Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi
Ai Sigg. Questori Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Trento Trento
Al Sig. Commissario del Governo per le Provincia Autonoma di Bolzano Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'aosta Aosta
e, p. c.
Al Ministero degli Affari Esteri - Dir. Gen. per gli italiani all'estero e le Politiche Migr. Roma
Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione Roma
Al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale - Uff. per il coll. dello spettacolo Roma Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Dir. Centrale dell'immigrazione Roma
Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Uff. Preparazione Olimpica Roma
Le società sportive italiane, per soddisfare le diversificate esigenze connesse alla loro attività, hanno come noto la necessità di avvalersi anche di atleti e tecnici stranieri.
Per quanto concerne i cittadini extracomunitari, la normativa vigente disciplina essenzialmente le ipotesi di ingresso in Italia degli sportivi che presentano la loro opera a titolo professionistico.
Infatti, il D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 , recante il T.U. delle norme sull'immigrazione, all' ar t. 27 comma 1, lettera p) comprende tra i casi particolari di ingresso per lavoro quello degli "stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica".
Il comma 5 bis dello stesso articolo, nel prevedere il contingentamento degli atleti stranieri ammessi in Italia, si riferisce agli sportivi professionisti "o comunque retribuiti". D'altra parte, il regolamento di attuazione del predetto T.U., approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, all'art. 40, comma 16 , nello stabilire che "il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) " prende in considerazione, in sede di richiesta da parte delle società interessate, anche gli sportivi dilettanti.
Nella materia, pertanto, la normativa si presenta di non facile interpretazione e ha dato luogo a interpretazioni discordanti, anche alla luce dello schema dispositivo generale, integrativo dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 , c.d. legge Bossi-Fini.
Il sistema vigente, infatti, prevede che il regolare soggiorno in Italia abbia come presupposto il contratto di lavoro che, per definizione, può essere stipulato solo da un professionista.
Sull'argomento si ritiene di poter svolgere le considerazioni che seguono:
· nella materia, allo stato, si rivela un vuoto normativo;
tuttavia dall'esame complessivo del quadro ordinamentale non si evince la sussistenza di elementi preclusivi, rivolti al divieto di ingresso in Italia degli sportivi extracomunitari dilettanti;
· l'attuale normativa è in via di evoluzione, in quanto sono allo studio sostanziali modifiche che andranno ad incidere sull'impostazione generale dello schema normativo in vigore, con particolare riferimento anche all'istituto del contratto di soggiorno;
· non si può non tenere in debito conto le esigenze delle società sportive che, come più volte evidenziato dal CONI, hanno necessità di avvalersi di sportivi extracomunitari non solo professionisti, ma anche dilettanti;
· un'interpretazione estensiva, rispetto a quanto finora praticato, non potrebbe comportare effetti incontrollabili, atteso che, a norma del citato comma 5 bis dell'art. 37 del T.U. n. 286 del 1998 sull'immigrazione, comunque annualmente con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI e sentiti i Ministri dell'Interno e della Solidarietà Sociale, è fissato il limite massimo d'ingresso degli sportivi stranieri.
Tutto ciò valutato, si ritiene di poter ragionevolmente pervenire, nelle more della riforma legislativa sopraccennata, ad una interpretazione estensiva della normativa in vigore.
Tale interpretazione è intesa a considerare gli oneri previsti dal contratto di soggiorno compresi nella dichiarazione con la quale la società sportiva richiedente si sia impegnata a fornire alloggio, assistenza, sostegno, nonché sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante.
Tanto premesso, il CONI, acquisito l'atto di impegno della Società, emetterà la "dichiarazione normativa di assenso allo svolgimento di attività a titolo dilettantistico", utilizzando l'allegato modello A, e la inoltrerà per via telematica al competente Sportello Unico per l'immigrazione.
Fino all'attivazione degli appositi collegamenti informatici, l'invio di detta dichiarazione verrà effettuato tramite Fax.
Lo Sportello unico provvederà alla richiesta del codice fiscale dello sportivo e alla trasmissione della citata dichiarazione alla rappresentanza diplomatica italiana competente.
In attesa dell'attivazione dei collegamenti telematici, il rilascio del codice fiscale avverrà con le modalità in atto e la dichiarazione in parola verrà inoltrata tramite fax.
Lo sportivo straniero, una volta entrato in Italia, dovrà presentarsi allo Sportello Unico per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
La predetta procedura potrà trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui lo sportivo dilettante extracomunitario sia minorenne, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di cui l'art. 40, comma 18, del già richiamato D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 .
Per quanto riguarda il rinnovo dei permessi di soggiorno già rilasciati a sportivi extracomunitari dilettanti, il relativo nulla osta, di cui all'allegato modello B, verrà presentato dal CONI alla Questura competente.
Copia di tale modello dovrà essere allegata alla domanda di rinnovo secondo la procedura operativa dall'11 dicembre 2006.
Tanto premesso, vorranno le SS.LL. operare in attuazione della linea interpretativa sopraillustrata, tenendo eventualmente informato questo Ministero sui possibili particolari sviluppi della questione.
Si ringrazia per la cortese collaborazione.
Il Sottosegretario di Stato Lucidi
OMISSIS