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Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria [Non comunitario o apolide]

È rilasciato ai titolari dello status di protezione sussidiaria per soggiornare in Italia (vedi Domanda di protezione internazionale)

Tempi del procedimento
Attivazione

Dopo aver ottenuto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Durata

60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti

Essere in possesso del provvedimento di riconoscimento dello status di protezione sussidiaria (vedi Domanda di protezione internazionale)

Documentazione richiesta
  • Marca da bollo da 16,00 euro;
  • 1 copia del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
  • se posseduto, passaporto o documento di identità (copia e originale in visione);
  • se posseduto, permesso di soggiorno o ricevuta di rinnovo;
  • ricevuta del pagamento di 30,46 euro (costo del permesso di soggiorno elettronico) da pagare all'ufficio postale (Sportello amico) con bollettino pre-compilato;
  • se non si risiede in una struttura di accoglienza, cessione di fabbricato presentata all'autorità di pubblica sicurezza e copia del documento di chi ospita;
  • 4 foto formato tessera (da consegnare in Questura al momento della convocazione);
Come fare per...
Reperire i moduli

Il modulo 209 può essere ritirato in Questura.

Presentare la domanda

La domanda va presentata in Questura

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Una volta presentata la richiesta con modulo 209, al richiedente viene consegnata una ricevuta (cedolino) in attesa del permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. D.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
  2. D.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.
  3. D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”.
  4. Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951.
  5. D. L. n. 416 del 30 dicembre 1989 “Norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 39 del 28 febbraio 1990, così come modificata dalla Legge n. 189 del 30 luglio 2002.
  6. Artt. 2 comma 7, 4 commi 3 e 6, 5, 10 comma 4, 19 e 34 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  7. Art. 11 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004.
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