Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
CIRCOLARE 31 maggio 2011, n. 557
  OGGETTO: Comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza della "cessioni di fabbricato" a seguito della registrazione del contratto di locazione o di vendita di un immobile, ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59  , convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191  . Problematiche applicative.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza:circolare:2011-05-31;557


 

L' articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23  , recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, nell'introdurre la cosiddetta "cedolare secca sugli affitti", al comma 3, ha previsto che la registrazione del contratto di locazione "assorba", tra l'altro, l'obbligo della comunicazione, all'autorità locale di pubblica sicurezza, della cessione di un fabbricato, o parte di esso, previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59  , convertito dalla legge 18 marzo 1978, n. 191  .

Più recentemente, l' articolo 5, commi 1, lettera d)  , e 4  , del decreto legge 13 maggio 2011,n. 70 , recante "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha previsto un analogo assorbimento del citato obbligo anche per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati.

Premesso che sono in corso iniziative volte a definire gli effetti delle richiamate previsioni, anche ai fini dell'acquisizione da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle predette locazione e vendite, si rappresenta che a decorrere dal 7 aprile u.s., data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 23 del 2011  - per quanto riguarda i contratti di locazione registrati - e a decorrere dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 70 del 2011  - per quanto riguarda i contratti di vendita di mobili registrati - nei confronti del soggetto tenuto alla comunicazione ai sensi del richiamato articolo 12, primo comma, del decreto-legge n. 59 del 1978  , convertito dalla legge n. 191 del 1978  - che abbia provveduto alla registrazione del contratto di locazione o di vendita - non trova applicazione la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 12  , concernente la sanzione amministrativa prevista in caso di violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo.

Ai sensi del comma 6  del richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 23 del 2011  , il predetto obbligo non viene meno quando si tratta di locazione ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività di impresa, o di arti e professioni.

Con riserva di comunicare aggiornati elementi informativi in merito alla problematica in argomento, si prega di voler dare opportuna diffusione del contenuto della presente nota, con specifico riferimento anche all'autorità locale di pubblica sicurezza ed ai sindaci delle rispettive province.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE