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Permesso di soggiorno per motivi di studio (Università) [Non comunitario o apolide]

È necessario per poter frequentare corsi universitari per un periodo superiore a 3 mesi.

Per soggiorno inferiore a 3 mesi vedi:

 

*Scheda aggiornata alla sentenza n. 06095 del T.A.R. del Lazio del 24/05/2016 *

Tempi del procedimento
Attivazione

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Durata

60 giorni dalla data della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti
  • Possesso di visto per motivi di studio oppure possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione Europea facente parte dell’area Schengen, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore. 
Documentazione richiesta
  • Domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1, fac simile solo in visione);
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente;
  • fotocopia della certificazione attestante il corso di studi da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare italiana all'atto del rilascio del visto d'ingresso e fotocopia dell'iscrizione effettuata;
  • fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni;
  • dimostrazione dei mezzi di sussistenza (es.: possesso di borsa di studio, carta di credito, conto corrente attivo...);
  • pagamento di euro 30,46 (costo del permesso di soggiorno in formato elettronico);  
  • pagamento di € 30,00 per costi del servizio postale.

 

Documentazione ulteriore nel caso di possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato appartenente all’Unione Europea facente parte dell’area Schengen:

  • Documentazione attestante la partecipazione ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine oppure attestante l’ autorizzazione a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno 2 anni; (questa documentazione non è richiesta se il programma di studi dello straniero prevede obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia);
  • documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi già svolto.  
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’apposito kit sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.
I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.
Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”.

 

Modulo209/Modulo1 (fac-simile solo in visione).

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.
Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà, tramite cellulare, indicato nella richiesta, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.
Successivamente il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.
(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).
II cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni che fanno ingresso per la prima volta nel territorio nazionale e presentano domanda di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno sottoscrivono l'Accordo di integrazione.

Riferimenti normativi
  1. Circolare n. 4820 del 27 agosto 2009 del Ministero dell'Interno "Legge 15 luglio 2009, n. 94 , recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
  2. Artt. 5, 6, 18 comma 5, 28 comma 1, 29, 30,34 comma 4 lettera a) , 39 del D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  3. Artt. 1, 14, 39 comma 9, 42, 44-bis, 46 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18/10/2004;
  4. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  5. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004
  6. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  7. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  8. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3".
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