Regione Toscana
Visto per cure mediche (V.S.U. o V.N.)

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessita' di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall' art. 36, comma 1 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e dall' art. 44, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni. In ogni caso, il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di certificazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata, ovvero da struttura sanitaria straniera ritenuta idonea dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, corredata di traduzione in lingua italiana, che attesti la patologia sofferta.

Il visto per cure mediche viene altresi' rilasciato, secondo le modalita' previste dall' art. 44, comma 2 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei programmi umanitari di cui all'art. 36, comma 2 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni previsti dall' articolo 32, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorita' regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.

Il visto per cure mediche potra' essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la direttiva di cui all' art. 4, comma 3, del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

(fonte: Decreto Ministero degli Affari Esteri n. 850 dell' 11 maggio 2011 "Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento")