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Permesso di soggiorno per lavoro autonomo per lettori universitari di scambio o di madre lingua [Non comunitario o apolide]

È necessario per svolgere attività di lavoro autonomo in qualità di lettori universitari di scambio o di madre lingua.

Tempi del procedimento
Attivazione

All'occorrenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Prato
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso di visto per lavoro autonomo.
Documentazione richiesta
  • Mod. 209 / Modulo 1 (fac-simile solo in visione);
  • Mod. 209 / Modulo 2 (fac-simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera con fondo bianco (da consegnare al memento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da euro 16,00;
  • fotocopia del passaporto o altro documento equipollente (solo dati anagrafici);
  • fotocopia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza de requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto Legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del D.P.R. 394/99 e successive modifiche per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo;
  • pagamenti di euro 30,00 per costi del servizio e di euro 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell'apposito kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato. I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Prato
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceve la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Successivamente il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 27 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Artt. 9, 11, 12, 14, 39 e 40 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
  3. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA.
  4. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  5. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi”
  6. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  7. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
  8. Circolare Ministero Attività Produttive  n. 3589/C  del 20 luglio 2005D.P.R. 18.10.2004, n. 334. Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”.
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