Regione Toscana
norma

 
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE  
CIRCOLARE 18 settembre 2009, n. 20819
  Oggetto: Liquidazione Ds Agr. - titoli di soggiorno cittadini comunitari  
 


 
  urn:nir:istituto.nazionale.previdenza.sociale:circolare:2009-09-18;20819


 

Il D.Lgs. n. 30/2007  , emanato per l'attuazione della Direttiva 2004/38/CE , entrato in vigore l'11 aprile 2007, disciplina le nuove modalità in merito al diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari.

In particolare, l' art. 9  dispone che il cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia per un periodo superiore ai tre mesi ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza, titolo che ha ormai sostituito la ex carta di soggiorno UE.

Con lettera del 10 luglio 2008 l'Istituto ha richiesto chiarimenti ai Ministeri del Lavoro e dell'Interno in merito ad alcune problematiche in riferimento all'applicazione del decreto in oggetto.

In particolare, è stato chiesto un parere sulla opportunità di richiedere il certificato di iscrizione anagrafica ai cittadini comunitari e ai loro familiari, anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali di origine contributiva, come le prestazioni di sostegno al reddito (ad es. l'indennità di disoccupazione, la Cassa Integrazione Guadagni, l'indennità di malattia, i congedi di maternità e parentali etc.).

Al riguardo, si è precisato che prima dell'entrata in vigore del Decreto in oggetto, l'Istituto non considerava rilevante il requisito della residenza, eccetto che per le prestazioni non contributive (assistenziali, quali l'assegno sociale e le prestazioni connesse al riconoscimento dell'invalidità civile).

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha risposto, per quanto di competenza, con nota n. 4438 del 16 ottobre 2008 , di ritenere necessario che "l'Istituto acquisisca l'autocertificazione concernente l'avvenuta iscrizione anagrafica ai sensi del D.Lgs. in parola non solo per la corresponsione delle prestazioni non contributive ma anche per la corresponsione delle prestazioni previdenziali di origine contributiva".

Pertanto, con messaggio n. 8253 del 9 aprile 2009  , ad oggetto "Indirizzi procedurali per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola in competenza 2008 - Problematiche normative e procedurali", l'Istituto ha precisato che "(..) il lavoratore comunitario o neocomunitario, che presenti la domanda di prestazioni di disoccupazione agricola, è tenuto ad autocertificare la propria residenza in Italia nel quadro dei dati anagrafici del modello Prest.agr.21TP e ad allegare la fotocopia della carta di identità o di altra attestazione dell'avvenuta richiesta di iscrizione all'anagrafe, validi per l'anno di competenza della prestazione, come precisato nel parere fornito dal Ministero dell'Interno".

In fase di presentazione delle domande di DS agricola, alcune OO.SS. hanno evidenziato che, a seguito delle indicazioni fornite dal citato msg. 8253/09  , l'Istituto non potrà pagare l'indennità di DS ai lavoratori comunitari che non risultano iscritti nel comune di residenza temporanea o che risultino iscritti in periodo successivo alla sosta stagionale, determinando, così, la perdita di prestazioni per le quali le aziende hanno regolarmente versato la dovuta contribuzione.

Sì è, inoltre, rilevato che alcuni Comuni non hanno immediatamente recepito le nuove disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini comunitari, negando l'iscrizione anagrafica o rilasciandola per periodi inferiori ad un anno.

Ciò premesso, si ritiene - considerata la recente introduzione della richiesta dell'esibizione del titolo di soggiorno, non prevista finora per la liquidazione delle prestazioni di DS agricola relative all'anno precedente - che in caso di impossibilità, da parte dell'utente comunitario, di produrre il certificato di iscrizione anagrafica rilasciato o richiesto nell'anno 2008, si possa accettare il titolo o la richiesta di iscrizione anagrafica se ottenuto o presentata nell'anno in corso (2009), anche in data successiva alla presentazione della domanda di DS agricola, stante che la presenza delle registrazioni contributive conseguenti ad attività lavorativa svolta in Italia avvalora la condizione di effettiva permanenza sul territorio nazionale.

Tale deroga si intende applicabile soltanto per le liquidazioni delle prestazioni di DS agr. effettuate nell'anno 2009, considerando l'opportunità di un "periodo transitorio", per consentire ai cittadini comunitari che richiedono prestazioni di tipo contributivo di adeguarsi alla nuova prassi amministrativa.


 

Il Dirigente L'Ufficio legislativo Francesca Esposito

Il Direttore centrale Prestazioni a sostegno del reddito Ruggero Golino