Regione Toscana
Percorso per eventi della vita
» Contenuti » Schede informative sui procedimenti » Permesso di soggiorno per cure mediche o salute (gravidanza) [Non comunitario o apolide]


Permesso di soggiorno per cure mediche o salute (gravidanza) [Non comunitario o apolide]

È concesso alle straniere prive di permesso di soggiorno in deroga a tutte le norme in materia di ingresso e soggiorno, nel caso vi sia la condizione di gravidanza o se il figlio neonato  non abbia compiuto i 6 mesi di età.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in stato di gravidanza o avere un figlio di età non superiore a 6 mesi.
Documentazione richiesta
  • Modulo 209;
  • 4 foto formato tessera;
  • marca da bollo da € 16,00;
  • copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità;
  • certificato di gravidanza con data presunta del parto rilasciato dalla ASL oppure attestazione di nascita del figlio entro i 6 mesi.
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 209 può essere reperito presso la Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese – Valdelsa.

Presentare la domanda

La domanda va presentata alla Questura di Firenze o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Empoli per i residenti nel territorio del Circondario Empolese - Valdelsa.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con il modulo 209, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno per i 20 giorni successivi alla data d’ingresso nel territorio nazionale.
Decorsi 20 giorni, il richiedente riceve il permesso di soggiorno o l’eventuale provvedimento di diniego.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 2 comma 6, 5, 13 comma 1, 19 comma 2 lett. d), 32 comma 1 e 36 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Artt. 9, 10 comma 4, 11, 12, 13, 28 comma 1 lett. c) e 44 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
Per saperne di più