lavoro e il committente, nel rispetto dell’art. 1655 Codice Civile, della L. 1369/1960 e delle norme internazionali e comunitarie. 

del datore di lavoro:

  1. persona fisica o giuridica, residente o avente sede in uno Stato non appartenente all'Unione Europea. (se il datore di lavoro risiede o ha sede in uno Stato dell'UE vedi scheda "Comunicazione di lavoro subordinato per distacco finalizzato all'effettuazione di prestazioni oggetto di contratto d'appalto")

del committente:

  1.  persona fisica o giuridica, italiana o straniera, residente o avente sede in Italia.
Documentazione richiesta
  • Ricevuta dell'imposta di bollo di 16,00 euro da pagare con modalità telematiche presso i rivenditori autorizzati;
  • documento d’identità del datore di lavoro in originale e, se il datore di lavoro è straniero, anche il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 
  • fotocopia del passaporto o documento equipollente del lavoratore straniero in corso di validità;
  • lettera di distacco della società distaccante, tradotta in italiano e legalizzata o apostillata dalla Rappresentanza italiana all'estero, firmata per accettazione anche dal lavoratore;
  • copia della comunicazione preventiva di distacco da parte della società committente alle organizzazioni sindacali provinciali di settore (con attestazione di ricezione delle organizzazioni sindacali), contenente il numero dei lavoratori da distaccare e le mansioni da svolgere per la realizzazione dell'appalto;
  • copia del contratto di appalto, tradotto e legalizzato o apostillato oppure estratto con espressa indicazione dei lavoratori da utilizzare, la durata dell'appalto, l'importo necessario per la realizzazione dell'importo stesso.
Come fare per...
Reperire i moduli

Non è necessario reperire alcun modulo cartaceo, dato che la presentazione della domanda avviene completamente tramite una procedura telematica (vedi sotto "Presentare la domanda").

Modulo da richiedere tramite il sito del Ministero: Modulo M 

Presentare la domanda

Il datore di lavoro deve registrarsi sul sito web del servizio di inoltro delle domande del Ministero dell’Interno, compilare e inviare il modulo online .
Dal sito https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp è possibile visualizzare lo stato della propria pratica.
Per avere a disposizione una connessione Internet o farsi assistere nella compilazione rivolgersi ad associazioni o patronati che hanno sottoscritto protocolli d'intesa con il Ministero dell'Interno. (A chi rivolgersi per la provincia di Firenze)

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Grosseto
Ricevere il provvedimento

Il datore di lavoro viene convocato dallo Sportello Unico per la comunicazione di rilascio del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione il datore di lavoro deve esibire la documentazione richiesta (vedi sopra “Accesso al servizio - Documentazione richiesta”).
Lo Sportello Unico procede all’accertamento della corrispondenza delle dichiarazioni rese informaticamente nella domanda con quelle della documentazione esibita.
Il datore di lavoro informa il lavoratore straniero dell'avvenuto rilascio del nullaosta per consentirgli di chiedere il visto di ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana presso lo stato di residenza.
Ai fini del visto d’ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta potrà essere utilizzato entro 120 giorni dalla data di rilascio.

Riferimenti normativi
  1. Art. 40, commi 1, 2, 3, 4, 13  e 23 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, coordinato con le modifiche del D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  2. Artt. 5-bis e 27, comma 1 lett. i), del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Circolare Ministero dell'Interno-Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3303 del 14 luglio 2016 "Procedimenti di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Documentazione occorrente ai fini dell'ingresso al di fuori delle quote, dei lavoratori che rientrano nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 27, co.1 e 27-quater del D.Lgs. 286/98.
  4. Circolare n. 9 del 08 marzo 2005 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa col Ministero dell’Interno “D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione", previsto dall' art. 34, comma 1, della legge Bossi-Fini – Sportello Unico per l'Immigrazione - Ulteriori immediate indicazioni”.
  5. Circolare n. 2198 del 13 maggio 2008 del Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione "Nuova procedura di inoltro delle domande e di gestione dei procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Inoltro telematico delle istanze di nullaosta ai sensi del Testo Unico dell'Immigrazione n. 286/1998".
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