Ai Sigg. Dirigenti Servizi Demografici dei Comuni della provincia di Firenze - Loro Sedi
Il Ministero dell'interno, a seguito di quesiti inerenti l'esatta iscrizione dei cittadini giordani, ha specificato che per l'individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri è necessario fare riferimento all' art. 14 del D.P.R. n. 223/1989 , all' art. 24 della Legge n. 218/1995 , nonché alle specifiche convenzioni sottoscritte dall'Italia e dai vari stati esteri. Al riguardo si allega copia della circolare prefettizia prot. n. 88 del 30 luglio 2003 con la quale venivano riportare le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 20 del 25 luglio 2003 .
Ciò premesso, l'Ambasciata del Regno Hascemita di Giordania a Roma ha reso noto che i cittadini giordani posseggono quattro elementi identificativi disposti consecutivamente come segue:
1) nome del titolare del documento (primo nome);
2) nome del padre;
3) nome del nonno paterno;
4) cognome.
Il Dirigente Dott. Santoro