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Provvedimento di affidamento emesso dal Tribunale competente [Non comunitario o apolide]

È indispensabile al minore straniero non accompagnato per essere affidato.

Tempi del procedimento
Attivazione

Avviene attraverso la segnalazione dei servizi sociali, di pubblici ufficiali o di enti sanitari al Comitato per i Minori Stranieri e alla Questura interessata.

Durata
Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Dati assenti
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere un minore straniero non accompagnato, cioè che si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano;
  2. essere in possesso di un permesso di soggiorno per minore età;
  3. essere in possesso di un provvedimento di “non luogo a provvedere al rimpatrio” del Comitato per i Minori Stranieri.
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Presentare la domanda
Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

L’affidamento è disposto dal servizio sociale locale in seguito al consenso dei genitori o del tutore. <br/>Se il tutore   è stato nominato, sarà il Giudice Tutelare a trasmettere tramite decreto il provvedimento di affidamento, altrimenti, se manca l’assenso del tutore, sarà il Tribunale per i Minorenni di Firenze a provvedere.

Riferimenti normativi
  1. Art. 33 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni;
  2. Artt. 2, 3, 4 e 5 della Legge n. 184 del 4 maggio 1983 “Diritto del minore a una famiglia".
  3. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 535 del 9 dicembre 1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri a norma dell’art. 33, commi 2 e 2- bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
  4. Circolare del Ministero dell’Interno n. 300 del 9 Aprile 2001 “Minori stranieri non accompagnati”;
  5. Legge n. 176 del 27 maggio 1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989”.
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