Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO SOLIDARIETA' SOCIALE  
PROTOCOLLO INTESA 6 dicembre 2006
  Collaborazione riguardante i procedimenti di competenza dello sportello unico per l'immigrazione  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:protocollo.intesa:2006-12-06;nir-1

il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione

PREMESSO che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture - U.T.G. nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero; che le Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro firmatarie del presente documento nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale e nei diversi settori economici, attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro in materia di immigrazione;

CONSIDERATO

a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono attualmente impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi per l'anno 2006 e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione  ;

b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) e venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificate;

c) che le Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro firmatarie del presente documento hanno offerto la loro disponibilità a promuovere la collaborazione, a titolo gratuito, delle loro Associazioni territoriali con i predetti Sportelli Unici per l'espletamento delle suddette procedure.

LE PARTI CONCORDANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA


   
  Art. 1 

Oggetto del Protocollo

 
  1.  Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla-osta al lavoro.
 
  2.  In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
   a) perseguire l'accelerazione dei procedimenti necessari per il rilascio dei suddetti nulla-osta e fornire informazioni ai datori di lavoro interessati;
   b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione ed Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro che operano sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione.
 
 
  Art. 2 

Piani di attività

 
  1.  Le Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro promuoveranno la collaborazione delle loro Associazioni territoriali con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione - con attivita che potranno essere svolte sia all'interno che all'esterno degli Sportelli Unici - per la verifica, l'integrazione e l'acquisizione dei documenti da produrre a corredo delle istanze rivolte agli stessi Sportelli su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui le stesse Associazioni territoriali abbiano ricevuto apposita delega, accettata.
 
  2.  Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte delle Associazioni territoriali di rappresentanza dei datori di lavoro, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere notizie sullo stato delle pratiche relative al lavoro subordinato, per fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto apposita delega, accettata.
 
  3.  La definizione e l'attuazione, a livello locale, delle iniziative derivanti dal presente Protocollo, presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione indicati dalle Associazioni territoriali di rappresentanza dei datori di lavoro, sarà assicurata con apposite intese stipulate tra i Prefetti ed i responsabili delle Associazioni territoriali di rappresentanza dei datori di lavoro.
 
 
  Art. 3 

Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione

 
  1.  I Ministeri dell'Interno e della Solidarietà Sociale e le Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed: ai progetti da esso derivanti e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza.
 
 
  Art. 4 

Durata

 
  1.  Il presente Protocollo avrà la durata di due anni e potrà essere rinnovato, per il medesimo periodo, mediante esplicita manifestazione di volontà da parte delle Amministrazioni dell'Intemo e della Solidarietà Sociale e delle Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro firmatarie ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla data della stipula. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
 
 
  Art. 5 

Modifiche

 
  1.  Il presente Protocollo può essere sottoscritto per adesione da altre Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro operanti a livello nazionale e può essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.
 
 
  Art. 6 

Tutela dei Dati Personali

 
  1.  Le Associazioni territoriali di rappresentanza dei datori di lavoro che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno fornite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso e la relativa assunzione di responsabilità per i danni causati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  .
 
  2.  Le Associazioni territoriali di rappresentanza dei datori di lavoro che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  , sono, altresì, obbligate ad osservare gli articoli 29 e 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, nonché al rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo V del citato decreto legislative, riguardanti le misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
 
 
  Art. 7 

Tavolo di monitoraggio e coordinamento

 
  1.  Al fine di verificare l'attuazione a livello locale del presente protocollo viene istituito presso il Ministero dell'Interno un tavolo nazionale di monitoraggio e coordinamento con 1e Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro.
 
 
  Art. 8 

Comunicazioni

 
  1.  Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - P.zza del Viminale, 1 - 00184 Roma; Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo, 8 - 00192 Roma; Confindustria - Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma; Confapi - Via della Colonna Antonina, 52 - 00187 Roma; Confcommercio - Piazza G.G. Belli, 20 - 00153 Roma; Confesercenti - Via Nazionale, 60 - 00184 Roma; Federalberghi - Via Toscana, 1 - 00187 Roma; Confcooperative - Borgo Santo Spirito, 78 - 00193 Roma; Lega Cooperative - Via Guattani, 9 - 00161 Roma; Coldiretti - Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma; Confagricoltura - C.so Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 Roma; C.I.A. Confederazione Generale Agricoltura - Via M. Fortuny, 20 - 00191 Roma; Copagri - Via Calabria, 32 - 00187 Roma; Confanigianato - Via S. Giovanni in Laterano, 152 - 00184; Roma C.N.A. Confederazione Nazionale Artigianato - Via Guattani, 13 - 00161 Roma.
 

 

Roma, 6 Dicembre 2006