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Rinnovo del permesso di soggiorno per asilo [Non comunitario o apolide]

 

È necessario per continuare a risiedere in Italia per motivi di asilo.

 *Scheda informativa aggiornata alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*

Tempi del procedimento
Attivazione

Almeno 60 giorni prima della scadenza.

Durata

60 giorni dalla presentazione della domanda.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Pisa
Accesso al servizio
Requisiti
  1. Essere in possesso del permesso di soggiorno per asilo in scadenza
Documentazione richiesta
  • Fotocopia di tutto il documento di viaggio;
  • fotocopia del permesso di soggiorno da rinnovare;
  • 1 marca da bollo da € 16,00;
  • 4 foto formato tessera con sfondo bianco (da presentare al momento della convocazione in Questura);
  • ricevuta dell'avvenuto pagamento di € 30,00 per costi del servizio e di € 30,46 per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, effettuati tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati;
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell’ apposito kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.

I bollettini di c/c postali premarcati sono disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domande e pagabili presso qualunque ufficio postale.

I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera e rigorosamente all'interno degli appositi spazi.

 

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.

Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”. 

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.

Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'operatore di Poste provvederà a consegnare allo straniero la ricevuta della raccomandata.
Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi a www.portaleimmigrazione.it.

 

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Pisa
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceverà la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali. Successivamente il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.

Riferimenti normativi
  1. Art. 23 del D.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”.
  2. Artt. 5 e 34 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche e integrazioni.
  3. Artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, come modificato dal D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004.
  4. Direttiva del Ministero dell’Interno n. 11050/M(8) del 05 agosto 2006 “Sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
  5. D.P.R. n. 303 del 16 settembre 2004 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”.
  6. Convenzione sullo statuto dei rifugiati conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951.
  7. D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989 “Norme urgenti in materia di asilo politico di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari”, convertito con modificazioni dalla Legge n.39 del 28 febbraio 1990, così come modificato dalla L. 189/2002.
  8. D.Lgs. n. 140 del 30 maggio 2005 “Attuazione della Direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”.
  9. Direttiva del Ministero dell’ Interno del 1 marzo 2000 “Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato”.
  10. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  11. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  12. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  13. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto del Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico”;
  14. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n.3" 
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