Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri DGPIEM - Ufficio VI Centro Visti - Roma
Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo, 8 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - via del Giorgione, 159 - Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della circolare prot. n. 5714 in data 15 settembre 2009 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, concernente l'oggetto.
Il Direttore Centrale Malandrino
Ai Sigg. Questori - Loro Sedi
Sono pervenute numerose segnalazioni relative alla contestazione della violazione amministrativa prevista dal comma 2-bis, art. 7, del T.U. immigrazione , nei confronti dei datori di lavoro che si recano presso gli Uffici di Polizia per effettuare la dichiarazione di ospitalità nei confronti dei cittadini stranieri da regolarizzare ai sensi del Decreto Legge n. 78/2009 , convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102 .
Al riguardo, si ricorda che l' art. 1-ter, comma 8 , della suddetta legge, prevede la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore straniero, che svolge le attività lavorative per le quali è ammessa la regolarizzazione del relativo rapporto di lavoro, per tutto il periodo di durata nella procedura di emersione.
Pertanto, si ritiene che in attesa della procedura di regolarizzazione non può essere contestata l'infrazione " de-quo " e che in caso di esito positivo della stessa si verifichi il previsto effetto estintivo dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni delle norme concernenti l'ingresso ed il soggiorno.
Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione di cui trattasi, nulla si dice nella legge, limitandosi soltanto a sancire l'obbligo per il datore di lavoro di "darne comunicazione scritta entro quarantotto ore, all'autorità di pubblica sicurezza".
Ne discende che appare conforme al dettato legislativo la comunicazione effettuata con lettera inoltrata tramite il servizio postale oppure via fax, senza escludere l'adozione da parte di codeste Questure di eventuali iniziative tese ad agevolare l'utenza in considerazione delle procedure di regolarizzazione in corso. Resta inteso che sarà cura dell'interessato adottare tutte le cautele necessarie per dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di legge, ad esempio munendosi dell'avviso di ricevimento in caso di utilizzazione del servizio postale.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. e si resta a disposione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi