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DECRETO LEGISLATIVO 3 ottobre 2008, n. 160
  Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5  , recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare.  
  Pubblicato in GU, n. 247 del 21/10/2008
  Vigente al 29/11/2022 


  Vigente dal: 05/11/2008
  urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-10-03;160

Indice


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76  e 87  della Costituzione ;

Vista la direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003 , relativa al diritto al ricongiungimento familiare;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62  , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Visto l' articolo 1, comma 3, della legge 6 agosto 2008, n. 133  , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  ;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5  , recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto legislativo:


   
  Art. 1.    
  1.  All' articolo 29 del testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5  , recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  il comma 1  e' sostituito dal seguente: "1. Lo straniero puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di eta' non inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale; d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.";
   b)  dopo il comma 1  e' aggiunto il seguente: "1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1 , lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200  , sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.";
   c)  al comma 3, la lettera b)  e' sostituita dalla seguente: "b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della meta' dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o piu' figli di eta' inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o piu' familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria e' richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.";
   d)  al comma 3  , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: "b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo e' da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";
   e)  al comma 8  le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".
 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia