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Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo in qualità di libero professionista [Non comunitario o apolide]

È necessario per continuare a svolgere attività di lavoro autonomo in qualità di libero professionista.

 *Scheda informativa aggiornata alla Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"*

Tempi del procedimento
Attivazione

Almeno 60 giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno.

Durata

60 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Revoca
Titolare del procedimento
Responsabile
Nome:
E-mail:
Ente:
Ufficio: Ufficio Immigrazione di Siena
Accesso al servizio
Requisiti
Documentazione richiesta
  1. 1 marca da bollo da € 16,00;
  2. fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (solo pagine con foto, dati anagrafici, visto e timbri);
  3. fotocopia del permesso di soggiorno da rinnovare;
  4. fotocopia della autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in albo o registro o della presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta;
  5. partita IVA;
  6. fotocopia ultima dichiarazione dei redditi o bilancio provvisorio (o definitivo a seconda del periodo di presentazione della domanda) per l'anno in corso, con trasmissione telematica all'Ageniza delle Entrate;
  7. pagamento di € 30,00 per costi del servizio effettuato tramite apposito bollettino di c/c postale premarcato.
Come fare per...
Reperire i moduli

I moduli, contenuti nell'apposito kit, sono disponibili presso tutti gli Uffici Postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
Il bollettino di c/c postale premarcato è disponibile presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle domade e pagabile presso qualunque ufficio postale.
I moduli devono essere compilati in stampatello, con penna nera.
Per compilare i moduli il cittadino straniero può farsi assistere, gratuitamente, da un Patronato della sua zona o da un Comune abilitato.
Per ricercare i riferimenti di Patronati e Comuni è possibile consultare il sito www.portaleimmigrazione.it, selezionando Provincia e Comune d'interesse nel box a sinistra "Ricerca Strutture”. 

Presentare la domanda

La richiesta deve essere presentata in busta aperta dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati (vedi "Ricerca strutture") insieme alle ricevute dei bollettini di c/c postali premarcati.
Al momento della presentazione della richiesta allo sportello dell'ufficio postale abilitato, il cittadino straniero viene identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L'operatore di Poste consegna la ricevuta della raccomandata che dovrà essere conservata e potrà essere utilizzata per iscriversi all’anagrafe e al Servizio Sanitario. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali il richiedente potrà conoscere lo stato della pratica collegandosi al sito http://questure.poliziadistato.it/stranieri/  

Per assistenza nella presentazione della domanda rivolgersi ai punti informativi della provincia di Siena
Ricevere il provvedimento

Il richiedente riceve, tramite cellulare, indicato nella richiesta, la comunicazione della data di convocazione stabilita in cui dovrà presentarsi in Questura per il primo appuntamento, dove consegnerà 4 fotografie e si farà prendere le impronte digitali.
Successivamente il richiedente riceverà un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso di soggiorno.
(Le persone anziane, in stato di gravidanza, portatori di handicap o con salute precaria, hanno la precedenza nella fila per il ritiro del permesso).

Riferimenti normativi
  1. Artt. 5, 26 e 34 del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche ed integrazioni;
  2. Artt. 9, 11, 12, 13, 14 D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 e “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004. articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , come modificato dal D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004;
  3. Convenzione stipulata tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane SPA;
  4. Art. 39 comma 4 - bis della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", come modificato dall'art. 1 - quinquies della Legge n. 271 del 12 novembre 2004;
  5. Regolamento CE n. 1030 del 13 giugno 2002 "Istituzione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi";
  6. Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 4 aprile 2006 "Determinazione dell'importo delle spese da porre a carico dei soggetti richiedenti il permesso di soggiorno elettronico";
  7. Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005 "Importo dell'onere a carico dell'interessato per il rilascio e il rinnovo dei permessi e della carta di soggiorno nell'ambito della convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 39, comma 4 - bis, della legge 16 dicembre 2003, n. 3";
  8. Circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005 del Ministero delle Attività Produttive “D.P.R. 18.10.2004, n. 334 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al l D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 , in materia di immigrazione”;
  9. Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006 “sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”.
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