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Permesso di soggiorno per motivi religiosi (funzioni di ministro di culto) [Non comunitario o apolide]

È rilasciato ai religiosi stranieri (coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente), religiose, ministri di culto che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

* Scheda informativa aggiornata alla sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio del 24/05/2016*

Tempi del procedimento
Attivazione

Entro 8 giorni dall' ingresso in Italia.

Durata

60 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Lucca
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso di visto per motivi religiosi.
Documentazione richiesta
  • Domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 - fac-simile solo in visione);
  • fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente (pagina con fotografia e dati anagrafici e pagina con visto);
  • dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
  • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni;
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);  
  • pagamento di € 30,00 per costi del servizio postale.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale. I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”.

 

 

Modulo209/Modulo1 (fac-simile solo in visione)

 

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.poliziadistato.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Lucca
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, tramite cellulare, indicato nella richiesta, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.

Successivamente il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso)

I cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrivono l'Accordo di integrazione.

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 29, e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18/10/2004;
  3. Circolare del Ministero dell'Interno n. 4621 del 27 agosto 2015 "Conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato";
  4. Risposta a Quesito  - Ministero dell'Interno 5 luglio 2012 "Conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi. Quesito.";
  5. Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 aprile 2009 "Assistenza sanitaria in Italia ai titolari di permesso di soggiorno che svolgono regolare attività lavorativa";
  6. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
  7. Circolare del Ministero dell’Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere n. 400/C /2005/IV/607/p/5.2 del 24 maggio 2005;
  8. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA; 
  9. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004
  10. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  11. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  12. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3". 
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